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Accesso civico "generalizzato" concernente atti e documenti ulteriori

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Accesso civico "generalizzato" concernente atti e documenti ulteriori
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CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA
 
 
Pagina in aggiornamento
 
 
 
 
 
Data di pubblicazione: 9 novembre 2021
 
 
 
 
 
 
 
CAMERA DI COMMERCIO DI TERAMO
 
ACCESSO CIVICO PER ATTI E DOCUMENTI DETENUTI DALLA P.A. ULTERIORI RISPETTO A QUELLI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA: NORMATIVA E DISCIPLINA INTERNA SUGLI ASPETTI PROCEDIMENTALI PER ESERCITARE L'ACCESSO


COME PRESENTARE LA DOMANDA DI ACCESSO
La domanda può essere trasmessa per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata cciaa.teramo@te.legalmail.camcom.it e presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
  1. all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
     
  2. all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP);
     
  3. all'ufficio addetto all'istruttoria delle richieste di accesso civico  individuato dall'Amministrazione con determinazione del Segretario Generale n. 468 del 14.11.2016.
     
ITER PROCEDURALE DELLA RICHIESTA DI ACCESSO
Le istanze indirizzate all'ufficio che detiene le informazioni e all'URP saranno tempestivamente trasmesse all'ufficio di cui al punto 3).
 
Ricevuta l'istanza di accesso civico, l'amministrazione, nel caso individui soggetti controinteressati, deve darne comunicazione agli stessi mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.
 
Entro 10 gg dal ricevimento di detta comunicazione i controinteressati possono presentare motivata opposizione alla richiesta di accesso.
 
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30gg. dalla presentazione dell'istanza, dandone comunicazione al richiedente e ai controinteressati.
Detto termine resta sospeso fino all'eventuale opposizione degli interessati. Decorso lo stesso, l'amministrazione provvede sulla richiesta In termini di accoglimento, rifiuto, esclusione o differimento.
 
In caso di accogliemento, la documentazione richiesta viene trasmessa tempestivamente al richiedente, ovvero nel caso in cui detta documentazione fosse oggetto di pubblicazione obbligatoria, si provvede a pubblicarla sul sito e a darne comunicare al richiedente, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
 
In caso di accoglimento, nonostante l'opposizione dei controinteressati, la trasmissione della documentazione richiesta non può avvenire prima di 15gg. dalla ricezione da parte del controinteressato della comunicazione dell'accoglimento dell'istanza.
 
 
DIFFERIMENTO E LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO
L'art.5-bis, prevede i seguenti casi:
  • di rifiuto dell'istanza al verificarsi delle fattispecie contemplate dai commi 1-2;
     
  • di esclusione nei casi previsti dal comma 3;
     
  • di differimento nei casi previsti dal comma 5.
 
COSA FARE IN CASO DI:
  • rifiuto dell'istanza o di mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento:
    il richiedente può presentare istanza di riesame su cui il Resposnabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza deve decidere con provvedimento motivato entro 20 gg.
     
  • accesso  negato o differito:
    il richiedente può presentare istanza di riesame al RPCT che provvede, sentito il Garante che si pronuncia entro 10gg dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del Responsabile è sospeso fino alla risposta del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti 10 gg.
 
Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del RPCT, il richiedente può proporre ricorso al TAR.

 
COSTI
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo é gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
 
 
 
 
 
 
 
Ultimo aggiornamento: 26 febbraio 2018

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