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Mediazione


CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA

 

AVVISO IN MATERIA DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE


Si comunica che,
in data 9 dicembre 2020, con l’insediamento del nuovo Consiglio camerale, si è costituita la Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura del Gran Sasso d’Italia con sede legale in L’Aquila, Corso Vittorio Emanuele 86, nata dall’accorpamento delle Camere di Commercio di Teramo e di L’Aquila.


Ai sensi dell’articolo 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 27 gennaio 2017 rubricato “Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali” la nuova Camera d Commercio del Gran Sasso d’Italia subentrerà nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, che afferiscono alle preesistenti
Camere di Commercio.


Si informa l’utenza che
, a breve, l’attività di mediazione proseguirà con un solo Organismo di mediazione (iscritto al n. 1004 del Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia) con sede legale a L’Aquila e sede secondaria a Teramo. La riferita modifica organizzativa potrebbe intervenire dopo il deposito delle domande e, comunque, nelle more delle procedure di mediazione, senza tuttavia interferire nella gestione dei procedimenti, trattandosi di una forma di riorganizzazione prettamente interna.


Fino a
quel momento, la nuova Camera di Commercio continuerà a gestire le istanze presentate presso le preesistenti camere oggetto di accorpamento e ad accogliere le istanze di entrambi i territori, salvo restando che le mediazioni aventi competenza territoriale sulla provincia di Teramo verranno gestite presso la sede operativa di Teramo e le mediazioni aventi competenza territoriale sulla provincia di L’Aquila verranno gestite presso la sede legale di L’Aquila.

 

 

AVVISO IMPORTANTE

modalita' di pagamento PER I SERVIZI DI MEDIAZIONE
Si informa che dal 30 giugno 2020 non sarà più possibile effettuare bonifici ordinari o versamenti in conto corrente postale a favore della Camera di Commercio di Teramo, a seguito di adesione di quest’ultima alla piattaforma di Pago P.A., prevista obbligatoriamente per le Pubbliche Amministrazioni (art. 65, comma 2, D.Lgs 217/2017 e s.m.i.).

Pertanto, dal 30 giugno 2020, tutti i pagamenti relativi al servizio di mediazione dovranno essere eseguiti, previa generazione di avviso di pagamento da parte dell’ente, attraverso i canali, sia fisici che online, dei Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti come ad esempio:

  • presso le agenzie della banca: utilizzando l’home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA);
     
  • presso gli sportelli ATM abilitati delle banche;
     
  • presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5ì:
     
  • presso gli Uffici Postali.


Per poter effettuare il pagamento sarà necessario valersi, di volta in volta, del Codice Avviso di Pagamento (IUV) oppure del QR Code o dei Codici a Barre, sempre presenti sulla stampa dell'avviso che verrà previamente fornito.

Sarà possibile continuare ad effettuare pagamenti allo sportello solo tramite POS. Tutti gli altri sistemi di pagamento risulteranno illegittimi.

Pertanto, qualora si intendesse depositare presso l’Ufficio Mediazione una domanda a partire dal 30 giugno 2020, o effettuare altri pagamenti nell’ambito di una procedura, si invita a contattare preventivamente la segreteria al numero 0861.335218 oppure 0861.335278 per chiedere l’emissione dell’avviso di pagamento.

 

 

Mediazione Civile e commerciale L'Organismo “Servizio di mediazione della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia”, è  iscritto  al n. 1004 del Registro degli "Organismi di mediazione", legittimati a gestire le procedure di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali" disciplinate dal D. Lgs. n. 28.



DefinizioneLa mediazione è l'attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. L'ambito di applicazione della mediazione riguarda le controversie di natura civile e commerciale relative a diritti disponibili.

A seguito della conversione del cd. Decreto del Fare (D.L. 69 del 2013) avvenuta con Legge 9 agosto 2013 n. 89 pubblicata sul S.O. della Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2014 è stata reintrodotta l'obbligatorietà della mediazione civile e commerciale, dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale per eccesso di delega con la sentenza n. 272 del 2012.

La Mediazione è, pertanto, condizione necessaria per poter adire il giudice per le materie elencate all'articolo 5, comma 1bis, del D.Lgs 28/2010 e precisamente: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d'azienda, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con latro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
 

Normativa di riferimentoLa disciplina organica della Mediazione civile e commerciale è contenuta: nel D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010, così come modificato dalla Legge n. 89 del 9 agosto 2013, e nel Regolamento di attuazione approvato con DM n. 180 del 18 ottobre 2010, successivamente modificato con Decreto 4 agosto 2014 n. 139.

