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Guida per le imprese e folder per i consumatori sull'etichettatura tessile

Al fine di aumentare il livello di conoscenza e consapevolezza di diritti ed obblighi derivanti dalla normativa sulla etichettatura dei prodotti tessili, l'Unione Italiana delle Camere di commercio ha elaborato i seguenti prodotti di comunicazione: si tratta di una Guida per le imprese (Guida alla corretta compilazione delle etichette di composizione dei prodotti tessili) e di un Folder per i consumatori (Tutto quello che c'è da sapere sull'etichetta che descrive la composizione dei tuoi prodotti tessili).

Lo scopo dell'iniziativa è quello di consentire alle imprese di comprendere le corrette modalità di etichettatura dei prodotti tessili ed ai consumatori di essere a conoscenza dei propri diritti in caso di acquisto di prodotti etichettati erroneamente o la cui composizione dichiarata in etichetta non corrisponda a quella effettiva.

 

 

Attenzione a sottoscrivere moduli on-line di guide e repertori

Si invitano le Imprese teramane a prestare attenzione alle comunicazioni trasmesse dalle società Avron S.R.O. di Bratislava (Slovacchia) la quale chiede di controllare e/o modificare i dati relativi alla propria azienda, riportati in un modulo. La sottoscrizione e restituzione in busta pre-affrancata di tale modulo, contenente informazioni altamente ingannevoli, determina la registrazione inconsapevole in una guida internet, denominata "Registro del mercato nazionale", della durata di tre anni, al costo di 1.279,00 euro.

Nel secondo caso si tratta della società messicana EXPO GUIDE S.C. che gestisce una guida internet denominata "Guida per fiere ed espositori"

Anche in questo caso si invitano le imprese destinatarie a controllare i dati riportati in un modulo e a re-inviarlo, senza informare che così facendo aderiscono a una registrazione triennale a tale banca dati, al costo di 1.180,00 euro all'anno

Nei confronti delle suddette società l'Autorità Garante Concorrenza e Mercato (Antitrust) ha deliberato e irrogato una sanzione pecuniaria di Euro 100.000.

 

Obbligo di informativa per i costruttori di autovetture nuove

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare 6 agosto 2007, n. 23958, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13.8.07, al fine di rendere una corretta informazione da dare al consumatore ha, tra l'altro, richiamato l'attenzione dei responsabili dei punti vendita di autovetture nuove alla osservanza delle norme contenute nel D.P.R. 84/2003.

Testo della circolare 6 agosto 2007

Allegato circolare 6 agosto 2007

 

 

Made in Italy - Commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21.4.2010 è stata pubblicata la legge 8 aprile 2010, n. 55 "Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri".

L'art. 1 della predetta legge sintetizza l'ambito di applicazione: "Al fine di consentire ai consumatori finali di ricevere un'adeguata informazione sul processo di lavorazione dei prodotti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, e dell'art. 6, comma 1, del codice del consumo, e successive modificazioni, è istituito un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi, intendendosi per tali quelli che sono destinati alla vendita, nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero, che evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicuri la tracciabilità dei prodotti stessi".

Il successivo art. 3 prevede le misure sanzionatorie: "Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 1, commi 3 e 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro ...

L'impresa che violi le disposizioni di cui all'art. 1, commi 3 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 70.000 euro ...".

Leggi la legge

ATTENZIONE!
In una nota pubblicata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico è stato precisato che la legge n. 55 dell’8 aprile 2010 rimarrà priva di efficacia fino all’adozione del decreto interministeriale che conterrà le disposizioni attuative della legge stessa.

 

Novità in materia di pubblicità ingannevole

Sulla Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 2007 sono stati pubblicati i due provvedimenti (Decreti Legislativi n. 145 e 146) con cui si è data attuazione alla direttiva 2005/29/CE.

Più precisamente:

  • con Decreto Legislativo n. 146 del 2 agosto 2007 che ha recepito la citata Direttiva relativamente alla disciplina delle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, è stato modificato il Titolo III (articoli da 18 a 27) del D.Lgs 6.09.2005 n. 206, meglio noto come Codice del Consumo, recante, appunto, la disciplina sulla "Pubblicità e altre comunicazioni commerciali".

    Con il provvedimento in esame si è data una nuova nozione, in linea con la legislazione comunitaria, di pratiche commerciali scorrette, definendo tali tutte le pratiche commerciali contrarie alla diligenza professionale, false o idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore in relazione al prodotto. In particolare, il legislatore, ha stabilito che sono scorrette le pratiche commerciali ingannevoli ed aggressive, individuando, al contempo, una serie di comportamenti che per definizione integrano le predette fattispecie.

    E' stato inoltre rivisitato il regime di Tutela amministrativa e giurisdizionale, investendo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato di una serie di poteri e di misure sanzionatorie, quali l'inibizione e la sospensione della pratica commerciale scorretta, il divieto di diffusione delle pratiche commerciali non ancora portate a conoscenza del pubblico, nonché l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie che variano da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 500.000,00.

    Va altresì segnalata la modifica dell'articolo 57 del Codice del Consumo relativo alle forniture non richieste. Si è infatti sancito espressamente che l'assenza di risposta da parte del consumatore non implica il suo consenso e pertanto esso non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta, stabilendo che le forniture non richieste costituiscono comunque pratiche commerciali scorrette.
  • Con D. Lgs. 145 si è invece dato attuazione all'articolo 14 della Direttiva 2005/29/CE che modifica la Direttiva 84/450/CE sulla pubblicità ingannevole. In linea con la normativa comunitaria si è stabilito che è da considerare ingannevole "qualsiasi pubblicità che, in qualunque modo, compresa la sua presentazione, è idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente".

    E' considerata comunque ingannevole la pubblicità che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei soggetti che essa raggiunge, omette di darne notizia in modo da indurre tali soggetti a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.

    E' considerata altresì ingannevole la pubblicità che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, abusa della loro naturale credulità o può, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza e la pubblicità che, impiegando bambini ed adolescenti in messaggi pubblicitari, fermo il disposto della L. n. 112/2004, abusa dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani.

    La Tutela amministrativa e giurisdizionale in materia compete all'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato che si avvale, nello svolgimento dei suoi compiti, della Guardia di Finanza e le cui decisioni possono essere impugnate esclusivamente dinanzi al giudice amministrativo. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., nonché in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d'autore e del marchio d'impresa.
  • D. Lgs. n. 145 del 2.08.2007
  • D. Lgs. n. 146 del 2.08.2007

 

Dall'11 marzo 2008 scatta il divieto di commercializzazione di accendini di fantasia

Sulla Gazzetta Uffiiciale n. 198 del 27.8.2007 é stato pubblicato il Decreto 10 agosto 2007, emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, "Attuazione della decisione comunitaria dell'11 maggio 2006 sulla commercializzazione di accendini".

Il decreto prevede, tra l'altro, il divieto di commercializzazione, a far data dall'11 marzo 2008, di accendini di fantasia (la cui forma ricorda personaggi di cartoni animati, giocattoli, armi, orologi, telefoni, strumenti musicali, veicoli, corpi umani o parti del corpo umano, animali, alimenti o bevande oppure che producono musica, luci lampeggianti o presentano oggetti in movimento o altri effetti di svago; elencazione non sicuramente esaustiva) e accendini usa e getta privi di meccanismo di sicurezza per bambini.

Per le caratteristiche tecniche degli accendini, per l'individuazione delle condizioni all'immissione nel mercato, nonché per i rapporti di test relativi alla sicurezza, si applicano le disposizioni recate dalla decisione della Commissione Europea 2006/502/CE dell'11 maggio 2006.

Decisione Commissione Europea 2006/502/CE

 

Nuove tutelE per il cittadino consumatore

  • Bersani bis (Decreto Legge n. 7 del 31.01.07 (Decreto sulle liberalizzazioni) recante: "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese).
  • Contratti a distanza (delibera n. 664 del 23.11.06  dell'Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni, in vigore dal 26.01.07)  

 

Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico

Sulla Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2005, n. 111, Supplemento ordinario n. 91, è stata pubblicata la Legge 14 maggio 2005, n. 80: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali"; il testo del predetto art. 1, comma 7, è stato  integrato con i seguenti periodi: "E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose  che, per la loro qualita' o per la condizione di chi le offre o
per l'entita' del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le  norme  in  materia  di  origine  e provenienza dei prodotti ed in materia  di  proprieta'  industriale.  In  ogni  caso  si  procede  alla  confisca amministrativa  delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme  di  cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Salvo che
il  fatto  costituisca reato, qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore  commerciale  o  importatore  o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria e'  stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro. Le  sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e  successive  modificazioni. Fermo restando quanto previsto in ordine  ai  poteri  di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia  giudiziaria  dall'articolo  13 della citata legge n. 689 del 1981,  all'accertamento  delle  violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa.."

 

Forme di vendita piramidali

Sulla Gazzetta ufficiale n. 204 del 2 settembre 2005 è stata pubblicata la Legge 17 agosto 2005, n. 173: "Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali".
Nella predetta legge sono definite:

  1. per "vendita diretta a domicilio" l'attività di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore di trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago:
  2. per "incaricato alla vendita diretta a domicilio" colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio

L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio è soggetta all'obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento che deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa che lo rilascia, nonché il nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
La suddetta legge prevede, inoltre, il divieto delle forme di vendita piramidali e di giochi o catene:

  • sono vietate la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita nelle quali l'incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni e servizi direttamente o attraverso altri componenti la struttura;
  • è vietata, altresì, la promozione o l'organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, "catene di Sant'Antonio", che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all'infinito previo il pagamento di un corrispettivo

Salvo che il fatto costituisce più grave reato, chiunque promuove o realizza le attività o le strutture di vendita o le operazioni di cui ai precedenti punti a) e b), anche promuovendo iniziative di carattere collettivo o inducendo uno o più soggetti ad aderire, associarsi o affiliarsi alle organizzazioni od operazioni di cui ai medesimi punti è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da 100.000 euro a 600.000 euro oltre alla sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento con le modalità di cui all'articolo 36 del codice penale e della sua comunicazione alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.

 

Pubblicità ingannevole e pubblicità comparativa

Pubblicità ingannevole

  • "qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente".

Pubblicità comparativa

  • "qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente".

La legge 6 aprile 2005, n. 49, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2005, n. 86, ha apportato delle modifiche al Decreto Legislativo 25.1.1992, n. 74 "Attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CEE in materia di pubblicità ingannevole e comparativa".

In particolare dal 29 aprile 2005 sono entrate in vigore le nuove sanzioni amministrative pecuniarie previste a carico dell'operatore pubblicitario, nei casi di riconosciuta pubblicità ingannevole, che variano da un minimo di Euro 1.000,00 ad un massimo di Euro 10.000,00 tenuto conto della gravità e della durata della violazione; nei casi in cui i messaggi ingannevoli riguardino prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei consumatori o la pubblicità, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti ne minacci la sicurezza o abusi della loro naturale credulità o mancanza di esperienza o ancora impiegando bambini ed adolescenti in messaggi pubblicitari abusi dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani, la sanzione non potrà essere inferiore a 25.000,00 euro.

Le azioni tese all'inibizione, da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato istituita dall'art. 10 della legge 10 ottobre 1997, n. 287, degli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa, ritenuta illecita dal D.Lgs. 74/1992, possono essere promosse dai concorrenti, dai consumatori, dalle loro associazioni ed organizzazioni, dal Ministero delle attività produttive, nonché da ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico.


Aumenti delle tasse di concessione governativa

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2005 è stato pubblicato il D.L. 31 gennaio 2005 n. 7 che dispone, tra l'altro, aumenti delle tasse di concessione governativa per le richieste di registrazione di marchi e brevetti.
Gli aumenti sono riportati sull'allegato 1 al decreto predetto ed entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Saranno a breve aggiornati, su questo sito, gli importi relativi alle tasse di concessione governativa dovute per gli altri procedimenti amministrativi di competenza della Camera di Commercio.

 

Codice deontologico e di buona condotta

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004 è stata pubblicata la deliberazione del 16 novembre 2004 con la quale il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato il "Codice deontologico e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti".

Rilevanti per il consumatore (persona fisica che, in relazione ad una richiesta/rapporto di credito, agisce per scopi non riferibili all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta) sono i tempi di conservazione dei dati del debitore nel "Sistema di informazioni creditizie" (ex Centrali rischi).

Come regola generale i dati del debitore trasmessi dall'ente partecipante (il soggetto privato titolare del trattamento dei dati personali raccolti in relazione a richieste/rapporti di credito…: banche, intermediari finanziari, altri soggetti privati che, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, concedono una dilazione di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni e servizi) sono conservati nel "Sistema di informazioni creditizie" per non più di 180 giorni dalla data della richiesta del finanziamento. Se il debitore cambia idea e rinuncia al prestito, oppure se questo non gli viene concesso per autonoma decisione del finanziatore il "Sistema di informazioni creditizie", previa comunicazione del finanziatore, potrà conservarli per non oltre 30 giorni dalla comunicazione. Se invece il debitore è risultato moroso il codice prevede diversi tempi di conservazione in relazione all'importanza del ritardo.

 

Per Informazioni

Simonetta Lanci - Tel. 0861.335218
e-mail: simonetta.lanci@te.camcom.it

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