Imprese di autoriparazione
Si comunica che la Regione Abruzzo, in applicazione dell'art. 7 – comma 2 – lett. c) della legge 122/92 come modificata dalla legge 221/2012, ha emanato la DD 22/DPG009 del 10/3/2017 e la successiva DD 73/DPG009 del 7/6/2017, con le quali ha inserito il Profilo Professionale MECCATRONICA nel Repertorio delle Qualificazioni Professionali della Regione Abruzzo.
Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2017 non sarà più possibile procedere alla valutazione dei requisiti posseduti dal Responsabile Tecnico sulla base della documentazione contabile (fatture) attestante lo svolgimento di lavori a cavallo tra meccanico-motorista ed elettrauto, così come stabilito dalla Circolare MISE n. 3659/C del 11/3/2013.
ATTENZIONE: dal 5 gennaio 2013 sono entrate in vigore le modifiche normative recate dalla L. 221/2012 (di conversione del D.L 179/2012) alle attività di meccanica/motoristica ed elettrauto.
Vengono accorpate le sezioni meccanica/motoristica ed elettrauto nella nuova attività di"meccatronica".
La legge, che entra in vigore il 5 gennaio 2013, avrà le seguenti conseguenze:
AVVIO DI NUOVE IMPRESE
- a partire dal 5 gennaio 2013 non sarà più possibile iscrivere un'impresa per la sola attività di meccanica o per la sola attività di elettrauto;
- conseguentemente, coloro che vogliono aprire una nuova attività dovranno necessariamente chiedere la lett. a) della Legge 122/92 cioè la "meccatronica" ed essere in possesso dei requisiti necessari per entrambe le attività;
- i requisiti validi, alternativi tra loro, sono i seguenti:
- attività prestata per tre anni negli ultimi cinque alle dirette dipendenze di un'impresa abilitatata sia alla meccanica/motoristica che all'elettrauto;
- diploma di qualifica professionale (es. "Operatore industrie meccaniche e dell'autoveicolo") più un anno negli ultimi cinque alle dirette dipendenze di un'impresa abilitatata sia alla meccanica/motoristica che all'elettrauto;
- frequenza di un corso regionale sia per l'attività di meccanica/motoristica (ancora da istituire) sia per quella di elettrauto più un anno negli ultimi cinque alle dirette dipendenze, come operaio qualificato, di un'impresa abilitatata sia alla meccanica/motoristica che all'elettrauto];
- diploma di maturità professionale (es "Tecnico delle industrie meccaniche") o laurea in ingegneria meccanica, ingegneria chimica, ingegneria aereonautica, fisica.
Con riguardo al requisito sub c) la legge prevede l'istituzione di appositi corsi regionali di qualificazione per la nuova attività di "meccatronica" entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.
IMPRESE GIA' IN ATTIVITA'
Per le imprese già in attività e regolarmente iscritte nel registro imprese o all'albo delle imprese artigiane al 5 gennaio 2013 la legge prevede quanto segue:
- quelle già abilitate sia alla meccanica/motoristica che all'elettrauto sono abilitate di diritto alla nuova attività di "meccatronica";
- quelle già abilitate alla sola attività di meccanica/motoristica possono continuare a svolgere l'attività per cinque anni (cioè sino al 5 gennaio 2018), ma entro tale data i responsabili tecnici debbono acquisire anche un titolo abilitante all'attività di "elettrauto", mediante la frequenza di un apposito corso regionale teorico pratico di qualificazione (pena la perdita della qualifica di responsabile tecnico);
- quelle già abilitate alla sola attività di elettrauto possono continuare a svolgere l'attività per cinque anni (cioè sino al 5 gennaio 2018), ma entro tale data i responsabili tecnici debbono acquisire anche un titolo abilitante all'attività di meccanica/motoristica, mediante la frequenza di un apposito corso regionale teorico pratico di qualificazione (pena la perdita della qualifica di responsabile tecnico).
Sono tenute a presentare la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) presso il Registro delle Imprese (anche nel caso di impresa artigiana), tutte le imprese che intendono svolgere attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose ( Legge 122/92).
Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi.
Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento.
L'attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:
- meccatronica
- elettrauto
- gommista
Requisiti del responsabile tecnicoL'attività può essere esercitata solo dalle imprese che possiedono determinati requisiti morali e professionali.
I requisiti professionali devono essere posseduti da un responsabile tecnico appositamente nominato dall'impresa.
Requisiti morali
- Non essere sottoposti a misure di prevenzione antimafia.
- Non aver riportato condanne per i reati previsti dall'art. 7 comma 1 lettera b) della legge n. 122/92.
Requisiti personali
- Essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità europea oppure essere in possesso del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, dipendente o per motivi di famiglia. N.B.: Il D.L. 5/2012 (Decreto Semplificazioni) ha eliminato il requisito dell'idoneità fisica all'esercizio dell'attività di autoriparazione certificata dall'Ufficiale sanitario del comune di esercizio dell'attività.
Requisiti professionali(è sufficiente possedere uno solo dei requisiti elencati)
- Aver esercitato l'attività di autoriparazione alle dipendenze di imprese operanti nel settore negli ultimi 5 anni come operaio qualificato per almeno 3 anni (è sufficiente 1 anno se si è in possesso di titolo di studio tecnico-professionale attinente all'attività);
- Aver frequentato con esito positivo un corso regionale tecnico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione come operaio qualificato alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi 5 anni;
- Aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea in materia tecnica attinente l'attività;
- Essere stati titolari o soci di imprese di autoriparazione per un periodo non inferiore ad un anno prima del 14.12.1994 (data in cui è entrato in vigore il D.P.R. n. 387 del 18.4.94).
I soggetti che, ancorché non più iscritti come titolari o soci di imprese di autoriparazione alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387 (15 dicembre 1994), dimostrino di avere svolto professionalmente l'attività nel corso di periodi pregressi in qualità di titolari di imprese del settore regolarmente iscritte all'Albo delle imprese artigiane o nel Registro delle ditte, per una durata non inferiore ad un anno, hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali.
Non si può ricoprire la carica di Responsabile Tecnico presso altre officine di autoriparazione, anche se della stessa impresa.
Come presentare la domanda
Con la pubblicazione del D.Lgs. 25/11/2016 n. 222, recante "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della L. 07/08/2015, n. 124", entrato in vigore l’ 11/12/2016 sono entrate in vigore nuove disposizioni che riguardano, tra le altre, anche l'esercizio dell'attività di autoriparazione.
L'avvio dell'attività di autoriparazione é soggetta, pertanto, a segnalazione certificata di inizio attività - SCIA unica - da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui l'attività ha luogo www.impresainungiorno.gov.it.
Il SUAP trasmetterà la comunicazione alla Camera di Commercio competente per territorio.
CostiQualora vengano denunciate iscrizioni, modificazioni di dati R.E.A. per società ed enti collettivi che esercitano attività disciplinate L.122/92 sono tenute al pagamento di Euro 45,00 (se presentate in modalità telematica).
Nel casi di iscrizioni e modificazioni per imprese individuali e soggetti solo REA che esercitano attività soggette alla L.122/92 sono tenute al pagamento di Euro 27,00 (se presentate in modalità telematica).
Ultimo aggiornamento: 17 giugno 2020