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RAEE (Registro nazionale dei produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

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RAEE (Registro nazionale dei produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)
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COS'E' il RAEE
ll D. Lgs. 151 del 25 luglio 2005, di attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, all’articolo 14, ha previsto l’istituzione del Registro nazionale dei produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).
 


FINALITA' DEL REGISTRO
Il Registro è finalizzato al controllo della gestione dei RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche Elettroniche) e alla definizione delle quote di mercato (art. 10, c. 1, D.Lgs. 151/2005).
 
L’effettiva istituzione del Registro AEE è poi effettivamente avvenuta con il D.M. 25 settembre 2007 n. 185, che all’art. 1 - “Istituzione del Registro e struttura organizzativa” - c. 1 recita quanto segue:
“1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di seguito denominati RAEE, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.”

Con il D.Lgs 14 marzo 2014 n. 49 - Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche -  sono state abrogate in gran parte le disposizioni del D. Lgs. 151/2005,  riprendendole con una serie di modifiche riguardanti, tra l’altro, gli obblighi di finanziamento del sistema da parte delle imprese.

Il Registro, già predisposto, gestito e aggiornato dal Comitato di vigilanza e controllo di cui all’art. 15 del D. Lgs. 151/2005, è istituito presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Le iscrizioni devono essere effettuate per via telematica, presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell’impresa.

Con riferimento a ogni categoria di apparecchiature elettriche ed elettroniche immessa sul mercato, il produttore deve indicare le modalità in cui intende adempiere agli obblighi di finanziamento dello smaltimento a fine vita dei prodotti.
 
Il D.lgs. 49/2014 prevede che i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche debbano adempiere agli obblighi di finanziamento del sistema di gestione dei RAEE e individua due possibili modalità di finanziamento: tramite l'adesione a un sistema collettivo oppure mediante il finanziamento individuale.
 
 

Riferimenti e contattiUfficio Ambiente
tel. 0861.335223
e-mail: ambiente@te.camcom.it

 
 
 
Ultimo aggiornamento: 8 novembre 2019

 

Riferimenti normativi

Regolamento recante criteri e modalità per favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di AEE, ai sensi dell’art. 5, comma 1 del D:Lgs.14 marzo 2014, n. 49, di attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Tariffe per la copertura degli oneri derivanti dal sistema di gestione dei rifi uti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

DIRETTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Regolamento recante modalità semplifi cate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.

Modalità di fi nanziamento della gestione dei rifi uti di apparecchiature di illuminazione da parte dei produttori delle stesse.

Istituzione e modalita' di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l’ottimizzazione delle attivita' di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d’indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.

Regolamento concernente le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2014, n. 49. - Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Il D.M. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 2016 n. 157 disciplina le modalità semplificate per il ritiro gratuito dei Raee, senza obbligo di acquisto di apparecchiature di tipo equivalente.
 
Il decreto, previsto dal d.lgs. 49 del 2014 definisce le modalità semplificate per lo svolgimento delle attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di rifi uti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, nonché i requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto, ai sensi dell’articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

In forza del nuovo regolamento, sono obbligati al ritiro “uno contro zero” i distributori con superficie di vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche di almeno 400 mq, mentre per i punti vendita di dimensioni inferiori, così come per la grande distribuzione online, il ritiro gratuito dei piccoli Raee resta facoltativo.
 

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