SETTORE ARTIGIANATO E SETTORE COOPERAZIONE
Si ricorda, come stabilito fin dall’inizio dalla norma, che
1) Le imprese artigiane svolgenti attività nei settori delle Assicurazioni, Credito, Servizi alle imprese, Trasporti e Spedizioni, Turismo non possono concorrere all’assegnazione dei seggi fissati per il settore dell’Artigianato
2) Le Cooperative svolgenti attività nei settori delle Assicurazioni, Credito, Servizi alle imprese Trasporti e Spedizioni, non possono concorrere all’assegnazione del seggio fissato per il settore della Cooperazione.
Normativa di riferimento.
PICCOLE IMPRESE
L'art. 1 lettera l) del DM 156/2011 spiega cosa si intende per "piccole imprese":
- per il settore dell’industria, le imprese che hanno meno di 50 occupati;
- per il settore del commercio le imprese iscritte nella sezione speciale dei piccoli imprenditori del registro delle imprese;
- per il settore dell’agricoltura, i coltivatori diretti, di cui all’articolo 2083 del codice civile;
Cosa si deve fare
Qualora un’Organizzazione imprenditoriale intenda partecipare, all’interno del proprio settore, anche all’assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese deve:
1) fornire le relative notizie e dati distinguendo tra piccole imprese e altre imprese associate;
2) integrare l’allegato A nella parte iniziale con la specifica che si intende partecipare anche all’assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese;
3) integrare l’allegato A nel punto 4) indicando che una parte del totale delle imprese sono piccole imprese e nel punto 6) indicando che una parte degli occupati si riferisce a quelli delle piccole imprese
4) presentare due elenchi (ciascuno in duplice copia su foglio elettronico e in formato PDF/A): uno contenente l’elenco di tutte le imprese e uno contenente l’elenco delle piccole imprese.
Normativa di riferimento:
Organizzazione imprenditoriale che partecipa all'assegnazione del seggio in un solo settore economico
Divieto di duplicazione
l’Organizzazione imprenditoriale che concorre all’assegnazione di uno o più seggi in un solo settore, deve segnalare esclusivamente le imprese che operano in quel determinato settore.
Non si possono segnalare le imprese operanti in altri settori sulla base del codice ATECO2007 con il quale sono iscritte al Registro Imprese.
Organizzazione imprenditoriale che partecipa all'assegnazione del seggio in più settori economici
Obbligo di Distinzione
Divieto di duplicazione
L’Organizzazione imprenditoriale deve fornire notizie e dati in modo distinto per ciascun settore di proprio interesse.
In ogni caso l’impresa associata, identificata sulla base del codice ATECO2007 con il quale è iscritta al Registro Imprese, va conteggiata in un unico settore anche se svolge attività promiscua: non è possibile utilizzare, da parte della medesima organizzazione imprenditoriale, la stessa impresa in due settori diversi, al fine di evitare duplicazioni.
Imprese iscritte a più organizzazioni
É fatta salva la possibilità per le imprese di essere iscritte a più organizzazioni imprenditoriali; in tale caso, esse sono rappresentate da ciascuna delle organizzazioni imprenditoriali alle quali sono iscritte.
Non è vietato, pertanto, che due diverse organizzazioni imprenditoriali cui la stessa impresa aderisce, la includano ciascuna nell’elenco delle imprese associate relativo al settore in cui l’impresa opera.
Normativa di riferimento.
Libertà associativa/divieto di duplicazione
La classificazione delle attività economiche ATECO (ATtività ECOnomiche) è una tipologia di classificazione adottata dall'Istituto Nazionale di Statistica italiano (ISTAT) per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico.