COMUNICAZIONE ALL'UTENZASi informa che con deliberazione della Giunta camerale n. 177 del 9.11.2017 il servizio é stato sospeso
Cos'e
L'arbitrato, è l'istituto che consente di affidare ad un soggetto terzo, monocratico o collegiale (arbitro unico o Collegio arbitrale), la decisione di una controversia. Il terzo si sostituisce al giudice e la decisione che esso emana (il cosiddetto lodo) ha la stessa efficacia della sentenza.
Sono arbitrabili tutte le controversie non escluse dall'articolo 806 c.p.c. (restano quindi escluse quelle relative a diritti indisponibili ed in genere quelle aventi ad oggetto materie che non possono essere transatte).
Revisione elenco arbitri
La Camera di Conciliazione ed Arbitrato della Camera di Commercio di Teramo ha necessità di provvedere al rinnovo quinquennale dell'elenco degli arbitri, tenuto presso la stessa, così come disposto dall'articolo 8, comma 1, del vigente Regolamento di Arbitrato. Le domande di iscrizione devono pervenire entro e non oltre il 31 ottobre 2011.
I soggetti interessati a richiedere l'iscrizione sono tenuti ad inoltrare apposita istanza come da modello allegato.
Modello di domanda
L'Arbitrato in Camera di Commercio
La legge di riordinamento delle Camere di Commercio n. 580/1993 ha previsto che esse, singolarmente o in forma associata, possono promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori.
La Camera di Commercio di Teramo ha provveduto ad istituire una Camera di Conciliazione ed Arbitrato, preposta, tra l'altro, all'organizzazione del servizio di arbitrato, oltre che alla sua promozione e diffusione.
La caratteristica dell'arbitrato presso le Camere di Commercio è quella di essere un arbitrato amministrato e cioè un arbitrato disciplinato dal Regolamento adottato dall'Istituzione arbitrale, cui le parti si richiamano. Le parti che ricorrono all'arbitrato camerale si impegnano quindi a rispettare le norme regolamentari adottate dalle camera di commercio.
Come fare
Il ricorso all'arbitrato è possibile se nel contratto è stata inserita una clausola compromissoria o se, all'insorgere della lite, viene sottoscritto un compromesso arbitrale.
Con la clausola compromissoria le parti di un rapporto contrattuale si impegnano, in via preventiva (per il momento in cui dovesse insorgere una controversia) a ricorrere all'arbitrato. Nella stesura della clausola le parti possono stabilire il tipo di arbitrato di cui intendono avvalersi (rituale, irrituale, ecc…) e quindi è auspicabile porre una particolare attenzione nella formulazione della medesima, soprattutto al fine di evitare dubbi interpretativi.
Il compromesso arbitrale è un accordo scritto con cui le parti si obbligano a sottoporre ad arbitrato una controversia insorta tra di loro, riguardo ad un rapporto giuridico determinato, relativo ad una questione suscettibile di essere definitiva per via arbitrale.
Vantaggi
I vantaggi principali dell'arbitrato amministrato dalla Camera di Commercio sono:
- poter contare su di un tariffario predeterminato, in grado di calmierare i costi della procedura arbitrale;
- potersi valere di un'organizzazione efficiente che controlla e gestisce la procedura e la tempistica;
- competenza e professionalità degli arbitri iscritti nelle liste camerali;
- rapidità del procedimento (normalmente si conclude in 180 giorni);
- riservatezza della procedura;
- snellezza della procedura;
- mantenimento delle relazioni con la controparte.
Distinzioni
Si operano comunemente le seguenti distinzioni:
- Arbitrato rituale: quando, svolgendosi secondo le regole del codice di procedura civile conduce ad una decisione, il lodo rituale, che ha efficacia di sentenza.
- Arbitrato irrituale: quando conduce ad una decisione, il lodo irrituale, che ha natura ed efficacia negoziale.
- Arbitrato di diritto: quando gli arbitri decidono secondo le norme di un certo ordinamento giuridico.
- Arbitrato di equità: quando gli arbitri decidono non in base alle norme di un determinato ordinamento giuridico ma secondo criteri equitativi.
- Arbitrato amministrato: quando il procedimento si svolge sotto il controllo di una determinata istituzione, in base ad un regolamento da questa predisposto.
- Arbitrato ad hoc: quando il procedimento è direttamente disciplinato dalle parti nella loro convenzione arbitrale (clausola/compromesso), senza il riferimento ad una istituzione arbitrale.
Arbitrato in materia societaria
Il 1° gennaio 2004 è entrato in vigore il D.Lgs n. 5/2003. Il Decreto introduce significative modifiche al processo societario ed apporta rilevanti novità anche nel settore dell'arbitrato e della conciliazione, incentivando così ulteriormente il ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giustizia ordinaria.
L'Arbitrato disciplinato dalla riforma è quello previsto nelle clausole compromissorie statutarie. Esso rappresenta una forma di procedimento speciale rispetto alla disciplina generale dell'arbitrato contenuta nel Titolo VIII del Libro IV agli articolo 806 e segg. del c.p.c..
Tra le più significative novità va segnalato:
- le clausole compromissorie societarie devono prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo, in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri ad un soggetto estraneo alla società.Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha sede legale;
- l'introduzione o l'eliminazione nello statuto societario di una clausola compromissoria deve essere deliberata dalla maggioranza qualificata dei soci (due terzi del capitale sociale) con effetti vincolanti anche per i soci assenti o dissenzienti, salvo il diritto di questi ultimi di recedere dal contratto sociale entro i successivi 90 giorni. Tale previsione, peraltro, non opera con riguardo alle delibere volte a conformare le clausole compromissorie esistenti alle nuove norme inderogabili (cfr. art. 41 II° comma D.Lgs. 5/2003);
- le materie arbitrabili riguardano le controversie tra soci, ovvero tra soci e società, sempre che queste abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale; è anche possibile prevedere nelle clausole compromissorie statutarie giudizi arbitrali per la risoluzione delle controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti. In tal caso, la clausola arbitrale diventa vincolante per costoro a seguito dell'accettazione dell'incarico; le clausole compromissorie non sono comunque ammesse nelle controversie per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero;
- la domanda di arbitrato deve essere depositata presso il Registro delle imprese, al fine di garantirne l'accessibilità ai soci.
Documentazione
Riferimenti e contatti
Ufficio Conciliazione ed Arbitrato
tel. 0861.335218
e-mail: mediazione@te.camcom.it
Ultimo aggiornamento: 22 novembre 2019
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Riferimenti normativi
DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28
Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. (10G0050) (GU n.53 del 5-3-2010 )
note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/03/2010
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DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 5
Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366. (GU n.17 del 22-1-2003 - Suppl. Ordinario n. 8 )
note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2004.
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DECRETO 18 ottobre 2010, n. 180
Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonche' l'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. (10G0203) (GU n.258 del 4-11-2010 )
note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/11/2010
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DECRETO-LEGGE 28 aprile 2009, n. 39
Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. (09G0047) (GU n.97 del 28-4-2009 )
note: Entrata in vigore del decreto: 28-4-2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2009, n. 77 (in SO n. 99, relativo alla G.U. 27/06/2009, n. 147).
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LEGGE 24 giugno 2009, n. 77
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. (09G0088) (GU n.147 del 27-6-2009 - Suppl. Ordinario n. 99 )
note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/6/2009
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