 


Tipi di MediazioneLa Mediazione può essere:

  • obbligatoria: quando per poter procedere in giudizio, le parti debbono avere esperito preventivamente un tentativo di mediazione. La mediazione può essere obbligatoria ex lege, qualora la lite riguardi una delle materie elencate nell'articolo 5, comma 1bis, del D.Lgs 28/2010, o per ordine del giudice, qualora sia lo stesso giudice investito della causa a rinviare le parti al tentativo di mediazione;
     
  • facoltativa: quando sono le parti a scegliere liberamente di attivare la procedura di mediazione;

 

 

Vantaggi della MediazioneLo strumento della mediazione presenta una serie di notevoli vantaggi:

  • la rapidità, giacchè la procedura di mediazione si esaurisce nel termine massimo di tre mesi dal deposito della domanda;
     
  • la riservatezza, che garantisce il massimo riserbo sulle informazioni che emergono durante gli incontri di mediazione; inoltre, tutte le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione, non possono essere utilizzate nel successivo giudizio, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni;
     
  • l'informalità, giacché la mediazione è caratterizzata dalla massima semplicità;
     
  • l'economicità, giacché la procedura comporta costi contenuti e predeterminati.

 


Valore giuridico dell'accordo di mediazioneIl verbale di accordo  sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati che attestano e certificano la sua conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.


In tutti gli altri casi l'accordo potrà essere omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.


Chi è il MEDIATORE Il Mediatore è la persona o le persone fisiche che individualmente o collegialmente svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo.
Il Mediatore è un professionista con requisiti di terzietà e con una formazione specifica in materia.



Che cosa fare per avviare un tentativo di mediazioneAvviare un tentativo di Mediazione presuppone l'accettazione del Regolamento di procedura e della relativa Tariffa che stabilisce i costi a carico delle parti.

La domanda di mediazione va presentata presso un organismo accreditato nel luogo del giudice territorialmente competente per la competenza.

Il servizio si attiva attraverso la presentazione di una domanda di mediazione, utilizzando l'apposito modulo.

 

PROCEDURA DI DEPOSITO

La domanda di mediazione comprensiva degli allegati può essere presentata:

  • mediante trasmissione alla PEC istituzionale: cciaa@cameragransasso.legalmail.it
  • mediante deposito in forma cartacea, previo appuntamento, negli orario di apertura al pubblico
     


Costi della proceduraI costi della procedura sono dati dalle spese di avvio del procedimento e dalle spese di mediazione. (art. 16 DM 180/2010).

Le spese di avvio sono dovute da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro informativo e devono essere versate al momento del deposito della domanda (per la parte istante) o dell'accettazione alla partecipazione all'incontro (per la parte invitata).

Le spese di avvio sono pari ad € 40,00 oltre Iva, a valere sull'indennità complessiva. Dal 24.09.2014 per le liti di valore superiore ad € 250.000,00 le spese di avvio sono dovute nella misura di € 80,00, così come stabilito dall'articolo 7 del DM 139/2014 che ha modificato l'articolo 16, comma 2, del DM 180/2010 .

L'importo delle spese di mediazione risulta determinato dal tariffario adottato in conformità alle previsioni dell'articolo 16 del DM 180.

 

Spese di avvio

 
Valore della lite Spesa per ciascuna parte
Fino a € 250.000,00                             € 40,00 (+IVA)*
oltre € 250.001,00 € 80,00 (+IVA)*

 

Indennità di mediazione

Valore della lite Spesa per ciascuna parte
Fino a € 1.000,00 € 43,33 (+ IVA)*
da € 1.001,00 a € 5.000,00 € 86,67 (+IVA)*
da € 5.001,00 a € 10.000,00 € 160,00 (+IVA)*
da € 10.001,00 a € 25.000,00 € 240,00 (+IVA)*
da € 25.001 ,00 a € 50.000,00 € 400,00 (+IVA)*
da € 50.001,00 a € 250.000,00 € 666,67 (+IVA)*
da € 250.00 1,00 a € 500.000,00 € 1.000,00 (+IVA)*
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00 € 1.900,00(+1VA)*
da € 2.50000 1,00 a € 5.000.000,00 € 2,600,00(+1VA)*
oltre € 5.000.000,00 € 4.600,00 (+IVA)*

*Ove dovuta

 

 

Nota bene:
La fattura per le indennità di mediazione sarà intestata alle parti coinvolte nella procedura di mediazione. La fattura non può essere intestata allo studio legale o a soggetti diversi dai portatori di interessi direttamente coinvolti nella mediazione (Risoluzione del 13/06/1981 n.331350 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari).

