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Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa

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                                                               Per accedere alla piattaforma:

                                        www.composizionenegoziata.camcom.it

 

 


CHE COS'E'La composizione negoziata della crisi di impresa è un percorso riservato e stragiudiziale con il quale il legislatore intende agevolare il risanamento di quelle imprese che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato, anche mediante la cessione dell’azienda o di un ramo di essa.


Chi può accedere alla proceduraPossono accedere alla procedura di composizione negoziata tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, comprese le ditte individuali e le società agricole.


ll percorso della composizione è esclusivamente di tipo volontario, quindi attivabile solo dalle imprese che decidono di farvi ricorso.

 


Piattaforma telematica per presentare le domande e gestire le procedureL’istanza di accesso alla composizione negoziata si presenta tramite una piattaforma unica nazionale – che sarà attiva dal 15 novembre 2021 - attraverso la quale l’imprenditore, prima di entrare nel relativo percorso, ottiene tutte le informazioni utili sulla composizione negoziata, sulle modalità di attivazione del percorso e sui documenti da produrre.


Si tratta di un portale internet - la cui gestione è affidata a Unioncamere sotto la vigilanza dei Ministeri competenti - in cui sono rese disponibili due aree principali:

  • una pubblica, con gli tutti elementi informativi per l’accesso alla composizione negoziata, senza necessità di autenticazione;
     
  •  una riservata ad utenti autorizzati (con diversi livelli di accesso/cassetti informatici), contenente le funzionalità che consentono la presentazione delle istanze per la composizione negoziata e la gestione successiva delle procedure.

La piattaforma contiene inoltre:

  • test pratico per la preliminare verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati;
     
  • lista di controllo particolareggiata (check list), adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, contenente le indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento;
     
  • protocollo di conduzione della composizione negoziata.

Il test pratico e le risposte alle domande contenute nella check-list, in primo luogo, sono utili per l’imprenditore che intenda accedere alla composizione negoziata, ai fini della verifica e della messa a punto di un piano di risanamento affidabile.


I due strumenti servono anche all’esperto indipendente nell'attività di valutazione preliminare e nell'analisi di coerenza del piano, ossia in alcuni dei primi passaggi che il medesimo è tenuto a seguire secondo il protocollo di conduzione della composizione negoziata della crisi d’impresa, contestualmente disciplinato nel Decreto dirigenziale.

 

 

Elenco degli esperti Il D.L. n. 118/2021 in vigore dal 25 agosto 2021, convertito con modifiche dalla Legge 147 del 21 ottobre 2021, prevede che presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano e' formato un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti: 

  1. gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
     
  2. gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati;
     
  3. possono inoltre essere inseriti nell’elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

L'iscrizione all'Elenco, oltre al possesso dei requisiti sopra indicati, è subordinata anche al possesso di specifica formazione che il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre scorso, nel definire il programma, ha stabilito in 55 ore.

 

I soggetti di cui ai punti 1), 2)  dovranno presentare domanda di iscrizione presso i rispettivi Ordini professionali, che le trasmetteranno alla Camera di Commercio capoluogo di regione. Gli Ordini professionali avranno cura di tenere conto, nella compilazione degli elenchi, del tracciato record per l'iscrizione degli esperti .

 

I soggetti di cui al punto 3) dovranno presentare domanda alla Camera di Commercio del capoluogo di Regione tenendo conto del tracciato record per l’iscrizione degli esperti manager. 

 

 

 

Popolamento dell’elenco degli espertiAi fini del popolamento dell’elenco, fino al 16 maggio 2022 l’aggiornamento dei dati comunicati dagli ordini professionali è continuo e, a partire dal 17 maggio 2022, avviene con cadenza annuale.

 


Istruzioni per la comunicazione degli elenchi da parte degli Ordini professionali e per i non iscritti in albi professionali
Gli elenchi con “zip” di tutti i CV relativi ai nominativi dovranno essere trasmessi alla PEC:
composizione.negoziata@cameragransasso.legalmail.it

 

 

Nomina dell'Esperto IndipendenteL'istanza di nomina dell’esperto è presentata dall’imprenditore mediante compilazione di un modello presente nella piattaforma telematica, mentre la nomina è affidata (a eccezione delle imprese di minori dimensioni, c.d. «sotto soglia» la cui nomina spetta al Segretario Generale della Camera di Commercio) a una commissione composta da tre membri che durano in carica due anni e che vengono designati dal Prefetto, dall’Autorità giudiziaria e dal Presidente della Camera di commercio capoluogo di regione. 

 


RiservatezzaLe trattative hanno l’obbligo di riservatezza.
Tutte le parti coinvolte, dall’imprenditore, all’esperto, ai creditori, fino alle altre parti interessate, sono tenute a non divulgare le notizie sull’impresa apprese nel corso delle trattative e a collaborare per assicurarne il regolare svolgimento.

 

Modulistica

Tracciato record per l'iscrizione degli Esperti

Tracciato record per l'iscrizione Esperti manager 

 

Classificazione delle attività economiche  (ATECO)

 

 

 

 

Riferimenti Normativi•    Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia 28 settembre 2021
•    D.L. n. 118/2021 in vigore dal 25 agosto 2021, convertito con modifiche dalla Legge 147 del 21 ottobre 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 12 novembre 2021
Ultimo aggiornamento: 01.12.2021

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