Normativa:
Attività libera, non regolamentata da norme di legge.
Il "procacciatore d'affari" è colui che riceve da un'impresa l'incarico di promuovere contratti in suo nome in una determinata zona, senza divenirne dipendente né subirne il potere di direzione.
Si tratta, quindi, di un rapporto di collaborazione atipico, non essendo regolato da alcuna norma di legge; inoltre, è distinto dal rapporto di agenzia, commissione e mediazione.
Infatti, il procacciatore d'affari non ha un incarico stabile e duraturo, ma opera saltuariamente e occasionalmente, senza diritto di esclusiva per la zona di competenza.
Proprio per questo, può, a sua volta, svolgere la propria opera anche per conto di altri imprenditori.
È classificato tra gli "intermediari del commercio" ed è tenuto ad iscriversi:
- nel Registro delle imprese, allegando alla domanda di iscrizione la copia della "lettera d'incarico"
- all'INPS, gestione commercianti.
Incompatibilità
L’attività di procacciatore d’affari è incompatibile con l’attività di agente di affari in mediazione