 


"Dalla lite all'accordo":  guida aggiornata alla mediazione delle Camere di commercio.Unioncamere, in collaborazione con Universitas Mercatorum  ha realizzato la guida "Dalla lite all’accordo" dedicata alla mediazione delle Camere di commercio.

La guida, rivolta principalmente alle imprese, evidenzia i vantaggi della mediazione, valorizzando il modello adottato dal Sistema camerale, con un accenno anche alla competenza di arbitrato.

Si tratta di uno strumento di semplice consultazione, utile per la divulgazione della conoscenza del servizio e per la diffusione del suo utilizzo.

Per scaricare la guida clicca
qui.

 

 

 

MODULISTICA

 

Domanda congiunta di mediazione

Domanda di mediazione

 

Elenco mediatori

Modulo di adesione al primo incontro

 

Modulo integrativo parte invitata

Modulo integrativo parte istante

 

Procura speciale per mediazione

 

GUIDE

Guida mediazione 2014

 

REGOLAMENTIRegolamento

Tariffario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIFERIMENTI E CONTATTIUfficio Conciliazione ed Arbitrato
Tel. 0861.335218 - 335278
e-mail: mediazione@gransasso.camcom.it

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 7 gennaio 2022
Ultimo aggiornamento: 27 gennaio 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMERA DI COMMERCIO DI TERAMO

AVVISO IN MATERIA DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE


Si comunica che,
in data 9 dicembre 2020, con l’insediamento del nuovo Consiglio camerale, si è costituita la Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura del Gran Sasso d’Italia con sede legale in L’Aquila, Corso Vittorio Emanuele 86, nata dall’accorpamento delle Camere di Commercio di Teramo e di L’Aquila.


Ai sensi dell’articolo 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 27 gennaio 2017 rubricato “Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali” la nuova Camera d Commercio del Gran Sasso d’Italia subentrerà nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, che afferiscono alle preesistenti
Camere di Commercio.


Si informa l’utenza che
, a breve, l’attività di mediazione proseguirà con un solo Organismo di mediazione (iscritto al n. 1004 del Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia) con sede legale a L’Aquila e sede secondaria a Teramo. La riferita modifica organizzativa potrebbe intervenire dopo il deposito delle domande e, comunque, nelle more delle procedure di mediazione, senza tuttavia interferire nella gestione dei procedimenti, trattandosi di una forma di riorganizzazione prettamente interna.


Fino a
quel momento, la nuova Camera di Commercio continuerà a gestire le istanze presentate presso le preesistenti camere oggetto di accorpamento e ad accogliere le istanze di entrambi i territori, salvo restando che le mediazioni aventi competenza territoriale sulla provincia di Teramo verranno gestite presso la sede operativa di Teramo e le mediazioni aventi competenza territoriale sulla provincia di L’Aquila verranno gestite presso la sede legale di L’Aquila.

 

 

AVVISO IMPORTANTE

modalita' di pagamento PER I SERVIZI DI MEDIAZIONE
Si informa che dal 30 giugno 2020 non sarà più possibile effettuare bonifici ordinari o versamenti in conto corrente postale a favore della Camera di Commercio di Teramo, a seguito di adesione di quest’ultima alla piattaforma di Pago P.A., prevista obbligatoriamente per le Pubbliche Amministrazioni (art. 65, comma 2, D.Lgs 217/2017 e s.m.i.).

Pertanto, dal 30 giugno 2020, tutti i pagamenti relativi al servizio di mediazione dovranno essere eseguiti, previa generazione di avviso di pagamento da parte dell’ente, attraverso i canali, sia fisici che online, dei Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti come ad esempio:

  • presso le agenzie della banca: utilizzando l’home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA);
     
  • presso gli sportelli ATM abilitati delle banche;
     
  • presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5ì:
     
  • presso gli Uffici Postali.


Per poter effettuare il pagamento sarà necessario valersi, di volta in volta, del Codice Avviso di Pagamento (IUV) oppure del QR Code o dei Codici a Barre, sempre presenti sulla stampa dell'avviso che verrà previamente fornito.

