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Fotografo

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Guida alle attività economiche
Fotografo
Argomenti: artigianato

Descrizione attività

Normativa
Art. 111, R.D. 18 giugno 1931, n. 773
Art. 11, R.D. 6 maggio 1940, n. 635
Art. 164, lett. f), D.lgs 31 marzo 1998, n. 112
Risoluzione del Ministero delle Finanze del 17 luglio 1996, n. 129/E

 

L’attività di fotografo consiste nello svolgimento di qualsiasi operazione di ripresa, sviluppo e stampa, elaborazione e composizione di immagini, nonché ogni altra operazione a queste connessa, anche mediante l'utilizzo di strumenti di elaborazione elettronica.


Come si avvia l'attività

Informando tempestivamente1 la Questura competente per territorio (dove ha sede l’impresa).
 
1 L’art. 164, lett. f), del D.lgs 31 marzo 1998, n. 112 ha abrogato l’articolo 111 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di rilascio delle licenze per l’esercizio dell’arte fotografica, fermo restando l’obbligo di informazione tempestiva all’autorità di pubblica sicurezza. Trattasi, quindi, non di una comunicazione preventiva, ma di un obbligo di “informazione” tempestiva alla Questura. L’attività pertanto può anche iniziare  prima di informare la Questura, l’importante è farlo tempestivamente ovvero senza che decorra troppo tempo dall’effettivo inizio dell’attività.

 

 

Requisiti
L’esercizio dell’attività è subordinato al possesso dei requisiti di cui all' art. 11 del R.D. 18 giugno 1931,  n. 773.

 N.B. Per maggiori informazioni sui requisiti per l’esercizio dell’attività rivolgersi alla Questura competente per territorio.
Annotazioni
Attività artigiana
L’attività di fotografo è un’attività tipicamente artigiana, pertanto, se l’impresa possiede i requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l’artigianato), è tenuta a presentare, a seconda del caso, la domanda di iscrizione o la denuncia di inizio/modifica attività al Registro imprese/REA e la domanda di annotazione della qualifica artigiana nella sezione speciale del Registro delle imprese.
 
N.B. L’impresa, in mancanza dei requisiti artigiani, deve, a seconda del caso,  presentare solo la domanda di iscrizione o la denuncia di inizio/modifica attività al Registro imprese/REA.
 
 
Data di inizio attività da indicare nella domanda/denuncia di inizio attività presentata al Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL)
La data di inizio attività dichiarata nella domanda/denuncia RI/REA deve essere uguale alla data di effettivo inizio dell’attività, che può anche essere precedente alla data di presentazione della domanda/denuncia medesima.
 
N.B. L’inizio attività al Registro imprese/REA deve essere denunciato entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia è soggetta a sanzione amministrativa.

 

L’attività di fotografo è incompatibile con l’attività di agente di affari in mediazione1 .

1 Ai sensi dell’articolo 5, comma 3 della Legge 3 febbraio 1989, n. 39: “L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile: a) ….omissis; b) con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate”.

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