Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (ex REC)
Abrogazione obbligo d'iscrizione al REC (Registro Esercenti il Commercio)
Il Decreto Legge 4/7/2006, n.223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" (pubblicato nella G.U. del 4/7/2006), in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione, all'art. 3 stabilisce, tra l'altro, che le attività economiche di distribuzione commerciale, ivi comprese la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sono svolte senza i limiti descritti nel precitato articolo, tra cui l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti (HACCP).
Conseguentemente, lo stesso articolo stabilisce l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale, incompatibili con le disposizioni dettate dal decreto.
Pertanto, non essendoci più l'obbligo di iscrizione nel REC (Registro Esercenti il Commercio) per la specifica attività, gli interessati, dalla data di entrata in vigore del decreto, devono rivolgersi al Comune sede dell'esercizio.
Si informa che, viste le modifiche apportate dalla L.R. 59/10, i requisiti professionali abilitanti per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar,ristorante ecc.) e per il commercio alimentare sono i seguenti:
- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
- essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC) di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti (Risoluzione MISE n. 61559 del 31.05.2010).
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