Sarà possibile continuare ad effettuare pagamenti allo sportello solo tramite POS. Tutti gli altri sistemi di pagamento risulteranno illegittimi.

Pertanto, qualora si intendesse depositare presso l’Ufficio Mediazione una domanda a partire dal 30 giugno 2020, o effettuare altri pagamenti nell’ambito di una procedura, si invita a contattare preventivamente la segreteria al numero 0861.335218 oppure 0861.335278 per chiedere l’emissione dell’avviso di pagamento.

 

 

Mediazione Civile e commerciale L'Organismo “Camera di Conciliazione ed Arbitrato”, costituito dalla Camera di Commercio di Teramo, è stato iscritto al n. 67 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, a norma dell'art. 38 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, istituito presso il Ministero della Giustizia.  In virtù di quanto disposto dall'art. 1 del D. Lgs. 4 Marzo 2010, n. 28, il Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Teramo appartiene, pertanto, al novero degli "Organismi di mediazione", legittimati a gestire le procedure di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali" disciplinate dal suddetto D. Lgs. n. 28.


DefinizioneLa mediazione è l'attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. L'ambito di applicazione della mediazione riguarda le controversie di natura civile e commerciale relative a diritti disponibili.

A seguito della conversione del cd. Decreto del Fare (D.L. 69 del 2013) avvenuta con Legge 9 agosto 2013 n. 89 pubblicata sul S.O. della Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2014 è stata reintrodotta l'obbligatorietà della mediazione civile e commerciale, dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale per eccesso di delega con la sentenza n. 272 del 2012.

La Mediazione è, pertanto, condizione necessaria per poter adire il giudice per le materie elencate all'articolo 5, comma 1bis, del D.Lgs 28/2010 e precisamente: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d'azienda, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con latro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
 

Normativa di riferimentoLa disciplina organica della Mediazione civile e commerciale è contenuta: nel D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010, così come modificato dalla Legge n. 89 del 9 agosto 2013, e nel Regolamento di attuazione approvato con DM n. 180 del 18 ottobre 2010, successivamente modificato con Decreto 4 agosto 2014 n. 139.

 


Tipi di MediazioneLa Mediazione può essere:

  • obbligatoria: quando per poter procedere in giudizio, le parti debbono avere esperito preventivamente un tentativo di mediazione. La mediazione può essere obbligatoria ex lege, qualora la lite riguardi una delle materie elencate nell'articolo 5, comma 1bis, del D.Lgs 28/2010, o per ordine del giudice, qualora sia lo stesso giudice investito della causa a rinviare le parti al tentativo di mediazione;
     
  • facoltativa: quando sono le parti a scegliere liberamente di attivare la procedura di mediazione;

 

 

Vantaggi della MediazioneLo strumento della mediazione presenta una serie di notevoli vantaggi:

  • la rapidità, giacchè la procedura di mediazione si esaurisce nel termine massimo di tre mesi dal deposito della domanda;
     
  • la riservatezza, che garantisce il massimo riserbo sulle informazioni che emergono durante gli incontri di mediazione; inoltre, tutte le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione, non possono essere utilizzate nel successivo giudizio, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni;
     
  • l'informalità, giacché la mediazione è caratterizzata dalla massima semplicità;
     
  • l'economicità, giacché la procedura comporta costi contenuti e predeterminati.

 


Valore giuridico dell'accordo di mediazioneIl verbale di accordo  sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati che attestano e certificano la sua conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.


In tutti gli altri casi l'accordo potrà essere omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.


Chi è il MEDIATORE Il Mediatore è la persona o le persone fisiche che individualmente o collegialmente svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo.
Il Mediatore è un professionista con requisiti di terzietà e con una formazione specifica in materia.



Che cosa fare per avviare un tentativo di mediazioneAvviare un tentativo di Mediazione presuppone l'accettazione del Regolamento di procedura e della relativa Tariffa che stabilisce i costi a carico delle parti.

La domanda di mediazione va presentata presso un organismo accreditato nel luogo del giudice territorialmente competente per la competenza.

Il servizio si attiva attraverso la presentazione di una domanda di mediazione, utilizzando l'apposito modulo.

