CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA
Protesti cambiari
Alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari, nonché delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento fatte in conformità della legge cambiaria, provvedono soltanto le Camere di Commercio.
In particolare:
a) la legge 12.2.1955, n. 77 detta: Le norme relative alla pubblicazione dei protesti nel Registro Informatico dei protesti cambiari; le modalità di cancellazione dei protesti pubblicati i cui titoli sono stati pagati entro dodici mesi dalla levata del protesto; i ricorsi contro i provvedimenti emessi dal Dirigente dell'Ufficio Protesti;
b) l'art. 17 della legge 7.3.1966, n. 108 prevede altre modalità di cancellazione dei protesti tramite domande da presentare al Presidente del Tribunale per territorio.
La legge 235/2000 sulle nuove norme in materia di cancellazione degli elenchi dei protesti cambiari, ha modificato la precedente regolamentazione sancita dalla Legge 12 febbraio 1955, n.77. Sono state introdotte innovazioni sul contenuto dell'atto di protesto e sulla relativa pubblicazione, sulla trasmissione degli elenchi da parte di pubblici ufficiali abilitati, sull'autorità competente a depennare il nominativo del debitore dal registro informatico.
Gli aspetti salienti della nuova disciplina possono essere di seguito indicati:
- gli elenchi dei protesti per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari, nonché quelli per omessa accettazione di cambiali, devono essere trasmessi direttamente al Presidente della Camera di Commercio, escludendosi, in tal senso, l'obbligo dell'invio al Presidente del Tribunale;
- il debitore contro il quale il protesto è levato è indicato con il nome, il domicilio, il luogo e la data di nascita; gli stessi dati devono essere integralmente contenuti nell'elenco dei protesti trasmessi al Presidente della CCIAA e successivamente trascritti a fianco del nome del protestato nel registro informatico dei protesti;
- la competenza esclusiva del Presidente della CCIAA (in luogo di quella del Presidente del Tribunale) a ricevere l'istanza di cancellazione del debitore che ha eseguito il pagamento dell'effetto entro 12 mesi dalla levata del protesto. Analoga istanza di cancellazione può essere presentata allo stesso organo da chiunque dimostri di aver subìto levata di protesto in modo illegittimo o erroneo;
- la competenza del Dirigente Responsabile dell'Ufficio Protesti della CCIAA a provvedere sull'istanza entro 20 giorni e a disporre l'eventuale cancellazione definitiva dal registro, da effettuarsi non oltre 5 giorni dalla pronuncia;
- la competenza dell'Autorità giudiziaria (giudice di pace) in caso di ricorso contro il provvedimento di reiezione dell'istanza.
Il Registro Informatico dei Protesti provvede alla pubblicazione ufficiale dell'Elenco Protesti sostituendo la pubblicazione cartacea dell'elenco stesso già effettuata dalle Camere di Commercio ai sensi della Legge 12 febbraio 1955, n.77.
Il Ministero dell'Industria, affidando alle Camere di Commercio con il Decreto n. 316/2000 l'attuazione del Registro Informatico dei Protesti ha inteso assicurare la completezza, l'organicità e la tempestività dell'informazione dei protesti cambiari su tutto il territorio nazionale.
- Elenco degli ufficiali abilitati alla levata dei protesti cambiari nella province di Teramo e dell'Aquila dal 1° gennaio 2022 (formato p7m)
- Elenco degli ufficiali abilitati alla levata dei protesti cambiari nella province di Teramo e dell'Aquila dal 1° gennaio 2022 (formato pdf)
Riferimenti e contattiUfficio Protesti
Tel. 0861.335224-0862.667277
e-mail: protesti@gransasso.camcom.it
Data di pubblicazione: 27 gennaio 2022
CAMERA DI COMMERCIO DI TERAMO
Protesti cambiari
Alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari, nonché delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento fatte in conformità della legge cambiaria, provvedono soltanto le Camere di Commercio.
In particolare:
a) la legge 12.2.1955, n. 77 detta: Le norme relative alla pubblicazione dei protesti nel Registro Informatico dei protesti cambiari; le modalità di cancellazione dei protesti pubblicati i cui titoli sono stati pagati entro dodici mesi dalla levata del protesto; i ricorsi contro i provvedimenti emessi dal Dirigente dell'Ufficio Protesti;
b) l'art. 17 della legge 7.3.1966, n. 108 prevede altre modalità di cancellazione dei protesti tramite domande da presentare al Presidente del Tribunale per territorio.