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Certificati antimafia: novità dal 13 febbraio 2013


Sulla Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2012 è stato pubblicato il decreto legislativo 15 novembre 2012 n. 218, recante disposizioni correttive al Codice delle leggi antimafia, il quale prevede, tra l'altro, l'anticipazione al 13 febbraio 2013 dell'entrata in vigore della normativa in materia di documentazione antimafia. La Circolare trasmessa dal Ministero dell'Interno alle Prefetture in data 8 febbraio 2013, protocollo n. 11001/119/20(6), ha pertanto chiarito che, da tale data, pur in assenza dell'attivazione della "Banca dati unica nazionale della documentazione antimafia" le "Amministrazioni richiedenti dovranno richiedere la documentazione antimafia direttamente alle Prefetture competenti ai sensi degli articoli 87, commi 1 e 2, e 90, commi 1 e 2 del Codice" e non più agli uffici del registro delle imprese, secondo quanto previsto dal D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252.


Decertificazione nei rapporti con la Pubblica Amministrazione


La Camera di Commercio di Teramo rende note, ai sensi dell'art. 72 del D.P.R. n. 445/2000, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione
- dei controlli di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000
- dell'accesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del D.Lgs. n. 82/2005
- dell'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 5 del D.P.R. n. 581/1995
che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad effettuare per la verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 mediante accesso diretto e/o consultazione dei dati del Registro Imprese nonché le modalità per la loro esecuzione.
 
Le misure organizzative di seguito descritte hanno validità fino alla realizzazione, da parte del sistema camerale, di un unico portale attraverso il quale tutte le Pubbliche Amministrazioni, utilizzando il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) o un'applicazione web (disponibile previa adesione ad una convenzione telematica), potranno trarre le informazioni necessarie contenute nelle banche dati camerali.
Pertanto l'ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti (Art. 72 del D.P.R. n. 445/2000 per come novellato dall'art. 15 della Legge n. 183/2011) risiederà, a regime, presso Unioncamere.
La Camera di Commercio di Teramo renderà nota la data a partire dalla quale le Pubbliche Amministrazioni potranno usufruire dell'accesso diretto agli archivi camerali e le funzionalità disponibili, mediante avviso sul sito istituzionale.

 

Accesso gratuito ai dati via internet
 

http://www.registroimprese.it/ è il portale creato per navigare liberamente e gratuitamente alla ricerca di  informazioni di base su tutte le imprese iscritte nel Registro Imprese nazionale con modalità di consultazione immediate e rispondenti alle più disparate esigenze informative.
Tutte le informazioni contenute nel portale http://www.registroimprese.it/ sono estratte dagli archivi ufficiali del Registro Imprese nazionale.
Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina Accesso telematico al Registro Imprese.

 

Accesso ai dati tramite il servizio Telemaco

Per lo svolgimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice  dell'Amministrazione Digitale), le Pubbliche Amministrazioni possono consultare direttamente i dati del Registro Imprese nazionale, via internet, mediante il servizio Telemaco Enti Locali.
L'utilizzo del servizio è condizionato al versamento di una tariffa annuale a copertura dei costi di gestione informatica delle reti e dei sistemi, di assistenza telefonica e di gestione "amministrativa" degli utenti.

 

Accesso per la verifica dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

Si rimanda alla pagina dedicata.

Si ricorda infine che, su indicazione dell'Unioncamere, in via cautelativa ed in attesa di conoscere quali siano i soggetti titolari della qualifica di "gestori di pubblici servizi" autorizzati a richiedere alle Camere di Commercio di garantire la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 della L. 183/2011, la Camera di Commercio di Teramo fornirà il sevizio gratuito, in questa prima fase, alle sole Pubbliche Amministrazioni.

