CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA
Diritto annuale 2022
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 0429691 del 22 dicembre 2021 , ha stabilito le misure del diritto annuale per l'anno 2022, confermando gli importi del 2021 e la maggiorazione del 20% stabilita con il Decreto del 12 marzo 2020 per il triennio 2020-2022 , per il finanziamento di importi strategici.
Gli importi indicati nella tabella sono già comprensivi della riduzione del 50% e della maggiorazione del 20%.
Di seguito si riportano le tabelle riassuntive previste per i soggetti che si iscrivono e che sono già iscritti al Registro delle Imprese/REA
Tipo di impresa
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Sede
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Unità locale
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Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro imprese
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€ 52,80 (arrotondato
€ 53**)
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€ 10,56 (arrotondato € 11**)
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Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro imprese (imprese individuali, cooperative, consorzi, soc. consortile, GEIE, società di persone, società di capitali)
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€ 120
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€ 24
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Società semplici agricole
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€ 60
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€ 12
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Società semplici non agricole
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€ 120
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€ 24
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Società tra avvocati previste dal D.lgs. n. 96/2001
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€ 120
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€ 24
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Soggetti iscritti al REA (solo per la sede)
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€ 18
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€ 0
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Imprese con sede principale all’estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria
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€ 66,00
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**Arrotondamento
L’importo del diritto annuale da versare è sempre quello arrotondato alla cifra esatta. L’arrotondamento, secondo i criteri dettati nella nota del Ministero dello sviluppo economico n. 19230 del 03.03.2009 , da eseguire alla fine del calcolo di determinazione del diritto annuale (sede + unità locali). Ad esempio: nel caso di impresa individuale iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese con una unità locale, è necessario in un primo momento calcolare l’importo dovuto senza arrotondamenti e successivamente, sull’importo finale così ottenuto, applicare l’arrotondamento: impresa individuale € 52,80 per la sede + 1 unità locale € 10,56 = € 63,36 che arrotondato diventa € 63,00 (e non 53+11= 64).
Imprese tenute al pagamento del tributo sulla base del fatturato
Le imprese tenute al pagamento del tributo in base al fatturato sono le società elencate nella tabella seguente ovvero le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, con l’esclusione delle ditte individuali. Al fatturato complessivo, realizzato nell’anno precedente, si applica la misura fissa e le aliquote riportate nella tabella seguente, che dal 2014 non è cambiata. Il diritto si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni di fatturato complessivo realizzato dall’impresa, sull’importo così determinato va applicata la riduzione del 50% e la successiva maggiorazione del 20% prevista dal Decreto Ministeriale del 12 marzo 2020.
IN CASO DI EVENTUALI UNITA’ LOCALI: all’importo determinato sulla base del fatturato bisogna aggiungere un diritto per ciascuna Unità Locale o sede secondaria pari al 20% del tributo dovuto per la sede legale fino ad un massimo dell’importo base del primo scaglione di fatturato.
☛ Imprese iscritte nella sezione Ordinaria tenute al pagamento in base al fatturato
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Scaglioni di fatturato
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TABELLA PER SCAGLIONI ED ALIQUOTE DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO
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– Società in nome collettivo– Società in accomandita semplice
– Società di capitali
– Società cooperative
– Società di mutuo soccorso
– Consorzi con attività esterna
– Enti economici pubblici e privati
– Aziende speciali e consorzi previsti dalla L. 267/2000
· GEIE – Gruppo Europeo di Interesse Economico
· altre imprese iscritte nella sez ordinaria
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Da Euro
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Ad Euro
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Aliquote %
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0
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100.000
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€ 200 (misura fissa)
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Oltre 100.000
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250.000
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0,015%
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Oltre 250.000
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500.000
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0,013%
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Oltre 500.000
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1.000.000
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0,010%
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Oltre 1.000.000
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10.000.000
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0,009%
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Oltre 10.000.000
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35.000.000
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0,005%
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Oltre 35.000.000
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50.000.000
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0,003%
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Oltre 50.000.000
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0,001(fino ad un massimo di € 40.000)
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I criteri di arrotondamento degli importi da versare sono quelli stabiliti dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03.03.2009.
Le imprese che si iscrivono in corso d'anno (nuove iscrizioni), oppure che aprono nuove unità locali, dovranno versare gli importi sopraindicati al momento della domanda di iscrizione (tramite ComUnica) oppure con modello F24 nei trenta giorni successivi.
DIRITTO ANNUALE 2021: ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PER IL VERSAMENTO AL 15 SETTEMBRE
Si rende noto che il cosiddetto decreto Sostegni bis ha disposto la proroga dei termini al 15 settembre 2021 dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e IVA, in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto 2021.
La nuova scadenza, che si applica anche al diritto annuale dovuto alla C.C.I.A.A., riguarda i titolari di partita IVA soggetti a ISA, nonché i contribuenti che applicano il regime forfettario. La legge di conversione del decreto Sostegni bis non prevede tuttavia la possibilità di differimento ai 30 giorni successivi con maggiorazione dello 0,40 per cento.
