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Procacciatore di affari

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Guida alle attività economiche
Procacciatore di affari
Argomenti: registro Imprese

Descrizione attività
 
Normativa:
Attività libera, non regolamentata da norme di legge.
 
 
Il "procacciatore d'affari" è colui che riceve da un'impresa l'incarico di promuovere contratti in suo nome in una determinata zona, senza divenirne dipendente né subirne il potere di direzione.
 
Si tratta, quindi, di un rapporto di collaborazione atipico, non essendo regolato da alcuna norma di legge; inoltre, è distinto dal rapporto di agenzia, commissione e mediazione.
 
Infatti, il procacciatore d'affari non ha un incarico stabile e duraturo, ma opera saltuariamente e occasionalmente, senza diritto di esclusiva per la zona di competenza.

Proprio per questo, può, a sua volta, svolgere la propria opera anche per conto di altri imprenditori.
È classificato tra gli "intermediari del commercio" ed è tenuto ad iscriversi:
  1. nel Registro delle imprese, allegando alla domanda di iscrizione la copia della "lettera d'incarico"
  2. all'INPS, gestione commercianti.

 

Incompatibilità
L’attività di procacciatore d’affari è incompatibile con l’attività di agente di affari in mediazione

 

Annotazioni

 

Come si avvia l'attività
Stipulando un contratto con l'impresa preponente.
 
Ai fini della presentazione della domanda/denuncia di inizio attività al Registro Imprese/REA (I1, I2, S5, UL) non occorre nessuna documentazione.
 
 
Data di inizio attività da indicare nella domanda/denuncia di inizio attività presentata al Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL)
La data di inizio attività dichiarata nella domanda/denuncia RI/REA deve essere uguale alla data di effettivo inizio dell’attività, che può anche essere precedente alla data di presentazione della domanda/denuncia medesima.

N.B. L’inizio attività al Registro imprese/REA deve essere denunciato entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia è soggetta a sanzione amministrativa.
 

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