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Ruolo Periti ed Esperti

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Ruolo Periti ed Esperti

Dal 14.09.2012, con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 147 del 06.08.2012, recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 59/2010, la Commissione Consultiva per la tenuta del Ruolo è soppressa e le sue funzioni sono affidate esclusivamente alla Camera di Commercio.

 

 

CHE COS'E' Alla Camera di Commercio è attribuita la competenza per la formazione del Ruolo dei Periti e degli Esperti, con le modalità previste dallo specifico Regolamento.


Nel ruolo sono iscritti coloro i quali hanno conseguito e ai quali è riconosciuta una rilevante esperienza e competenza in uno o più settori, in presenza dei requisiti richiesti dall’apposito Regolamento.


E' perito ed esperto colui che, esercitando pubblicamente un'arte, o nel corso degli studi e delle attività professionali svolte, ha acquisito una approfondita conoscenza, quindi è competente in uno o più campi e pertanto in grado di effettuare perizie su commissione, di esprimere ed emettere un ponderato giudizio per accertare un fatto e/o stimare il valore o l'entità di un bene.


L'iscrizione nel ruolo non è obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'attività, pertanto non ha natura abilitativa, ha carattere di pubblicità conoscitiva.


Può essere effettuata solo da Persone fisiche.


I periti e gli esperti iscritti nel ruolo esplicano infatti funzioni di carattere prevalentemente pratico; sono escluse quelle attività professionali per le quali sussistono Albi regolati da apposite disposizioni.


Il ruolo è diviso in categorie e sub categorie comprendenti funzioni, merci e manufatti, in relazione alle singole attività economiche di produzione e di servizi che si svolgono nella provincia.

L'iscrizione nel Ruolo è un valido titolo ai fini dell'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici tenuto dal Tribunale. 

Si può richiedere l'iscrizione compilando l'apposita domanda, a seguito della quale la Camera di Commercio, su proposta dell'apposita commissione e verificato il possesso dei requisiti richiesti e dei titoli comprovanti la competenza del richiedente, dispone l'iscrizione al Ruolo.

 

Domanda di iscrizione al Ruolo dei Periti e degli Esperti
 

In allegato alla domanda:
- titoli e/o i documenti presentati a dimostrazione della perizia ed esperienza acquisita nelle Categorie/Subcategorie per le quali si chiede l'iscrizione.

 


Requisiti per l'iscrizione al Ruolo
I requisiti che sono richiesti per l'iscrizione nel ruolo sono:

1) personali

  • aver compiuto 21 anni di età;


2) morali

  • non essere stato dichiarato fallito;
     
  • non avere subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio ovvero per il delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione; per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena edittale della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
     
  • non essere sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione e non avere procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso.


3) professionali
E' richiesto il possesso di requisiti che comprovino l'idoneità all'esercizio dell'attività di perito ed esperto nelle categorie e sub categorie per le quali è richiesta l'iscrizione.


Quindi chi richiede l'iscrizione nel ruolo dei periti ed esperti può dimostrare il possesso di tali requisiti con l'esibizione di ogni titolo e documento ritenuto dallo stesso valido allo scopo come, ad esempio:

  • avere già effettuato perizie o formulato pareri nell'ambito delle categorie merceologiche di interesse;
     
  • essere in possesso di titoli di studio di carattere tecnico professionale specifico a seconda delle categorie merceologiche per le quali si richiede l'iscrizione, o l'aver frequentato corsi professionali;
     
  • avere ottenuto particolari riconoscimenti nell'ambito di attività svolte (quali certificati di brevetti depositati, attestati di frequenza a corsi di formazione riguardanti discipline connesse all'esercizio pratico delle attività peritali nelle categorie e sub categorie oggetto dell'iscrizione, certificazioni comprovanti l'esperienza acquisita in questo tipo di attività, da esibire possibilmente su carta intestata nonché tutta l'eventuale documentazione attestante che il richiedente ha svolto almeno 2 anni negli ultimi 5 di esperienza pratica nelle categorie per le quali è stata richiesta l'iscrizione);
     
  • essere iscritti in Albi qualificanti a carattere tecnico-operativo;
     
  • avere redatto o pubblicato articoli o testi a carattere tecnico aventi per oggetto argomenti inerenti alle categorie merceologiche per le quali si richiede l'iscrizione;
     
  • avere presentato a conferenze o convegni memorie o relazioni aventi per oggetto argomenti inerenti alle categorie merceologiche per le quali si richiede l'iscrizione.


Qualora la Camera di Commercio giudichi tale documentazione non adeguata a comprovare l'idoneità dell'aspirante, ha facoltà di sottoporre il candidato ad un colloquio teso ad accertare le conoscenze tecniche che l'aspirante perito possiede.

Possono altresì essere iscritti di diritto al ruolo, purché abbiano esperienza lavorativa da almeno tre anni negli ultimi cinque, coloro che:

  • sono iscritti nella sezione per agenti immobiliari del ruolo agenti di affari in mediazione (l'iscrizione riguarda la categoria degli immobili);
     
  • sono iscritti da almeno un triennio in una sezione merceologica del ruolo agenti di affari in mediazione (l'iscrizione riguarda la categoria corrispondente alla loro specializzazione). 
 
 

 

Riferimenti normativi

R.D. 20-9-1934 n. 2011
Approvazione del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 dicembre 1934, n. 299.

D.M. 29 dicembre 1979 (1).
Nuovo regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (2).
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 gennaio 1980, n. 24.
(2) Emanato dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato.

Decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 recante disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione
della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno – Circolare
esplicativa

Modulistica

N.B.: alla domanda va allegato il modulo di comunicazione Antimafia

Regolamenti

Regolamento per la formazione del Ruolo dei Periti e degli Esperti Elenco delle categorie e sub-categorie Ruolo periti ed ....

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