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SUAP - Sportello Unico Attività Produttive


La riforma del SUAP - Sportello Unico Attività Produttive

 

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (Suap) ha lo scopo di azzerare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e ridurre gli oneri imposti alle imprese per la richiesta di autorizzazioni, licenze, permessi. Viene istituito presso i Comuni, con competenza territoriale, che ne possono esercitare le funzioni inerenti in forma singola o associata.

 

Il legislatore ha operato al fine di rendere effettiva la possibilità di attivare "l'impresa in un giorno".

 

Una prima scadenza per i Comuni era stata fissata al 28 gennaio 2011, per provvedere all'attestazione della sussistenza dei requisiti in capo al Suap del proprio territorio trasmettendola al Ministero per lo Sviluppo Economico (MSE) che cura la pubblicazione dell'elenco dei Suap sul portale http://www.impresainungiorno.gov.it/. Al momento della scadenza di tale termine, nel caso in cui i Comuni non lo abbiano istituito, o questo non abbia i requisiti prescritti dal Regolamento di attuazione, l'esercizio delle relative funzioni viene delegato alla Camera di Commercio territorialmente competente.

 

Il Suap è divenuto operativo a partire dal 29 marzo 2011, per la prima fase relativa al procedimento automatico in SCIA, mentre, per la seconda fase - relativa al procedimento ordinario/autorizzato - l'entrata in vigore è il 1° ottobre 2011. I suoi compiti e le sue modalità operative si possono, pertanto, così riassumere:

 

  • costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente (l'imprenditore) in relazione a tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di "attività produttive" e di "prestazione di servizi", e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonchè cessazione o riattivazione delle suddette attività;
     
  • fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutti gli Enti terzi coinvolti nel procedimento;
     
  • provvede all'inoltro telematico della documentazione agli Enti e organismi terzi, i quali debbono adottare modalità telematiche di ricevimento e trasmissione;
     
  • al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di "segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA), costituisce titolo autorizzatorio.

 

Quando la SCIA è contestuale alla comunicazione unica (nella maggioranza dei casi) è presentata in modalità telematica presso il Registro Imprese attraverso il sistema camerale "ComUnica" (http://starweb.infocamere.it/), che la trasmette immediatamente al Suap comunale.

Negli altri casi (pratica non contestuale all'adempimento Registro Imprese) occorre utilizzare il portale "Impresainungiorno" (http://www.impresainungiorno.gov.it/).

I Comuni che dispongono di accreditamento autonomo gestiranno il flusso tramite il proprio portale e archivieranno le pratiche nel loro protocollo, ferma restando - anche per chi indirizza pratiche a questi Comuni - la possibilità di utilizzare il canale camerale "Starweb-Comunica".

 

Per qualsiasi ulteriore informazione, il sito istituzionale del Suap è http://www.impresainungiorno.gov.it/

 

Nota bene: con la circolare interministeriale (Ministero dello Sviluppo Economico e Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ufficio legislativo Ministro per semplificazione normativa) del 25 marzo 2011 si è chiarito che anche dopo il 29 marzo 2011, nei Comuni che non sono ancora in grado di operare in modalità esclusivamente telematica, sino alla completa attivazione degli strumenti previsti dal capo III del d.P.R. 160/2010, ivi compreso il sistema informatico dei pagamenti, nulla osta alla presentazione della documentazione secondo le tradizionali modalità cartacee.
Con la circolare 28 settembre 2011 il Ministero ha stabilito che sarà cura dei Comuni e degli enti coinvolti a vario titolo nello Sportello Unico pubblicizzare gli importi e i costi delle singole pratiche, nelle more dell'attivazione del pagamento telematico su ImpresaInUnGiorno. 

 

IL QUADRO NORMATIVO

 

Il 30 settembre 2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.229 il D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160 con il quale viene adottato il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive il quale:

 

  • identifica (art. 2 comma 1) nello Sportello Unico il solo soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al Decreto Legislativo del 26 marzo 2010, n.59, specificando (art. 2 comma 2) che le domande, le dichiarazioni le segnalazioni e le comunicazioni nonché gli elaborati tecnici e gli allegati di cui al comma 1 sono presentati esclusivamente in modalità telematica.
     
