Chi deve iscriversi
Il Registro delle Imprese si articola in una sezione ordinaria ed una sezione speciale.
Nella sezione ordinaria debbono essere iscritti i seguenti soggetti aventi sede legale nella provincia:
- gli imprenditori individuali;
- le società commerciali;
- i consorzi con attività esterna e le società consortili;
- i gruppi europei di interesse economico;
- gli enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale;
- le società cooperative;
- le società estere aventi in Italia una o più sedi secondarie;
Nella sezione speciale si iscrivono invece i seguenti soggetti, sempre con sede legale nella provincia:
- gli imprenditori agricoli;
- i piccoli imprenditori;
- le società semplici.
- gli imprenditori artigiani (solo annotati).
La differenza tra le due sezioni è negli effetti della pubblicità: dichiarativa per la sezione ordinaria (atti e fatti iscritti si presumono conosciuti a prescindere dalla conoscenza effettiva); di pubblicità-notizia per la sezione speciale (è sempre ammessa la prova di non conoscenza).
Tuttavia la pubblicità degli imprenditori agricoli, coltivatori diretti e società semplici agricole nella sezione speciale ha comunque efficacia dichiarativa.
Se i dati dell'impresa comunicati all'atto dell'iscrizione subiscono variazioni, deve essere presentata apposita istanza di modificazione. Ugualmente se si verificano altri atti o fatti previsti dalla legge (ad es. nomina di un procuratore).
La cancellazione pubblicizza ai terzi la formale estinzione dell'impresa/società: dalla data della cancellazione infatti decorre l'anno per la dichiarazione di fallimento.
Cosa fare, dove e quando
L'iscrizione avviene su domanda dell'interessato esclusivamente in via telematica o su supporto informatico, con firma digitale, mediante la procedura della Comunicazione Unica.
Le domande vanno presentate entro:
- 20 giorni dalla stipula notarile per gli atti costitutivi di società di capitali;
- 30 giorni dalla costituzione per le società di persone;
- contestualmente alla richiesta di partita IVA con ComUnica per le imprese individuali
- 30 gg. dall'inizio dell'attività economica per i soggetti REA.
Le successive variazioni debbono essere effettuate entro 30 giorni da quando si verificano. Se il termine cade di sabato o di giorno festivo è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. La tardiva presentazione delle domande di iscrizione, modifica e cancellazione è soggetta a sanzioni amministrative.
Costi
L'iscrizione e le successive variazioni e cancellazioni sono soggette a diritti di segreteria, fissati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, ed all'imposta di bollo (quest'ultima non è dovuta per le denunce REA). Tutti i soggetti iscritti sono annualmente tenuti a pagare un tributo alla Camera (cosiddetto diritto annuale camerale).
Ultimo aggiornamento: 18 settembre 2020