L'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane è istituito per legge presso ciascuna Camera di Commercio.
Sono tenute all'iscrizione all'Albo le imprese in possesso dei requisiti artigiani ai sensi della Legge 443/85 (e successive modificazioni) e della Legge Regionale 23/2009 (guarda il testo coordinato).
Le iscrizioni e modificazioni di atti e fatti concernenti le imprese artigiane sono comunicate all'Albo e annotate al Registro delle Imprese esclusivamente tramite denuncia telematica (attraverso i canali Comunica Starweb o Telemaco - pratiche Fedra - ).
Nuova legge organica in materia di artigianato
La legge regionale n. 23 del 30.10.2009 " Nuova legge organica in materia di artigianato", in vigore dal 7 novembre 2009, ha riordinato la disciplina dell'artigianato e delle iscrizioni al relativo Albo che, con l'abrogazione delle Commissioni Provinciali dell'Artigianato, è tenuto presso il Registro delle Imprese.
La richiesta di iscrizione nell'Albo Artigiani con la denominazione di impresa artigiana (con relativa annotazione al Registro delle Imprese) deve essere inoltrata tramite denuncia telematica (attraverso i canali Comunica Starweb o Telemaco - pratiche Fedra - ).
Imprenditore artigiano
E' imprenditore artigano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualita' di titolare l'impresa artigiana e svolge prevalentemente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
Impresa artigiana
E' artigiana l'impresa che ha come scopo prevalente lo svolgimento di un'attivita' di produzione di beni o di prestazioni di servizi, escluse le attivita' agricole, commerciali, di intermediazione di beni, di somministrazione di alimenti o bevande.
Iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane
L'iscrizione e' obbligatoria e prevede l'annotazione dell'impresa nella sezione speciale del Registro delle Imprese con la qualifica di impresa artigiana.
Inoltre, l'iscrizione all'Albo comporta l'inserimenti negli elenchi previdenziali (INPS) del titolare, dei soci partecipanti all'attivita' e degli eventuali collaboratori familiari.
Forme giuridiche previste per l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane
- Impresa individuale
- Societa' in nome collettivo
- Societa' in accomandita semplice (L. n. 133 del 20.5.97)
- Societa' a responsabilita' limitata con unico socio (L. n. 133 del 20.5.1997)
- Societa' a responsabilita' pluripersonale (L. n. 57 del 5.3.2001)
- Societa' cooperativa
- Consorzi
In caso di societa' in nome collettivo o di cooperativa, la maggioranza dei soci deve prestare la propria opera manuale (nel caso di due soci e' sufficiente la prestazione lavorativa di uno dei due).
Per le societa' in accomandita semplice e' necessario che ogni socio accomandatario partecipi all'attivita' dell'impresa.
Per le SRL con unico socio e' necessario che il socio unico partecipi anche al processo produttivo.
Nelle SRL pluripersonali la maggioranza dei soci (oppure un socio nel caso di due) deve partecipare all'attivita' dell'impresa e detenere la maggioranza delle quote sociali e degli organi deliberanti.
I Consorzi sono iscritti in un'apposita sezione separata.
Requisiti per l'iscrizione
Requisiti soggettivi
- cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea*;
- avere raggiunto la maggiore eta';
- svolgimento del proprio lavoro manuale nel processo produttivo;
- non essere lavoratore subordinato a tempo pieno o a part-time superiore a 20 ore (50%);
- possesso dei requisiti tecnico-professionali per le attivita' regolamentate ai sensi delle rispettive leggi (acconciatore, estetista, impiantista, autoriparatore, imprese di disinfestazione-derattizzazione-sanificazione).
* Per i cittadini comunitari e' necessaria la carta di identita' in corso di validita'.
* Per i cittadini extracomunitari e' necessario il pemesso di soggiorno in corso di validita' o la richiesta di rinnovo inoltrata alla Questura competente.
Requisiti oggettivi
- autonomia aziendale ovvero possesso delle attrezzature e strutture idonee a svolgere l'attivita' produzione di beni e/o prestazione di servizi;
- rispetto dei limiti dimensionali previsti dall'art. 4 della L. 443 del 8 agosto 1985.
Incompatibilità
L'imprenditore artigiano puo' essere titolare solamente di un'impresa artigiana e non puo' quindi partecipare all'attivita' di altre imprese artigiane, nelle quali puo' essere unicamente socio di capitale.
Il titolare di un'impresa artigiana puo' svolgere contemporaneamente anche un'altra attivita' di tipo commerciale purche' l'attivita' artigiana, in termini di tempo-lavoro, sia prevalente rispetto a quella commerciale.
L'imprenditore artigiano o i soci partecipanti non possono essere dipendenti con orario superiore al part-time del 50% dell'orario stabilito nel contratto.
Artigianato artistico e tradizionale
Con deliberazione n.487 del 21.6.2010, la Giunta Regionale ha definito le disposizioni per la qualificazione delle lavorazioni artistiche, tradizionali, della panificazione tipica abruzzese, delle produzioni alimentari tipiche e dell'abbigliamento su misura.
Le modalità operative per l'effettivo riconoscimento della qualificazione artistica e tradizionale delle attività artigianali sono invece in corso di definizione da parte della Regione Abruzzo.
Delibera di Giunta regionale n.487 del 21.06.2010
Riconoscimento titoli di qualificazione professionale acquisiti fuori dall'Italia (DPR 394/1999)
I cittadini italiani comunitari ed extra comunitari che intendono iscriversi all'Albo artigiani per l'attività di:
- impiantistica
- autoriparazione
- disinfestazione-derattizzazione-sanificazione
- acconciatore
- altre attività
con i requisiti professionali, siano essi titoli di studio e/o attivita' lavorativa, conseguiti fuori dall'Italia, devono chiedere il riconoscimento degli stessi al Ministero dello Sviluppo Economico.
I cittadini italiani comunitari ed extra comunitari che intendono iscriversi all'Albo artigiani per l'attività di estetista con i requisiti professionali, siano essi titoli di studio e/o attivita' lavorativa, conseguiti fuori dall'Italia, devono chiedere il riconoscimento degli stessi al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali.
Per la documentazione e la modulistica necessaria al riconoscimento cliccare qui.
Attività di onicotecnica
Con decisione dell'11.4.2007 la Commissione Regionale per l'Artigianato ha stabilito che l'attività di "applicazione e decorazione di unghie artificiali" è attività non rientrante nell'ambito di applicazione della L. 1/90 (attività di estetista), mentre è invece soggetta alla citata legge - dunque soggetta alla SCIA al Comune - l'attività di "ricostruzione delle unghie".