Camera di Commercio di Teramo

Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

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Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati
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Informazioni pubblicate ai sensi del D.Lgs. 33/2013, art. 35, comma 3, lett. a)
 
 
CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA
 
Pagina in aggiornamento
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data di pubblicazione: 5 novembre 2021
Ultimo aggiornamento: 27 gennaio 2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DI COMMERCIO DI TERAMO
 

Dati relativi all’Ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.

La richiesta di accesso va indirizzata all’Ufficio della Camera che detiene i dati e/o i documenti da richiedere:

 

 

 

Decertificazione nei rapporti con la Pubblica amministrazione

Il 1° gennaio 2012 è entrato in vigore l'articolo 15 comma 1 della Legge 183/2011 che ha modificato alcune norme in materia di certificati contenute nel DPR 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Le modifiche introdotte, definite come "decertificazione", hanno lo scopo di evitare ad imprese e cittadini di dover richiedere a PA certificati da consegnare ad altre PA o privati gestori di pubblici servizi: in tutti i rapporti con le PA e i gestori di pubblici servizi i certificati sono infatti sempre sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà.

 

 

Rilascio di certificati da parte delle PA

Le PA possono rilasciare certificati solo se questi devono essere prodotti a soggetti privati (ad es. banche, imprese, ecc.).
Sui certificati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Le PA ed i gestori di pubblici servizi non possono più richiedere ed accettare i certificati rilasciati da altre PA perché ciò comporta la violazione dei doveri d'ufficio (cfr. articolo 74 co. 2 del D.P.R. 445/2000).

 

 

Attività di controllo delle PA

La legge 183/2011 ha anche disciplinato le modalità con le quali le PA verificano presso le PA titolari dei dati il contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Per adempiere alle nuove norme il sistema delle Camere di Commercio ha creato il portale VerifichePA - Il servizio per la verifica dell'autocertificazione d'impresa che consente a tutte le PA di controllare direttamente ed in tempo reale la veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute da imprese e persone relativamente ai dati contenuti nel Registro Imprese

 
 
 

 

 
 
 
 
Ultimo aggiornamento: 25 giugno 2020

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