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Calzature

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Calzature


Etichettatura calzature

Le calzature destinate alla vendita al consumatore finale devono essere dotate di una etichetta che fornisca informazioni relative ai materiali utilizzati nella fabbricazione.

L’etichettatura delle calzature è disciplinata dalla Direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994, recepita nell’ordinamento italiano dal D.M. 11 aprile 1996, successivamente modificato dal D.M. 30 gennaio 2001.


Definizione di calzature

Sono calzature tutti i prodotti dotati di suole che proteggono o coprono il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente, di cui all’allegato II al D.M. 11.4.1996:

  • Scarpe con o senza tacco da portare all’interno o all’esterno;
  • Stivali fino alla caviglia, a metà gamba fino al ginocchio e stivali che coprono le cosce;
  • Sandali, espadrilles, scarpe da tennis, da jogging e per altre attività sportive;
  • Calzature speciali concepite per una attività sportiva e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili; calzature per il pattinaggio, lo sci, la lotta, il pugilato e il ciclismo. Sono calzature anche quelle alle quali sono fissati pattini da ghiaccio o a rotelle;
  • Scarpe da ballo;
  • Calzature in un unico pezzo formato in gomma o in plastica, esclusi gli articoli "usa e getta" in materiale poco resistente (carta, fogli di plastica, ecc., senza suole riportate);
  • Calosce portate sopra altre calzature, in alcuni casi prive di tacco;
  • Calzature "usa e getta" con suole riportate concepite in genere per essere usate soltanto una volta;
  • Calzature ortopediche.

 

Prodotti esclusi
  • Calzature d’occasione usate;
  • Calzature aventi le caratteristiche d giocattoli;
  • Calzature di protezione;
  • Calzature disciplinate dal D.P.R. 10 settembre 1982 n. 904.

 

Requisiti di una corretta etichettatura

  •  L’etichetta deve contenere informazioni sul materiale del quale è composto l’80% di ogni parte della scarpa (tomaia, rivestimento della tomaia e suola interna, suola esterna.).
  • Se nessun materiale raggiunge almeno l’80% è opportuno che l’etichetta rechi informazioni sulle due componenti principali.
  • L’etichetta può contenere simboli o informazioni scritte in lingua italiana sui materiali usati e le parti della scarpa alla quale si riferiscono.
  • L’etichetta deve essere presente su almeno una delle calzature e può essere stampata, incollata, goffrata o applicata ad un supporto attaccato; deve essere visibile, saldamente applicata e accessibile al consumatore.
  • La dimensione dei simboli deve essere sufficiente a rendere agevole la comprensione delle informazioni contenute nell’etichetta.
  • L’etichetta non deve indurre in errore il consumatore. A tal fine, nei luoghi di vendita al consumatore finale, deve essere esposto, in modo chiaramente visibile, un cartello illustrativo della simbologia adottata sull’etichetta.
  • Possono essere apposte sull’etichetta altre indicazioni supplementari scritte in una delle lingue ufficiali della Comunità.
  • Il fabbricante di suole può specificare l’origine italiana del prodotto apponendo la dicitura "suola prodotta in Italia" esclusivamente nella parte interna della suola stessa, in italiano o in altra lingua ufficiale della Comunità.


Responsabilità

Il fabbricante o il suo rappresentante con sede nell’Unione Europea o, in mancanza, chi introduce la merce sul mercato comunitario hanno l’obbligo di fornire l’etichetta e sono responsabili dell’esattezza delle informazioni in essa contenute.
E’ il venditore al dettaglio che, comunque, deve verificare la presenza dell’etichetta sulle calzature in vendita.
 
Vigilanza
La vigilanza è attribuita al Ministero dello Sviluppo Economico che la esercita attraverso le Camere di Commercio.
 
Sanzioni
L’autorità di vigilanza, se accerta che le calzature sono prive di etichettatura o l’etichettatura non è conforme alle prescrizioni del decreto assegna un termine perentorio al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio sul mercato nazionale, o al venditore al dettaglio, per la regolarizzazione dell’etichettatura.
Qualora la merce non sia regolarizzata entro il termine assegnato l’autorità di vigilanza dispone il ritiro dal mercato delle calzature.

 

 

 

Riferimenti e contattiUfficio Metrico
Tel. 0861-335260 - 335205
e-mail: metrico@te.camcom.it

 

 

Ultimo aggiornamento: 15 novembre 2019

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