Concorsi a premio: cambiano i termini per le comunicazioni al Ministero dello Sviluppo Economico
Dal 25 agosto 2010 cambiano le modalità di comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico delle manifestazioni a premio. Infatti, il Decreto interdirigenziale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 luglio 2010, recante "Rideterminazione della disciplina delle comunicazioni delle manifestazioni a premio, in attuazione dell'articolo 12, comma 1 lettera o), del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni della legge 24 giugno 2009 n. 77" e pubblicato sulla G.U. n. 172 del 26 luglio 2010, prevede che i soggetti che intendano svolgere un concorso a premio ne debbano dare comunicazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio, al Ministero dello Sviluppo Economico.
La comunicazione sarà effettuata mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo elettronico (form), predisposto dallo stesso Ministero, attraverso il servizio telematico accessibile all'indirizzo internet http://www.impresa.gov.it/ a cui si accede attraverso un apposito sistema di autenticazione digitale, fornendo altresì il regolamento del concorso nonché la documentazione comprovante l'avvenuta prestazione della cauzione.
Le nuove modalità di trasmissione telematica saranno obbligatorie a partire da sei mesi dalla pubblicazione del Decreto e quindi dal 25 gennaio 2011. A partire da questa data la comunicazione al Ministero dei concorsi a premio, potrà quindi essere effettuata esclusivamente con modalità telematica attraverso il servizio PREMA on-line.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito del Ministero dello Sviluppo Economico alla voce "Concorsi e Operazioni a premio".
Concorsi e manifestazioni a premio
Con l'emanazione del D.P.R. 26 ottobre 2001 vengono semplificate le procedure correlate allo svolgimento delle manifestazioni a premio e la competenza su tali manifestazioni viene trasferita dall'Agenzia delle Entrate al Ministero delle Attività Produttive.
Le manifestazioni di cui sopra, interessano le Camere di Commercio sotto uno specifico profilo: l'art. 9 del Decreto prevede, infatti, che le fasi di assegnazione dei premi devono essere effettuate, con relativo onere a carico dei soggetti promotori, alla presenza di un notaio o del Responsabile della Tutela del Consumatore e della Fede Pubblica, competente per territorio, o di un suo delegato. Inoltre se il meccanismo utilizzato per l'assegnazione dei premi richiede particolari conoscenze tecniche, il notaio o il pubblico ufficiale è affiancato da un esperto che rende apposita perizia.
Il 3° comma dell'art. 9 prevede anche una fase di verifica, da parte del notaio o funzionario, della "prestazione della cauzione e attesta l'autenticita' delle firme apposte sulle dichiarazioni dei soggetti delegati a rappresentare le ditte promotrici, relative all'effettiva consegna dei premi ai vincitori e all'eventuale devoluzione degli stessi alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.).
Infine, il notaio o il responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica, provvedono a redigere processo verbale delle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 secondo uno schema tipo predisposto dal Ministero delle attività produttive a cui poi deve essere trasmesso.
Quanto all'aspetto concernente l'individuazione del corrispettivo che le Camere dovranno applicare per il servizio prestato dal funzionario (o delegato), l'Unioncamere ha, sulla scorta dei dati disponibili, fissato un corrispettivo congruo a coprire i costi del servizio da assicurare.
Importi da versare
- Euro 330,00 + IVA per prestazione base (n. 1 presenza del funzionario e n. 1 verbale);
- Euro 30,00 + IVA per ogni ulteriore verbale nell'ambito dello stesso intervento;
- Euro 25,00 + IVA per ogni verbale di controllo attraverso collegamento telematico.
Sono inoltre previste maggiorazioni laddove la prestazione sia da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio. Per il dettaglio degli importi si rimanda alla consultazione del "Modulo di richiesta di intervento".
Il corrispettivo, da versare prima dell'intervento, ha natura di prestazione di servizio (art. 4, 4° comma, D.P.R. n. 633/72 IVA) e, quindi, va fatturato solo al momento del pagamento (fattispecie "Contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali").
Indirizzi ministeriali per eventuale assistenza
Riferimenti e contatti
Ufficio Conciliazione ed arbitrato
Tel. 0861.335218
e-mail: mediazione@camcom.it
Ultimo aggiornamento: 6 febbraio 2020