Il ravvedimento breve può essere effettuato entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento, il ravvedimento lungo può essere effettuato entro e non oltre un anno dalla scadenza del pagamento.
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Il ravvedimento in materia di diritto camerale è disciplinato dall’art. 6 del D.M. n. 54/2005, mai modificato.
In base a tale norma nel caso di ravvedimento breve la sanzione ridotta è pari al 3,75% del diritto dovuto, nel caso di ravvedimento lungo la sanzione ridotta è pari al 6% del diritto dovuto.
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Il tasso di interesse legale che dal 1° gennaio 2018 è pari allo 0,30% annuo.
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Si paga una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria, pari ad un ottavo ed un quinto della sanzione minima irrogabile rispettivamente nel caso di ravvedimento breve e lungo, senza l’aggravio di ulteriori oneri legati alla riscossione coattiva.
Il ravvedimento correttamente eseguito ha efficacia sanante della violazione che non concorrerà quindi a determinare i precedenti fiscali del contribuente.
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La materia è stata modificata dalla nota n. 172574 del 22/10/2013 del Ministero dello Sviluppo Economico.
In caso di versamento del tutto omesso o parzialmente effettuato entro la scadenza ordinaria, il termine dal quale far partire la decorrenza ai fini del ravvedimento operoso, è costituito dalla scadenza ordinaria.
In caso di versamento parzialmente effettuato oltre la scadenza ordinaria ma entro il termine per l’applicazione della maggiorazione dello 0,40% (cosiddetto “termine lungo”), il termine dal quale far partire la decorrenza ai fini del ravvedimento operoso è costituito dalla scadenza del “termine lungo”.
In caso di versamento parzialmente effettuato oltre la scadenza del “termine lungo”, il termine dal quale far partire la decorrenza ai fini del ravvedimento operoso è costituito dalla scadenza ordinaria.
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Il versamento del diritto, degli interessi moratori e della sanzione ridotta deve avvenire utilizzando il Mod. F24 compilato alla Sezione "IMU
ed altri tributi locali" indicando i seguenti codici tributo distinti per rigo:
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codice 3850 per il diritto;
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codice 3851 per gli interessi moratori;
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codice 3852 per la sanzione.
Per ciascun rigo va altresì indicata la sigla provincia quale codice ente ed il medesimo anno di riferimento.
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Gli interessi moratori devono essere commisurati al tributo non versato, calcolati al tasso legale annuo e maturano giornalmente dal giorno di scadenza del termine di pagamento al giorno in cui lo stesso viene eseguito.
Gli interessi si determinano applicando la formula dell’interesse semplice: Capitale x tasso x tempo/36500.
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Se si tratta di annualità che risulta già iscritta a ruolo il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente a favore dell’Agente della riscossione competente.
Se si tratta di annualità non ancora iscritta a ruolo è possibile procedere al versamento dell'importo del solo diritto mancante tramite modello F24, a cui seguirà la contestazione della sanzione per tardato pagamento e relativi interessi da parte della Camera.
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L'istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall'articolo 13 del D.lgs. 472/97, è una procedura che consente al contribuente, entro specifici limiti e termini, di sanare spontaneamente le violazioni commesse mediante il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria, evitando così l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento.
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Il diritto è dovuto alla camera di commercio ove è ubicata la sede legale o principale al 1° gennaio dell'anno di riferimento.
Se l'impresa è stata costituita successivamente e nel corso dello stesso anno effettua il trasferimento sede in altra provincia, il diritto è dovuto solamente alla Camera di prima iscrizione.
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Si può presentare domanda di rimborso, in carta semplice recante la firma del titolare nel caso di imprese individuali o del legale rappresentante se trattasi di società.
La domanda può essere presentata:
La domanda di rimborso, presentata con le modalità di cui sopra, dovrà riportare il codice fiscale dell'impresa, nonchè le coordinate bancarie, comprensive del codice IBAN, sulle quali accreditare la somma da rimborsare, la motivazione del rimborso, indirizzo e numero di telefono.
Si dovrà allegare la copia del modello F24 e del documento d'identità del richiedente.
La richiesta di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, alla competente Camera di Commercio entro ventiquattro mesi dalla data del pagamento.
In alternativa, sempre entro ventiquattro mesi dalla data del pagamento, è possibile compensare gli importi a credito per il diritto annuale vantati nei confronti della Camera di Commercio con eventuali debiti dovuti alla stessa Camera o ad altre amministrazioni.
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A decorrere dall'anno 2001, ai sensi del D.M. 11/05/2011 n. 359, contenente norme per l'attuazione dell'art. 17 della L. 23/12/1999 n. 488, sono soggette al pagamento del diritto annuale anche le società in liquidazione.
