Imprese di facchinaggio
Rientrano in tale attività:
- portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni;
- insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.
Sono soggette a registrazione presso il Registro delle Imprese:
- le imprese che, in forma individuale o societaria, svolgono una o più attività tra quelle sopra specificate;
- i consorzi con attività esterna (ex art. 2612 c.c.), i quali devono indicare, al momento della denuncia dell'attività, una o più imprese del consorzio affidatarie dei servizi ed in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria, tecnico-organizzativa e di onorabilità;
- gli enti che esercitano tali attività, e non svolgono quella commerciale in via prevalente (presentano denuncia al Repertorio Economico Amministrativo).
N.B.: I facchini non imprenditori (D.P.R. 342 del 18/04/94 ) non sono soggetti all'iscrizione nel Registro delle Imprese.
Requisiti
Alle imprese di facchinaggio e' consentito richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane solo se godono dei requisiti di onorabilità.
Requisiti di onorabilità
- assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- mancata comminazione di pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
- mancata applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, o assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;
- assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le società cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001, n. 142;
- assenza di pronuncia di condanna penale per violazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.
Sono tenuti ai requisiti di onorabilità:
- il titolare dell'impresa individuale e l'institore o il direttore che questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede;
- tutti i soci per le società in nome collettivo, i soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, gli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative.
Documentazione da presentare per l'iscrizione
L'avvio dell'attività di facchinaggio é soggetta, pertanto, a segnalazione certificata di inizio attività - SCIA unica - da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui l'attività ha luogo www.impresainungiorno.gov.it.
Il SUAP trasmetterà la comunicazione alla Camera di Commercio competente per territorio.
L’iscrizione nell’Albo Imprese Artigiane è:
- condizione necessaria per la concessione di determinate agevolazioni a favore dell’impresa;
- comporta l’annotazione nella sezione speciale del Registro Imprese della Camera di Commercio;
- comporta l’iscrizione del titolare dell’impresa, dei familiari coadiuvanti, di tutti i soci che partecipano all’attività negli Elenchi Nominativi degli esercenti attività artigiana.
N.B.: Le imprese di facchinaggio vengono classificate in base al volume di affari, al netto dell'IVA, realizzato in media nell'ultimo triennio nello specifico ambito di attività. Le imprese attive da meno di tre anni, ma non meno di due, accedono alle fasce di classificazione sulla base della media del volume di affari di tale periodo. Le imprese di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore ai due anni di attività vengono inserite nella fascia iniziale.
Le fasce vengono così suddivise:
a) inferiore a 2,5 milioni di euro;
b) da 2,5 a 10 milioni di euro;
c) superiore a 10 milioni di euro.
L'impresa, limitatamente all'attività di facchinaggio, fornisce l'elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento, con l'indicazione dei compensi ricevuti. La variazione negativa della fascia di classificazione di appartenenza, deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, in ogni altro caso la comunicazione rimane facoltativa.
Riferimenti e contatti:
Registro Imprese
tel: 0861.335247-335267-335269
email: registro.imprese@te.camcom.it
Ultimo aggiornamento: 17 giugno 2020
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