Licenze di macinazione
L'attività di macinazione di cereali consiste nella produzione di sfarinati (farine, semole, semolati) per uso alimentare umano o zootecnico.
Il comma 1 dell'art. 80-sexsies del Decreto Legislativo 26/3/2010 n. 59 prevede che l'apertura di una attività di molitura di cereali, il trasferimento in altra sede, la trasformazione dell'impianto non sono più soggetti a licenza rilasciata dalla Camera di Commercio, ma alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da presentare con Comunicazione Unica al Registro delle Imprese che la trasmette immediatamente allo Sportello Unico per le Attività Produttive.
Con l'abrogazione della L. n. 857/1949 e del relativo regolamento (D.P.R. m. 386/1994), la vidimazione annuale della licenza di cui all'art. 9 della citata L. n. 857/1949 è definitivamente eliminata, tanto per le imprese di nuova costituzione quanto per le imprese che, alla data del 14 settembre 2012, esercitavano tale attività.
Pertanto coloro che sono già in possesso della licenza di macinazione rilasciata dalla Camera di Commercio non sono più tenuti alla presentazione della richiesta di apposizione del visto annuale sulla licenza stessa entro il mese di gennaio di ogni anno.