  • ribadisce la competenza dello Sportello Unico in merito all'inoltro sempre in via telematica della documentazione alle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento (art.2 comma 3).
     
  • individua nel portale "Impresainungiorno" la funzione di raccordo con le infrastrutture e le reti già operative (art. 3) per lo scambio informativo e l'interazione telematica tra le Amministrazioni e gli altri Enti interessati. E' pertanto rimesso al portale il collegamento ed il reindirizzo ai sistemi informativi e ai portali già realizzati, garantendo la interoperabilità tra le Amministrazioni (art. 3 comma 2).
     
  • Introduce nel sistema le Agenzie per le imprese, soggetto privato al quale sono riconosciute funzioni di natura istruttoria e d'asseverazione.

 

L'articolo 4 del Regolamento individua tempi e modalità per l'adeguamento da parte dei Comuni alle nuove disposizioni normative, di seguito riportate:

 

  • l'ufficio competente per il SUAP ed il relativo responsabile sono individuati secondo le forme previste dagli ordinamenti interni dei singoli Comuni o dagli accordi sottoscritti in caso di associazione. Nelle more dell'individuazione del responsabile il ruolo è ricoperto dal segretario comunale (art. 4 comma 4).
     
  • I Comuni possono esercitare le funzioni inerenti al SUAP in forma singola o associata tra loro, o in convenzione con le Camere di Commercio (art. 4 comma 5).
     
  • Salva diversa disposizione e ferma restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuiteal SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva (art. 4 comma 6).
     
  • Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, gli atti ed i relativi allegati sono predisposti in formato elettronico e trasmessi secondo quanto disposto dall' allegato tecnico al Regolamento (art. 2 comma 2).
     
  • Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente regolamento i Comuni attestano, secondo le modalità reviste dall'art. 4 comma 2 dell'allegato tecnico al Regolamento di cui all'art. 12 comma 5, la sussistenza in capo ai SUAP del proprio territorio dei requisiti di cui all'art. 38, comma 3, lett. a (Suap quale unico punto di accesso) e lett. a-bis (collegamento con il Registro delle Imprese) del Decreto Legge 112 e dell'art. 2 comma 2 del Regolamento (trasmissione telematica delle "pratiche"), al Ministero dello Sviluppo Economico che cura la pubblicazione dell'elenco dei Suap sul Portale (art. 4 comma 10). Per i dettagli su tali requisiti tecnici minimi si veda la sezione accreditamento SUAP su impresainungiorno.gov.it.
     
  • L'elenco potrà essere successivamente integrato su richiesta dei Comuni i cui SUAP abbiano nelle more acquisito i requisiti di cui all'art. 38 comma 3, lett. a) e a-bis) del Decreto Legge 112 e dell'art. 2 comma 2 del Regolamento (art. 4 comma 10).
     
  • Nel caso in cui, decorsi 120 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento, il Comune non abbia istituito il SUAP o questo non sia in possesso dei requisiti di cui sopra, l'esercizio delle relative funzioni è delegato, ferme restando in capo al Comune le competenze sostanziali, anche in assenza di provvedimenti espressi alla Camera di Commercio competente (art. 4 comma 11) con le modalità previste dall'allegato tecnico al Regolamento, che attraverso il Portale provvederà alla gestione telematica dei procedimenti, comprese le fasi di ricezione delle domande, divulgazione delle informazioni, l'attivazione degli adempimenti, il rilascio di ricevute all'interessato ed il pagamento dei diritti e delle imposte (art. 4 comma 12).

 

 

Riferimenti normativi

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria (Riordino della disciplina del SUAP) (art. 38, comma 3)

Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Regolamento recante i requisiti e le modalita' di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

DPR 7 settembre 2010. n. 160 - Sportello Unico Attività Produttive

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