Camera di Commercio di Teramo

Accesso documentale

Logo CCIAA Teramo
RICERCA ASSISTITA
Mentre digiti nella casella di ricerca la funzione di completamento automatico ti offre diverse soluzioni di ricerca
Accesso documentale
 
 
CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA

 

Cos'è l'accesso documentale
Il diritto di accesso riconosciuto dalla Legge n.241/1990,consiste nel diritto di prendere visione e ottenere copia dei documenti amministrativi formati o detenuti stabilmente dalla Pubblica Amministrazione, con esclusione di quelli indicati dall'art.7 del Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso documentale e civico, nonchè di quelli indicati dall'art. 24 della L.n.241/90.

 

Chi può accedere
Il diritto di accesso spetta a tutti coloro, i quali abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale alla conoscenza del contenuto di un determinato documento formato o detenuto stabilmente dalla Camera di Commercio di Teramo. Tale interesse deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è richiesto l’accesso.
Il diritto di accesso è, inoltre, riconosciuto ai soggetti portatori di interessi pubblici o diffusi.

 

Come si accede
Le istanze di accesso documentale possono essere di tipo informale e formale.

L’accesso informale può essere esercitato mediante richiesta verbale presso gli uffici del Responsabile del procedimento competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o, in subordine, che detengono i documenti.

Qualora non fosse possibile l’accoglimento immediato della richiesta di accesso documentale, o ci fossero dei dubbi sulla legittimazione del richiedente, l'interessato può presentare istanza formale di accesso documentale compilando l'apposito modulo *.

L’istanza potrà essere trasmessa direttamente presso gli uffici competenti, ovvero all'Ufficio Richieste di Accesso Civico a mezzo posta o per via telematica, secondo una delle modalità previste dall’art. 65, comma 1, del D.lgs. 82/2005.

L'Ente decide entro 30 giorni (fatti salvi eventuali ricorsi), trascorsi i quali la richiesta si intende respinta.

 
 

* modulistica in in aggiornamento

 

  • Modulo richiesta di accesso documentale (in corso di aggiornamento)
  • Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso documentale e del diritto di accesso civico e generalizzato (in corso di aggiornamento)

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 9 novembre 2021

 
 
 
 
 
 
CAMERA DI COMMERCIO DI TERAMO
 
Cos'è l'accesso documentale
Il diritto di accesso riconosciuto dalla Legge n.241/1990,consiste nel diritto di prendere visione e ottenere copia dei documenti amministrativi formati o detenuti stabilmente dalla Pubblica Amministrazione, con esclusione di quelli indicati dall'art.7 del Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso documentale e civico, nonchè di quelli indicati dall'art. 24 della L.n.241/90.
 
 
 
Chi può accedere
Il diritto di accesso spetta a tutti coloro, i quali abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale alla conoscenza del contenuto di un determinato documento formato o detenuto stabilmente dalla Camera di Commercio di Teramo. Tale interesse deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è richiesto l’accesso.
Il diritto di accesso è, inoltre, riconosciuto ai soggetti portatori di interessi pubblici o diffusi.

 
Come si accede
Le istanze di accesso documentale possono essere di tipo informale e formale.

L’accesso informale può essere esercitato mediante richiesta verbale presso gli uffici del Responsabile del procedimento competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o, in subordine, che detengono i documenti.

Qualora non fosse possibile l’accoglimento immediato della richiesta di accesso documentale, o ci fossero dei dubbi sulla legittimazione del richiedente, l'interessato può presentare istanza formale di accesso documentale compilando l'apposito modulo sotto riportato.

L’istanza potrà essere trasmessa direttamente presso gli uffici competenti, ovvero all'Ufficio Richieste di Accesso Civico a mezzo posta o per via telematica, secondo una delle modalità previste dall’art. 65, comma 1, del D.lgs. 82/2005.

L'Ente decide entro 30 giorni (fatti salvi eventuali ricorsi), trascorsi i quali la richiesta si intende respinta.
 
 
 
 
Ultimo aggiornamento: 26 febbraio 2019

Condividi questa pagina

- Inizio della pagina -
Il progetto Camera di Commercio di Teramo è sviluppato con il CMS ISWEB® di ISWEB S.p.A.