Il 20 luglio 2011 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 54/2011, che recepisce la direttiva europea 2009/48/CE del 18 giugno 2009 e stabilisce nuovi e ulteriori principi che devono essere rispettati per tutelare la salute e l’incolumità fisica degli utilizzatori dei giocattoli.
Il D.Lgs. 54/2011, in particolare, individua le autorità nazionali preposte ai controlli sulla sicurezza dei giocattoli, disciplina la sorveglianza del mercato e stabilisce le modalità di autorizzazione degli organismi incaricati di valutare la conformità dei giocattoli.
Con l’entrata in vigore del Decreto 54/2011 è stato abrogato il D.Lgs. 27/9/ 1991 n. 313 che continua ad applicarsi per i giocattoli immessi sul mercato prima del 20 luglio 2011.
Sono giocattoli i prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, ad essere utlizzati a fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni (art. 1 c. 1 D. Lgs. 54/2011).
- Decorazioni e addobbi per festività e celebrazioni.
- Prodotti destinati a collezionisti adulti, purché il prodotto o il suo imballaggio rechino un’indicazione chiara e leggibile che si tratta di un prodotto destinato a collezionisti di età 14 anni e superiore. Esempi di questa categoria:
a) modelli in scala fedeli e dettagliati;
b) kit di montaggio di dettagliati modelli in scala;
c) bambole folcloristiche e decorative e altri articoli analoghi;
d) repliche storiche di giocattoli, e riproduzioni di armi da fuoco reali.
- Attrezzature sportive, compresi pattini a rotelle, pattini in linea e skateboard destinati a bambini aventi una massa corporea superiore a 20 kg.
- Biciclette con un’altezza massima alla sella di oltre 435 mm, misurata in verticale dal suolo alla superficie superiore della sella con la sella in posizione orizzontale e regolata con il tubo reggisella posizionato alla profondità.
- Monopattini e altri mezzi di trasporto progettati per lo sport o che sono destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via o su percorsi pubblici.
- Veicoli elettrici destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via, su percorsi pubblici o sui marciapiedi degli stessi.
- Attrezzature nautiche da utilizzare in acque profonde e dispositivi per imparare a nuotare destinati ai bambini, come salvagenti a mutandine e ausili per il nuoto.
- Puzzle di oltre 500 pezzi.
- Fucili e pistole a gas compresso – eccetto i fucili ad acqua e le pistole ad acqua – e gli archi per il tiro con l’arco di lunghezza superiore a 120 cm.
- Fuochi d’artificio comprese le capsule a percussione non progettate specificamente per i giocattoli.
- Prodotti e giochi con dardi appuntiti, quali giochi di freccette con punte metalliche.
- Prodotti educativi funzionali, quali forni, ferri da stiro o altri prodotti funzionali elettrici alimentati con tensione nominale superiore a 24 volt venduti esclusivamente per essere utilizzati a fini didattici, sotto la sorveglianza di un adulto.
- Prodotti destinati a essere utilizzati per scopi educativi nelle scuole e in altri contesti pedagogici sotto la sorveglianza di un educatore adulto, come ad esempio le apparecchiature scientifiche.
- Apparecchiature elettroniche quali PC e console di gioco usate per accedere a software interattivi e le relative periferiche, qualora le apparecchiature elettroniche o le relative periferiche non siano espressamente concepite per i bambini e ad essi destinate e non abbiano in sé un valore ludico come PC, tastiere, joystick o volanti appositamente progettati.
- Software interattivi destinati al tempo libero e all’intrattenimento, come giochi elettronici per PC e i relativi supporti di memorizzazione quali i CD.
- Succhietti per neonati e bambini piccoli.
- Apparecchi di illuminazione attrattivi per i bambini.
- Trasformatori per giocattoli.
- Accessori moda per bambini non destinati ad essere usati a scopo ludico.
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Ultimo aggiornamento: 15 novembre 2019