Tali società saranno esonerate dal pagamento del diritto soltanto a partire dall'anno successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio finale di liquidazione a condizione che la relativa domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese sia presentata entro il 30 gennaio successivo all'approvazione del bilancio stesso.
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ll presupposto dell'obbligo di pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio è l'iscrizione nel Registro delle Imprese alla data del 1° Gennaio dell'anno di riferimento.
La sola cessazione della partita IVA non esonera dal pagamento del diritto che rimane comunque dovuto fino a quando viene presentata la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese.
La chiusura della partita IVA non comporta l'automatica cancellazione dal Registro Imprese.
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Per le imprese già iscritte al primo gennaio dell'anno di riferimento, il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi e cioè il 16 giugno (salvo il diverso termine previsto dall'art. 17 del D.P.R. 7/12/2001 n. 435, e succ. mod., per le società di capitali con esercizio non coincidente con l'anno solare), con la possibilità di versare nei 30 gg. successivi a tale termine (16 luglio) applicando la maggiorazione dell'interesse corrispettivo pari allo 0,40%; tale maggiorazione deve essere versata in centesimi, non è soggetta ad arrotondamento, ed è comunque dovuta, anche in caso di compensazione di crediti, per versamenti effettuati entro 30 gg dal termine di scadenza.
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Il diritto annuale è il tributo dovuto ad ogni singola Camera di Commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle imprese, e da ogni soggetto iscritto nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative, REA (a norma dell'articolo 18, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dall'articolo 1, comma 19, D.lgs. 15 febbraio 2010, n.23) per le finalità previste all'articolo 18 della stessa legge n. 580/1993 e successive modifiche.
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I soggetti iscritti al Registro delle Imprese e al REA sono tenuti al pagamento del diritto fino all'anno di presentazione della domanda di cancellazione dal Registro stesso.
Le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e al REA sono esonerate dal pagamento del diritto annuale a partire dall'anno solare successivo a quello in cui hanno cessato l'attività, sempre che la domanda di cancellazione sia presentata entro il 30 gennaio successivo alla data di cessazione dell'attività stessa.
L'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.
Inoltre non sono tenuti al pagamento:
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Le imprese in fallimento o liquidazione coatta amministrativa dall'anno precedente, tranne i casi in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa;
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Le imprese individuali con attività cessata entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che abbiano presentato domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio dell'anno successivo"
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Le società ed altri enti collettivi con bilancio finale di liquidazione approvato nell'anno precedente, purchè abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio successivo;
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Le cooperative nei confronti delle quali l'autorità governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (art. 2544 septiesdecies c.c.) nell'anno precedente.
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- D.L. n. 112 del 25.6.2008 - Gazzetta Ufficiale del 25.6.2008, n. 147
Decreto convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2008, n. 133
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria (Finanziaria triennale)
Titolo II - Sviluppo economico, semplificazioni e competitività. Capo VII - Semplificazioni. Art. 38 (Impresa in un giorno)
- D. Lgsl. n. 59 del 26.3.2010 - Gazzetta Ufficiale del 23/10/2010, n. 94
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
Art. 25 (Sportello Unico)
- D.P.R. n. 160 del 7.9.2010 - Gazzetta Ufficiale del 30.9.2010, n. 229
Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, co modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
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Per individuare il SUAP competente è necessario collegarsi al sito ufficiale www.impresainungiorno.gov.it, dove inserire i dati (regione, provincia, comune) relativi al luogo ove si intende svolgere l'attività.
A questo punto si possono ottenere due risposte diverse:
- se il Comune si è accreditato in proprio, comparirà il link al sito istituzionale del Comune ove è presente la modulistica per effettuare gli adempimenti.
L'utente - collegandosi al sito del comune prescelto - troverà le indicazioni in merito alla modalità di presentazione delle pratiche;
- se il Comune ha dato la sua delega alla Camera di Commercio, comparirà il link del SUAP camerale.
Attivando la funzione invio pratiche, l'utente viene condotto in una pagina del portale da cui potrà iniziare la compilazione on line, guidata, degli adempimenti SUAP.
Per accedere a tale pagina l'utente deve essere in possesso di dispositivo CNS
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Sospensione: Si ha nel caso in cui una delle Amministrazioni competenti coinvolte nel procedimento verifichi l'incompletezza della documentazione presentata al SUAP. In tal caso è possibile, per una volta sola, integrare la pratica entro trenta giorni.
Interruzione: Si ha nel caso in cui manchino parti sostanziali della documentazione presentata al SUAP, oppure, quando la presentazione della documentazione integrativa implichi un nuovo esame dell'istanza.
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Al Comune in cui è ubicata territorialmente l’attività, sia esso Accreditato o Delegante la CCIAA competente.
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