 

Novità in materia di certificazione


Dal 1° gennaio 2012, con l'entrata in vigore della Legge di Stabilità (L. 183/2011), gli uffici pubblici non possono rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40 DPR 445/2000).
Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi dal 1° gennaio non possono quindi più né accettare né richiedere certificati, ma potranno verificare quanto contenuto nelle dichiarazioni sostitutive di certificazione o notorietà prodotte dai cittadini in sostituzione dei certificati stessi.
I certificati rilasciati agli sportelli camerali, pertanto, possono essere rilasciati solo a uso privato e, pena nullità, riportano la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

 

Certificati

 

  • ordinario: riporta la situazione analitica dell'impresa o soggetto R.E.A. e contiene numero di iscrizione al Registro Imprese o al R.E.A., la denominazione, il codice fiscale la sede, la data di costituzione, il capitale sociale, l'oggetto sociale, la descrizione dell'attività, il nome dei titolari di cariche;
     
  • storico: contiene i dati del certificato anagrafico con l'aggiunta di tutte le notizie riguardanti le modifiche iscritte dalla data di costituzione;
     
  • assetti proprietari: riguarda le S.r.l. e S.p.A. non quotate in mercati regolamentati e contiene la descrizione della suddivisione del capitale sociale tra i vari possessori di quote e relativi nomi e codici fiscali;
     
  • poteri personali: contiene i dati contenuti nel certificato abbreviato con l'aggiunta dei poteri da statuto e delle cariche delle persone richieste;
  • antimafia: contiene i dati di un certificato anagrafico/iscrizione e porta la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del d.p.r. 03/06/1998 n° 252. Per ottenerlo l'utente deve presentare il modello apposito di domanda regolarmente compilato. Nel caso in cui il modello sia presentato personalmente, la sottoscrizione dello stesso non è soggetta ad autenticazione. Diversamente, alla richiesta del certificato, occorre allegare l'atto di delega con sottoscrizione autenticata del titolare o del legale rappresentante




Per i diritti di segreteria vai alla pagina.

 

Visure

 

  • ordinaria: riporta la situazione analitica dell'impresa o soggetto R.E.A. e contiene numero di iscrizione al Registro Imprese o al R.E.A., la denominazione, il codice fiscale la sede, la data di costituzione, il capitale sociale, l'oggetto sociale, la descrizione dell'attività, il nome dei titolari di cariche;
     
  • storica: contiene i dati della visura ordinaria con l'aggiunta di tutte le notizie riguardanti le modifiche iscritte dalla data di costituzione;
     
  • assetti proprietari: riguarda le S.r.l. e S.p.A. non quotate in mercati regolamentati e contiene la descrizione della suddivisione del capitale sociale tra i vari possessori di quote e relativi nomi e codici fiscali;
     
  • poteri personali: contiene i dati contenuti nel certificato abbreviato con l'aggiunta dei poteri da statuto e delle cariche delle persone richieste;

 


Per i diritti di segreteria vai alla pagina.

 

Certificati "con vigenza"


Dal 7 Ottobre 2010, a seguito di decisioni del Sistema delle Camere di Commercio d'Italia, è stata rilasciata una nuova versione dei certificati Registro Imprese recanti la dicitura dell'inesistenza di procedure concorsuali.
Pertanto, dalla data sopraindicata, i certificati potranno essere rilasciati, su richiesta, con le seguenti scritture finalI:

  • Per la dichiarazione sulle procedure concorsuali correnti:
    "Si dichiara inoltre che non risulta iscritta nel Registro delle Imprese, per la posizione anagrafica in oggetto, alcuna procedura concorsuale in corso, ai sensi della normativa vigente in materia."
     
  • Per la dichiarazione sulle procedure concorsuali storiche:
    "Si dichiara inoltre che non risulta iscritta nel Registro delle Imprese, per la posizione anagrafica in oggetto, alcuna dichiarazione di procedura concorsuale, ai sensi della normativa vigente in materia."

 
Viene dunque eliminato il riferimento ai soli 5 anni precedenti, dal momento che vengono riportati, se esistenti, anche eventuali dichiarazioni relative a procedure poi revocate/chiuse antecedenti ai 5 anni dalla data del certificato.

Riferimenti e contatti

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