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Commercio all'ingrosso

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Commercio all'ingrosso

 

Lo svolgimento dell'attività di commercio all'ingrosso è soggetto al rispetto dei requisiti prescritti dal D. Lgs. 114/1998, come modificato dal D.Lgs. 59/10 (e successive modificazioni) e dalla Legge Regionale 11/2008 e dal D.Lgs. n. 147/2012. La domanda/denuncia di inizio attività viene presentata al Registro Imprese.

 

RequisitiPer il commercio all'ingrosso è prescritto il solo possesso dei requisiti di onorabilità da parte di: titolare di  impresa individuale , amministratori di Spa, Srl, consorzi e cooperative,  soci di s.n.c., soci accomandatari di s.a.s.
e s.a.p.a., institori e procuratori con potere di rappresentanza.  


Requisiti di onorabilitàNon possono esercitare l'attività commerciale:

  1. coloro  che   sono   stati   dichiarati   delinquenti   abituali, professionali  o  per  tendenza,  salvo  che  abbiano   ottenuto   la riabilitazione;
     
  2. coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza  passata  in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che  sia  stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
     
  3. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di  cui  al  libro  II, Titolo VIII, capo II del  codice  penale,  ovvero  per  ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta  fraudolenta,  usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
     
  4. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi  i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
     
  5. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita',  per  delitti  di  frode  nella  preparazione  e  nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
     
  6. coloro che sono sottoposti a una delle misure  di  prevenzione  di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o  nei  cui  confronti  sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.

 

Non possono esercitare l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralita' pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

 

Il divieto di esercizio dell'attivita', ai sensi  del  comma  1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per  la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e'  stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal  giorno  del  passaggio  in  giudicato  della sentenza, salvo riabilitazione.

 

Il divieto di esercizio dell'attivita' non si applica qualora, con sentenza passata in  giudicato  sia  stata  concessa  la  sospensione condizionale della  pena  sempre  che  non  intervengano  circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

 

L'avvio dell'attività di commercio all'ingrosso é soggetta, pertanto, a segnalazione certificata di inizio attività - SCIA unica - da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui l'attività  ha luogo  www.impresainungiorno.gov.it.

Il SUAP trasmetterà la comunicazione alla Camera di Commercio competente per territorio.

 

 

Riferimenti e contatti:
Registro Imprese
tel: 0861.335247-335267-335269
email: registro.imprese@te.camcom.it

 

 

Ultimo aggiornamento: 17 giugno 2020

 

 

 

 

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