Il documento ha validità
solo nei paesi aderenti alla Convenzione sul trasporto internazionale di merci, la quale è stata stipulata a Ginevra presso la sede dell' IRU (International Road Transport Union).
Cosa fareL'impresa che intende fruire dei benefici previsti dalla Convenzione TIR deve presentare
domanda di iscrizione per essere ammessa al regime TIR ed essere iscritta nell'apposito registro istituito presso l'Unione Italiana delle Camere di Commercio (Unioncamere) - Roma. Per l'iscrizione sono richiesti i seguenti requisiti:
-
residenza in Italia del legale rappresentante della ditta;
-
iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio;
-
per le ditte con autorizzazione al trasporto per conto di terzi: iscrizione nell'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto cose per conto terzi di cui alla L. 298 del 6 giugno 1974;
- adeguata idoneità tecnica, morale e finanziaria ai trasporti internazionali.
Iscrizione al Registro T.I.R.Per fruire dei benefici previsti dalla Convenzione T.I.R. l'impresa, iscritta nell'Albo degli Autotrasportatori o che effettua trasporti in conto proprio, deve essere ammessa al regime T.I.R. ed iscritta nell'apposito Registro istituito presso l'Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.
La
domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve essere inviata a Unioncamere - Area per i servizi Amministrativi per il Commercio Estero, al seguente indirizzo: Piazza Sallustio 21, 00187 Roma.
A chi rivolgersi per il rilascio del Carnet TIRUnioncamere (Unione Italiana delle Camere di Commercio)
Ufficio Commercio Estero
Tel.: 06.4704.230/378/235
Fax: 06.4871995
e-mail:
commercio.estero@unioncamere.it
Informazioni e moduli sono scaricabili dal sito: www.unioncamere.net selezionare "Documenti commercio estero" e poi "Il carnet TIR"
Ultimo aggiornamento: 14 novembre 2019