PROROGA DIRITTO ANNUALE 2020 PER I SOGGETTI A CUI SI APPLICANO GLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA' (ISA)Tra le misure a sostegno e rilancio dell'economia, finalizzate a supportare la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020, è stabilita una proroga dei versamenti da dichiarazione per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 98 bis D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito in Legge 13 ottobre 2020, n. 126). Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 9.11.2020 ha fornito chiarimenti.
PROROGA TERMINI DI VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE 2020 PER I CONTRIBUENTI INTERESSATI ALL'APPLICAZIONE DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA' (ISA) E I FORFETARI
Per tener conto dell’impatto dell’emergenza COVID-19 sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e, conseguentemente, sull’operatività dei loro intermediari, è stato emanato il DPCM 27 giugno 2020, recepito dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 160731 del 9.7.2020 , che proroga il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.
Il termine di versamento in scadenza il 30 giugno sarà prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi.
Scadenza per le iscrizioni in corso d'anno
Le nuove imprese, unità locali e soggetti R.E.A. iscritti nel 2020 pagano al momento del deposito della domanda (tramite ComUnica, con addebito su conto prepagato); altrimenti dovranno provvedere al versamento con modello F24 nei trenta giorni successivi.
Si ricorda che tutti i soggetti iscritti per trasferimento di sede da altra provincia non devono versare al momento dell'iscrizione, ma dovranno provvedere al versamento, alla scadenza ordinaria, alla Camera in cui erano iscritti all'1/1 dell'anno di riferimento (oppure, se trasferiti durante il primo anno di vita, avranno già pagato al momento dell'iscrizione all'altra Camera).
Società con proroga di bilancio e/o esercizio non coincidente con l'anno solare
Il termine di scadenza del pagamento del diritto annuale di tutte le imprese iscritte deve avvenire entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte (art. 17 del D.P.R. 7.12.2001, n. 435: "il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive é effettuato entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa".
Nel caso in cui la società usufruisca della proroga di approvazione del bilancio e/o chiuda l'esercizio in una data diversa dal 31/12, il diritto annuale dovrà essere versato rispettando sempre il criterio generale della scadenza del primo acconto delle imposte (articolo 17 D.P.R. 7.12.2001 n. 435):
- per le persone giuridiche, sia con un periodo di imposta coincidente con l'anno solare o non coincidente con l'anno solare (esercizio a cavallo), che approvano il bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, il pagamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
- per le società che in base a disposizione di legge approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi, il pagamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
- nel caso indicato al punto precedente, se il bilancio non è approvato entro il termine stabilito, il pagamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
L'anno di riferimento da indicare nel modello F24 (solo nel caso di esercizio che non si chiuda al 31/12) coincide con quello del giorno di chiusura dell'esercizio cui il versamento si riferisce (mentre, se l'esercizio è solare, si versa indicando l'anno successivo):
- 1º esempio: esercizio chiuso il 30/04/2020; versamento del diritto 2020 entro il 31/10/2020.
- 2º esempio: esercizio chiuso il 30/09/2020: versamento del diritto 2020 entro il 31/03/2021
- 3º esempio: esercizio chiuso il 31/12/2020: versamento del diritto 2020 entro il 30/06/2020.
È sempre possibile effettuare il pagamento negli ulteriori 30 giorni successivi, maggiorando gli importi dovuti dello 0,40% (anche in caso di versamento in compensazione con altri tributi).
Nel caso di passaggio da esercizio coincidente con l'anno solare a infrannuale o viceversa , si applicheranno le consuete regole: ovvero in base al fatturato dichiarato sul modello IRAP anno (n) redditi (n-1) si pagherà il diritto annuale con indicazione dell'anno (n) . Se, a causa di tale passaggio, lo stesso modello IRAP anno (n) redditi (n-1) viene utilizzato per due esercizi consecutivi, in occasione della seconda di tali dichiarazioni si procederà a una rideterminazione complessiva del tributo dovuto alla Camera di Commercio per l'anno (n): ciò proprio per il carattere "annuale" del tributo.
Nel caso invece di società con esercizio prolungato (ovvero che al momento della costituzione decidano di adottare un esercizio di durata superiore ai 12 mesi), tali soggetti verseranno il diritto dovuto al momento dell'iscrizione, e l'anno successivo - quando il primo esercizio ancora non è terminato - effettueranno di nuovo il versamento per la classe minima di fatturato al momento dell'esazione con scadenza ordinaria. Ciò, di nuovo, per il carattere "annuale" del tributo. Si veda, a proposito, la circolare MAP n. 555358 del 25.7.2003.
PROROGATO IL TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE 2019
L'articolo 12, quinquies, comma 3, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58 ha prorogato al 30 settembre 2019 i termini dei versamenti che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019.
TERMINI DI SCADENZA PER IL VERSAMENTO (imprese e U.L. già iscritte all' 1.1.2017)
Per tutti i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale, salvo le nuove iscrizioni in corso d'anno , si rende noto che sono stati modificati i termini di versamento del diritto annuale con D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 7-quater, comma 19, convertito con modificazioni nella legge 1° dicembre 2016, n. 225.
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Ultimo aggiornamento: 2 febbraio 2021