 

PROCEDURA DI DEPOSITO

La domanda di mediazione comprensiva degli allegati può essere presentata:

  • mediante trasmissione alla PEC istituzionale: cciaa@cameragransasso.legalmail.it
  • mediante deposito in forma cartacea, previo appuntamento, negli orario di apertura al pubblico
     


Costi della proceduraI costi della procedura sono dati dalle spese di avvio del procedimento e dalle spese di mediazione. (art. 16 DM 180/2010).

Le spese di avvio sono dovute da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro informativo e devono essere versate al momento del deposito della domanda (per la parte istante) o dell'accettazione alla partecipazione all'incontro (per la parte invitata).

Le spese di avvio sono pari ad € 40,00 oltre Iva, a valere sull'indennità complessiva. Dal 24.09.2014 per le liti di valore superiore ad € 250.000,00 le spese di avvio sono dovute nella misura di € 80,00, così come stabilito dall'articolo 7 del DM 139/2014 che ha modificato l'articolo 16, comma 2, del DM 180/2010 .

L'importo delle spese di mediazione risulta determinato dal tariffario adottato in conformità alle previsioni dell'articolo 16 del DM 180 disponibile qui.

 

Spese di avvio

 
Valore della lite Spesa per ciascuna parte
Fino a € 250.000,00                             € 40,00 (+IVA)*
oltre € 250.001,00 € 80,00 (+IVA)*

 

Indennità di mediazione

Valore della lite Spesa per ciascuna parte
Fino a € 1.000,00 € 43,00 (+ IVA)*
da € 1.001,00 a € 5.000,00 € 86,00 (+IVA)*
da € 5.001,00 a € 10.000,00 € 160,00 (+IVA)*
da € 10.001,00 a € 25.000,00 € 240,00 (+IVA)*
da € 25.001 ,00 a € 50.000,00 € 400,00 (+IVA)*
da € 50.001,00 a € 250.000,00 € 666,00 (+IVA)*
da € 250.00 1,00 a € 500.000,00 € 1.000,00 (+IVA)*
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00 € 1.900,00(+1VA)*
da € 2.50000 1,00 a € 5.000.000,00 € 2,600,00(+1VA)*
oltre € 5.000.000,00 € 4.600,00 (+IVA)*

*Ove dovuta

 

 

Nota bene:
La fattura per le indennità di mediazione sarà intestata alle parti coinvolte nella procedura di mediazione. La fattura non può essere intestata allo studio legale o a soggetti diversi dai portatori di interessi direttamente coinvolti nella mediazione (Risoluzione del 13/06/1981 n.331350 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari).

 


"Dalla lite all'accordo":  guida aggiornata alla mediazione delle Camere di commercio.Unioncamere, in collaborazione con Universitas Mercatorum  ha realizzato la guida "Dalla lite all’accordo" dedicata alla mediazione delle Camere di commercio.

La guida, rivolta principalmente alle imprese, evidenzia i vantaggi della mediazione, valorizzando il modello adottato dal Sistema camerale, con un accenno anche alla competenza di arbitrato.

Si tratta di uno strumento di semplice consultazione, utile per la divulgazione della conoscenza del servizio e per la diffusione del suo utilizzo.

Per scaricare la guida clicca
qui.

 


Performance 2012- Divulgazione del servizio offerto in materia di MEDIAZIONE Le tabelle che seguono, aggiornate mensilmente, vogliono essere un contributo, sintetico, alla conoscenza delle attività conseguenti al nuovo istituto della media-conciliazione che, nato in attuazione della delega assegnata al Governo dall'art. 60 della Legge 18.6.2009, n. 69, ha la sua disciplina nel D.Lgs. 4.3.2010, n. 28; attività svolta dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Teramo che fin dalla nascita del nuovo istituto, avente lo scopo di diminuire il carico del contenzioso in essere presso i Tribunali, ha costituito la "Camera di Conciliazione ed Arbitrato" conseguendone l'iscrizione al n. 67 dell'apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

ANNO 2021


ANNO 2022

 

 

 

Riepiloghi attività di mediazione

 Anno 2021 (il mese di Dicembre é riferito alla CCIAA del Gran Sasso d'Italia)

Anno 2020

Anno 2019

Anno 2018

Anno 2017

Anno 2016

 Anno 2015

 Anno 2014

Anno 2013

Anno 2012

 

 

 

Riferimenti e contattiUfficio Conciliazione ed Arbitrato
Tel. 0861.335218 - 335278
e-mail: mediazione@te.camcom.it

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 5 gennaio 2022

 

Regolamenti

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