I dispositivi di protezione individuale sono prodotti concepiti e fabbricati per proteggere chi li indossa o li porta con sé da rischi per la salute e la sicurezza e sono divisi in tre categorie, a seconda dell’entità del rischio dal quale proteggono.
In attuazione del Protocollo d'Intesa siglato tra il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Unioncamere, le Camere di Commercio svolgono attività di vigilanza sui D.P.I. di I^ cat.
I dispositivi di protezione individuale di I^ categoria sono diretti a tutelare la persona da rischi di lieve entità; in questa categoria rientrano i DPI che hanno la funziona di salvaguardare la persona da:
- azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;
- azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili provocate da prodotti per la pulizia;
- rischi derivanti dal contatto o all’urto con oggetti caldi che espongono a una temperatura non superiore a 50°;
- fenomeni atmosferici ordinari nel corso di un’attività professionale;
- vibrazioni e urti lievi che non sono in grado di raggiungere organi vitali e di provocare lesioni permanenti;
- azione lesiva dei raggi solari.
Appartengono alla categoria dei dispositivi di protezione individuale di I^ categoria:
- occhiali da sole (azione non correttiva);
- protettori per occhi e filtri progettati e fabbricati esclusivamente al fine di fornire una protezione contro la luce del sole, sia per uso privato che per uso professionale;
- occhiali per il nuoto;
- maschere da sci;
- dispositivi di protezione della testa;
- indumenti di protezione;
- dispositivi di protezione per gambe e/o piedi e dispositivi antiscivolo
- dispositivi di protezione per mani e braccia.
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Ultimo aggiornamento: 15 novembre 2019