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Installazione di impianti


Gli impianti sono classificati come segue:

  • impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
     
  • impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
     
  • impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
     
  • impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
     
  • impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
     
  • impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
     
  • impianti di protezione antincendio.

Gli impianti o parti di impianto di cui sopra sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica.

 

RequisitiI requisiti tecnico-professionali devono essere posseduti da tutte le imprese che svolgono attività di installazione di impianti, per qualsiasi destinazione d'uso sia civile che industriale; le imprese di installazione di impianti devono, altresì, nominare come responsabile tecnico un soggetto in possesso di determinati requisiti tecnico professionali indicati nell'art. 4 D.M. 37/2008:

  • diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
     
  • diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per l'attività di installazione di impianti idrici e sanitari è di un anno;
     
  • titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per l'attività di installazione di impianti idrici e sanitari è di due anni;
     
  • prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di imprese abilitate nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1;
     
  • i periodi di inserimento e le prestazioni lavorative di cui alla lettera possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari;
     
  • il titolare, i soci e i collaboratori familiari che hanno svolta l'attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di impresa abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per l'attività di installazione di impianti idrici e sanitari  tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.
     

Il responsabile tecnico deve essere immedesimato con l'impresa in una delle figure sotto indicate:
a) titolare di un'impresa individuale; 
b) socio/amministratore di società; 
c) dipendente dell'impresa; 
e) collaboratore familiare.

Il responsabile tecnico deve svolgere tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.
 

Documentazione da presentareSegnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), all'ufficio del Registro delle imprese nella cui provincia l'impresa ha fissato la propria sede legale, utilizzando il modello Scia/37, accompagnato dai modelli previsti per le denunce al Registro delle imprese, nei quali dovrà indicare l'attività che intende svolgere e il responsabile tecnico nominato, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti per i lavori da realizzare.

La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) può, essere presentata contestualmente alla Comunicazione unica e determinerà l'iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese entro il termine previsto dall'articolo 11, c. 8, del D.P.R. n. 581 del 1995 attraverso la seguente modulistica:

  • domanda d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane (nel caso di attività artigiana) per la verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana tramite Starweb;
     
  • dichiarazione di conformità dell'impianto da presentare presso lo sportello unico dell'edilizia del Comune dove ha sede l'impianto, unitamente al progetto, entro 30 giorni;
     
  • modulo per l'iscrizione al Registro delle Imprese tramite Starweb; 
     
  • moduli dell'Agenzia delle Entrate per la certificazione di inizio attività ai fini IVA tramite Starweb o i programmi messi a disposizione dall'Agenzie delle Entrate;
     
  • se l'impresa esercita attività commerciale o artigiana, la modulistica R.I. per l'iscrizione di titolari, soci e collaboratori familiari alla previdenza artigiani o commercianti (INPS) - tramite Starweb;
     
  • se è contestuale l'assunzione di dipendenti, la modulistica R.I. "integrata" per il modello INPS DM-68 - "gestione dipendenti" - tramite Starweb; 
     
  • se è necessaria l'apertura di una posizione assicurativa INAIL, contestualmente con l'inizio attività, la modulistica informatica di competenza INAIL con il software specifico scaricabile da Starweb;

N.B. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti necessari.

Le imprese, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato dell'11 giugno 1992. Il certificato e' rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

 

 

Legge 46/90 - D.M. 37/08 - Conversioni d'ufficio delle abilitazioni
 

Allegare alla domanda la seguente documentazione:
 

  • Fatture, o altra documentazione probante, relative ai lavori di impiantistica eseguiti prima del 27 Marzo 2008 potranno essere richieste a discrezione del R.I.
  • Fotocopia del documento di identità (in corso di validità) del denunciante e del responsabile tecnico.

 

 

Riferimenti e contatti:
Registro Imprese
tel: 0861.335247-335267-335269
email: registro.imprese@te.camcom.it

 

 

Ultimo aggiornamento: 17 giugno 2020

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