Nota MISE del 28 07 2021 relativa alla Proroga versamenti
ULTERIORE PROROGA PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2021 PER I CONTRIBUENTI INTERESSATI DALL'APPLICAZIONE DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA' (ISA)
E' stata prorogata al 15 settembre 2021 dal decreto Sostegni bis* (come da Nota MiSe ) la scadenza del pagamento del Diritto Annuale 2021 per i contribuenti interessati all’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), ivi compresi i soggetti REA eventualmente rientranti in tale fattispecie, in scadenza il 20 luglio 2021.
La nuova scadenza, che si applica anche al diritto annuale dovuto alla C.C.I.A.A., riguarda i titolari di partita IVA soggetti a ISA, nonché i contribuenti che applicano il regime forfettario. La legge di conversione del decreto Sostegni bis non prevede tuttavia la possibilità di differimento ai 30 giorni successivi con maggiorazione dello 0,40 per cento.
PROROGA PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2021 PER I CONTRIBUENTI INTERESSATI DALL'APPLICAZIONE DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA' (ISA)
E' stata prorogata al 20 luglio 2021 la scadenza del pagamento del Diritto Annuale 2021 per i contribuenti interessati all’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), ivi compresi i soggetti REA eventualmente rientranti in tale fattispecie.
E' stato ufficializzato lo slittamento dal 30 giugno 2021 al 20 luglio 2021 (20 Agosto con lo 0,40%,) del pagamento del saldo imposte 2020 e primo acconto 2021, pertanto anche il versamento del diritto annuale 2021 segue tale differimento, di cui alla nota MISE del 2 luglio 2021.
Si ricorda che, per i contribuenti non soggetti agli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA), i termini del versamento del diritto annuale rimangono fissati al 30 giugno o 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.
Data di pubblicazione: 2 febbraio 2021
Ultimo aggiornamento: 23 febbraio 2022
CAMERA DI COMMERCIO DI TERAMO
PROROGA DIRITTO ANNUALE 2020 PER I SOGGETTI A CUI SI APPLICANO GLI INDICI sintetici di affidabilita' (isa)Tra le misure a sostegno e rilancio dell'economia, finalizzate a supportare la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020, è stabilita una proroga dei versamenti da dichiarazione per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 98 bis D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito in Legge 13 ottobre 2020, n. 126). Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 9.11.2020 ha fornito chiarimenti.
PROROGA TERMINI DI VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE 2020 PER I CONTRIBUENTI INTERESSATI ALL'APPLICAZIONE DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA' (ISA) E I FORFETARI
Per tener conto dell’impatto dell’emergenza COVID-19 sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e, conseguentemente, sull’operatività dei loro intermediari, è stato emanato il DPCM 27 giugno 2020, recepito dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 160731 del 9.7.2020 , che proroga il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.
Il termine di versamento in scadenza il 30 giugno sarà prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi.
COMUNICAZIONI INGANNEVOLI RIGUARDANTI IL DIRITTO ANNUALE
Sono pervenute da più parti segnalazioni di numerose comunicazioni ingannevoli, inviate via posta elettronica certificata ad imprese e ad altri soggetti, con riferimenti alle Camere di Commercio e al versamento del diritto annuale 2020.
Tali comunicazioni non hanno avuto origine dalle procedure di gestione del diritto annuale: la loro finalitàé, probabilmente, da ricondurre ad un link malevolo contenuto nella comunicazione.
Si richiede di prestare la massima attenzione e di contattare l'Ufficio del Diritto Annuale ai seguenti numeri:
0861.335204 - 335263
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Riferimenti e contatti
Via Francesco Savini, 53, Teramo, Teramo, 64100, Abruzzo, Italia Telefono: 0861335263 - 0861335204 - 335215
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Domande frequenti
Si paga una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria, pari ad un ottavo ed un quinto della sanzione minima irrogabile rispettivamente nel caso di ravvedimento breve e lungo, senza l’aggravio di ulteriori oneri legati alla riscossione coattiva.
Il ravvedimento correttamente eseguito ha efficacia sanante della violazione che non concorrerà quindi a determinare i precedenti fiscali del contribuente.
Valida per
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Il tasso di interesse legale che dal 1° gennaio 2018 è pari allo 0,30% annuo.
Valida per
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Il ravvedimento in materia di diritto camerale è disciplinato dall’art. 6 del D.M. n. 54/2005, mai modificato.
In base a tale norma nel caso di ravvedimento breve la sanzione ridotta è pari al 3,75% del diritto dovuto, nel caso di ravvedimento lungo la sanzione ridotta è pari al 6% del diritto dovuto.
Valida per
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Il ravvedimento breve può essere effettuato entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento, il ravvedimento lungo può essere effettuato entro e non oltre un anno dalla scadenza del pagamento.
Valida per
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