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Ruolo Agenti e rappresentanti di commercio

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Ex Ruolo Agenti e Rappresentanti di Commercio


L' art. 74 del Decreto Legislativo n. 59 del 26/3/2010, ha soppresso il Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio.

Il D.M 26/10/2011 (G.U. n.10 del 13/01/2011) ha stabilito che, a decorrere dal 13/05/2012, la competenza a provvedere passa al Registro delle Imprese e REA.

 


Adempimenti ex Ruoli: scadenza prorogata al 30 settembre 2013


La scadenza del 12 maggio 2013 per l'aggiornamento al Registro delle Imprese e al Rea delle posizioni precedentemente iscritte nei ruoli ed elenchi soppressi è prorogata al 30 settembre 2013. Lo stabilisce il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 aprile scorso.

 


Attività di agente e rappresentante di commercio


Il 12 maggio 2012 sono entrate in vigore le disposizioni di semplificazione contenute nel Decreto legislativo 59/2010 che riguardano il procedimento amministrativo di inizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio.

Pertanto a partire dal 12 maggio 2012, ai sensi del D.M. 26.10.2011 – decreto attuativo della "Direttiva Servizi", è soppresso il Ruolo provinciale degli Agenti e Rappresentanti di commercio. Le persone fisiche e le società interessate dovranno presentare all'Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio nel cui circondario è stabilita la sede operativa, utilizzando la procedura telematica della Comunicazione Unica, una Segnalazione di Inizio Attività corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà riguardanti ad esempio il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dall'art. 5 della legge 204/1985 per l'esercizio dell'attività. Con le stesse modalità dovranno essere comunicate le eventuali successive modifiche inerenti l'attività e i soggetti in possesso dei requisiti professionali e morali.
Restano immutati, quindi, i requisiti soggettivi, morali, professionali, normativamente prescritti, il cui effettivo possesso sarà verificato dall'Ufficio del Registro delle Imprese delle Camere di commercio.

Le persone fisiche attive come imprese individuali e le società già iscritte nel Ruolo sono tenute a inviare in modalità telematica all'Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio nel cui circondario è stabilita la sede principale, entro il 30 settembre 2013, una istanza di aggiornamento della propria posizione, tramite il modello informatico "ARC" sezione "Aggiornamento posizione RI/REA" per ciascuna sede o unità locale, pena l'inibizione alla continuazione dell'attività adottata con provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese.

Le persone fisiche iscritte al Ruolo che non svolgono l'attività in forma di impresa alla data del 12 maggio 2012 sono tenute a inviare in modalità telematica all'Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio nel cui circondario è stabilita la loro residenza, entro il 30 settembre 2013, una istanza di iscrizione della propria posizione nel REA (Repertorio Economico Amministrativo), tramite il modello informatico "ARC" sezione "Iscrizione apposita sezione (Transitorio)". Trascorso il termine del 30 settembre 2013, l'interessato decade dalla possibilità di iscrizione nell'apposita sezione (transitoria) del REA.

L'iscrizione nel soppresso Ruolo, tuttavia, costituisce per le persone fisiche fino al 12 maggio 2017, requisito professionale abilitante per l'avvio dell'attività di agente e rappresentante di commercio.

Visualizza l'appendice tecnica con i modelli ministeriali.

 

Nota bene: l'allegato contenente la modulistica ministeriale è contenuto in questa pagina solo per visione, poichè la stessa dovrà essere compilata on-line (generando un formato XML) dagli appositi applicativi telematici utilizzando il canale Comunica-Starweb.

Requisiti
Il Decreto Legislativo n. 59, entrato in vigore l'8 maggio 2010, all'art. 74  CHE ha soppresso il Ruolo  ha apportato anche  le seguenti modifiche  alla Legge 204/85:
-non è più previsto il requisito della cittadinanza;
-non è più previsto il requisito del godimento dei diritti civili;
-non è più previsto l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
-non è più ostativo il fallimento. 
 

Requisiti morali
 non essere stato sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956 n. 1423, 10 febbraio 1962 n. 57, 31 maggio 1965 n. 575, 13 settembre 1982 n. 646 e successive modificazioni;
non essere interdetto, inabilitato o condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la Legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni.
AVVERTENZA: L'ostatività dei reati sopra elencati cessa qualora sia intervenuta la riabilitazione.
Il carattere ostativo del reato è confermato:
- in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento artt. 444, 445 C.P.P. – salvo il caso di estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2 C.P.P.);
- di sospensione condizionale della pena;
- di non menzione della condanna nel certificato generale del Casellario Giudiziale.

Requisiti professionali (alternativamente uno dei seguenti requisiti)
1.essere in possesso di un diploma di scuola  secondaria di  secondo grado  di indirizzo  commerciale o di  una laurea in materie economiche o giuridiche ;
2.aver frequentato, con esito positivo, apposito corso professionale istituito o riconosciuto dalle Regioni;
3.aver acquisito una esperienza lavorativa, maturata per almeno un biennio negli ultimi 5 anni, come:
-viaggiatore piazzista;
-dipendente qualificato con mansioni di direzione e organizzazione delle vendite;
-titolare o legale  Rappresentante  di  imprese  attive  in  ambito  di  commercio o somministrazione   di alimenti e bevande;
-titolare o legale Rappresentante di attività industriale di produzione e vendita;
-titolare o legale Rappresentante di attività artigianale di produzione e vendita;
-collaboratore familiare o socio non legale Rappresentante di S.n.c. in ambito commerciale o  somministrazione di alimenti e bevande, iscritto all'INPS;
-collaboratore familiare o socio non legale Rappresentante di S.n.c. in ambito di impresa artigiana, iscritto a IVS/artigiani; 

In caso di società, i requisiti richiesti dalla Legge devono essere posseduti da tutti i legali Rappresentanti e l'oggetto sociale deve prevedere l'attività di agenzia o rappresentanza.

L'attività di Agente/Rappresentante non può essere esercitata da chi è dipendente di imprese, associazioni o enti privati o pubblici (fatta eccezione dipendenti pubblici con part-time non superiore al 50%) e da chi è iscritto al Ruolo Mediatori.


Come presentare le istanze (agenti e rappresentanti di commercio)

Da allegare a modulo RI/REA: I1/I2/INT P/S5/UL:
- Allegato A - Modello ARC (AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO), suddiviso nelle seguenti sezioni SCIA, MODIFICHE, SEZIONE REQUISITI, ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE (A REGIME) e le seguenti sezioni da utilizzarsi unicamente per la fase transitoria dal 12 maggio 2012 al 30 settembre 2013 AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA, ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE (TRANSITORIO);

Da allegare a modulo RI/REA: I1/I2/INT P/S5/UL:
- Allegato B – Modello Intercalare REQUISITI, per l'indicazione dei requisiti posseduti dal titolare/legali rappresentanti, dal preposto, nonché dai coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attività di agente o rappresentante di commercio per conto dell'impresa.


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