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Sanzioni amministrative

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L’Ufficio ex Upica della Camera di Commercio esamina i verbali elevati da vari organi di controllo (Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, Registro Imprese, ecc.) per la violazione di norme nelle seguenti materie:

  • sicurezza prodotti

  • etichettatura e marcatura di prodotti non alimentari

  • omessi e ritardati depositi al Registro Imprese

  • mancata iscrizione in Ruoli ed Albi

  • contratti negoziati fuori dal locali commerciali

  • contratti a distanza

     

Cosa fare quando si riceve un verbale di contestazione di violazione amministrativa
Quando si riceve un verbale di contestazione il sanzionato o il suo obbligato solidale può:

  • - pagare la sanzione indicata nel verbale entro 60 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale

oppure

  • - presentare scritti difensivi alla Camera di Commercio chiedendo ed ove ne ravvisi la necessità, di essere ascoltato.

Il pagamento del verbale eseguito entro il termine di 60 giorni estingue il procedimento.

Se oltre al sanzionato la violazione è notificata anche al responsabile in solido, il pagamento va fatto una sola volta o dal trasgressore o dal responsabile in solido.

 

Come presentare lo scritto difensivo e la richiesta di audizione
Se il sanzionato intende contestare il verbale di violazione può presentare uno “scritto difensivo e/o “una richiesta di audizione”. Lo scritto difensivo e la richiesta di audizione devono pervenire all’Ufficio Ex Upica entro 30 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale.

L’Ufficio esamina gli argomenti esposti nello scritto difensivo o nel corso dell’audizione e, se ritiene fondato l’accertamento, determina l’importo della sanzione e ne ingiunge il pagamento all’autore della violazione; se invece l’accertamento risulta infondato, procede all’archiviazione degli atti.

Lo scritto difensivo e/o la richiesta di audizione devono essere presentati all’Ufficio Ex Upica secondo una delle seguenti modalità:

  1.  invio tramite PEC all'indirizzo: cciaa.teramo@te.legalmail.camcom.it;
  2. spedizione tramite raccomandata A/R alla CCIAA di Teramo – Servizio Ex UPICA Via Savini, 48/50 – 64100 Teramo.

 

Cosa fare quando si riceve un’ordinanza ingiunzione di pagamento
L’ordinanza è un titolo esecutivo, quindi il trasgressore ha l’obbligo di pagare la somma indicata e le spese di procedimento entro 30 giorni dalla notifica seguendo le istruzioni per il pagamento riportate nel corpo dell'ordinanza. .
Se nell’ordinanza è indicato il responsabile in solido, il pagamento, come innanzi detto, va fatto una sola volta o dal sanzionato principale o dall’obbligato in solido e con il pagamento da parte di uno dei due il procedimento si chiude.
Ove si intende ricorrere avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento l'opposizione và proposta all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'art. 6 del D.Lgs. 11.9.2011, n. 150. Il ricorso non sospende l'esecutività del procedimento, salvo che il giudice disponga diversamente.

 

Pagamento rateale dell’ordinanza ingiunzione di pagamento
Il sanzionato che si trovi in condizioni economiche disagiate può chiedere, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza, il pagamento rateale della sanzione pecuniaria.

In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

Se il pagamento non avviene nei termini, si attiva la procedura di esecuzione coattiva.

 

Cosa fare quando si paga una sanzione non dovuta o con modalità errata
In questi casi è possibile richiedere il rimborso dell’importo erroneamente versato mediante apposita istanza in carta semplice rivolta alla CCIAA di Teramo allegando l'originale del pagamento di cui si chiede il rimborso.

Nel caso la titolarità del versamento a titolo di sanzione è dell'Erario (codice di versamento 741T), la richiesta di rimborso va indirizzata all'Agenzia delle Entrate.

 

 

Procedura di esecuzione coattiva
Decorso il termine di 30 giorni per il pagamento dell’ordinanza ingiunzione di pagamento, la Camera di Commercio avvia la procedura di riscossione delle somme dovute trasmettendo il ruolo al Concessionario per la riscossione dei tributi. L’importo da riscuotere è aumentato delle maggiorazioni e degli interessi previsti per legge.
 

Cosa fare quando si riceve una cartella esattoriale
Entro 60 giorni dalla notifica della cartella, occorre effettuare il pagamento secondo le istruzioni contenute nella stessa. L’omesso pagamento comporta l’attivazione della procedura di espropriazione forzata.
 

Rateazione della cartella esattorialeDal 1° marzo 2008 le istanze di rateazione delle cartelle esattoriali devono essere presentate all'Agente della riscossione il quale, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del richiedente, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo.
 

Cosa fare quando si riceve un sequestro
La notifica di un verbale di contestazione può essere accompagnata dal sequestro della merce o delle attrezzature. I beni sequestrati non possono essere utilizzati perché sono a disposizione dell’Autorità amministrativa fino alla fine del procedimento. Rimuovere i sigilli è reato.

L’Ufficio Sanzioni amministrative riceve in forma scritta esente da bollo le opposizioni ai verbali di sequestro elevati nelle materie di sua competenza. L’opposizione può essere presentata in qualunque momento con le stesse modalità indicate per gli scritti difensivi. Se l’opposizione è accolta, l’Ufficio dispone con ordinanza il dissequestro; se l’opposizione è respinta, l’Ufficio dispone con ordinanza la convalida del sequestro e successivamente la confisca della merce o delle attrezzature.

Contro l’ordinanza di confisca si può
proporre opposizione, entro 30 giorni dalla notifica, dinanzi all'autorità giudiziaria. L'opposizione è regolata dall'art. 6 del D. Lgs. 1.9.2011, n. 150.

 

 Sacchetti di plastica monouso per asporto merci

L'art. 11, comma 2-bis, del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito in Legge 11.8.2014, n. 116, ha, con decorrenza 21 agosto 2014, reso vigenti le sanzioni, da un minimo di € 2.500,00 ad un massimo di € 25.000,00 aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20% del fatturato del trasgressore, per la commercializzazione di sacchetti di plastica monouso per l'asporto di merci non biodegradabili e compostabili.

E', quindi, opportuno che nella commercializzazione dei sacchetti per l'asporto di merci ci si accerti della conformità degli stessi alle norme tecniche stabilite dalla legge sin dal momento dell'acquisto.

 

 

Riferimenti e contattiUfficio Ex Upica
Tel. 0861.335238
e-mail: upica.brevetti@te.camcom.it

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 01 ottobre 2020
 

Riferimenti normativi

LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

Modifiche al sistema penale. (GU n.329 del 30-11-1981 - Suppl. Ordinario )

Riferimenti e contatti

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