Lo svolgimento dell'attività di commercio all'ingrosso è soggetto al rispetto dei requisiti prescritti dal D. Lgs. 114/1998, come modificato dal D.Lgs. 59/10 (e successive modificazioni) e dalla Legge Regionale 11/2008 e dal D.Lgs. n. 147/2012. La domanda/denuncia di inizio attività viene presentata al Registro Imprese.
RequisitiPer il commercio all'ingrosso è prescritto il solo possesso dei requisiti di onorabilità da parte di: titolare di impresa individuale , amministratori di Spa, Srl, consorzi e cooperative, soci di s.n.c., soci accomandatari di s.a.s.
e s.a.p.a., institori e procuratori con potere di rappresentanza.
Requisiti di onorabilitàNon possono esercitare l'attività commerciale:
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita', per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.
Non possono esercitare l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralita' pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
Il divieto di esercizio dell'attivita', ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell'attivita' non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
L'avvio dell'attività di commercio all'ingrosso é soggetta, pertanto, a segnalazione certificata di inizio attività - SCIA unica - da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui l'attività ha luogo www.impresainungiorno.gov.it.
Il SUAP trasmetterà la comunicazione alla Camera di Commercio competente per territorio.
Riferimenti e contatti:
Registro Imprese
tel: 0861.335247-335267-335269
email: registro.imprese@te.camcom.it
Ultimo aggiornamento: 17 giugno 2020