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Soggetti obbligati

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Soggetti obbligati

SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO

Le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) sono tenuti al pagamento del diritto annuale previsto dall'art. 18 della legge 580/1993.
Il diritto annuale è dovuto alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale (territorio provinciale) è ubicata la sede dell'impresa individuale o della società, associazione o fondazione; nonché le eventuali sedi secondarie e unità locali.
Le imprese che hanno unità locali o sedi secondarie situate in province diverse da quella di ubicazione della sede dovranno pagare un diritto a ciascuna delle Camere di Commercio competenti per territorio.
Allo stesso modo, le imprese con sede legale all'estero dovranno pagare un diritto per ogni unità locale o sede secondaria alla Camera di appartenenza.
Le associazioni, fondazioni, e in generale i soggetti iscritti solo al R.E.A., non pagano somme aggiuntive per le loro eventuali unità locali.

Sono tenuti al pagamento del diritto annuale: le imprese individuali, le società di persone e di capitali, i consorzi, gli imprenditori agricoli e coltivatori diretti, le unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero, i soggetti iscritti al R.E.A.
I suddetti soggetti sono tenuti al pagamento del diritto annuale se e in quanto:

  • risultino iscritti nel Registro delle Imprese o nel R.E.A. al primo gennaio dell'anno di riferimento;
  • si siano iscritti nel Registro delle Imprese o nel R.E.A. nel corso dell'anno di riferimento.

Il diritto annuale è dovuto per anno solare, ciò significa che l'impresa (o soggetto R.E.A.) che si è cancellata nel corso dell'anno è comunque tenuta a pagare l'intero importo, senza possibilità di frazionamento dello stesso in relazione ai mesi in cui è stata effettivamente iscritta.

 

SOGGETTI NON TENUTI AL PAGAMENTO

Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale, ai sensi del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359 (pubblicato sulla G.U. del 02.10.2001):

  • le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o liquidazione coatta amministrativa entro il 31.12 dell'anno precedente, tranne i casi in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa;
  • le imprese individuali cessate entro il 31.12 dell'anno precedente, a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento;
  • le società che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31.12 dell'anno precedente, a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento;
  • le società cooperative per le quali sia stato disposto lo scioglimento d'ufficio (art. 2544 c.c., art. 2545-septiesdecies dall'1.1.2004) entro il 31.12 dell'anno precedente.

Casi particolari:

  • E' da notare che le cause di esonero sono solo quelle tassativamente indicate nell'articolo 4 del D.M. 359/2001 elencate precedentemente.
  • Quindi lo stato di liquidazione, inattività o sospensione dell'attività, non costituiscono causa di esonero dal versamento del diritto annuale. Lo stesso vale per le imprese in concordato preventivo. Per il caso di amministrazione straordinaria, la circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 546959 del 2004 ha stabilito che in tale caso il versamento del diritto annuale è dovuto, almeno fino a quando viene autorizzato l'esercizio dell'impresa.
  • Imprenditori individuali deceduti : la circolare MAP 3520/C (articolo 9) stabilisce che l'ultimo anno in cui si è obbligati al versamento corrisponde all'anno di decesso del titolare. Il pagamento, secondo le norme generali, è a carico degli eredi.
  • Eventi eccezionali: le agevolazioni in materia tributaria disposte con legge in occasione di eventi o situazioni di carattere eccezionale si applicano anche al diritto annuale.
  • START-UP INNOVATIVE: si tratta di imprese che hanno come oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. I soggetti che possiedono tutti i requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere da a) a h), del D.L. 179 del 18.10.2012 (convertito in L. 221 del 17.12.2012), e che hanno ottenuto l'iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese, hanno diritto all'esenzione dal pagamento del diritto annuale per un periodo da due a quattro anni (articolo 25, comma 3, e articolo 26, comma 8, del D.L. citato). Per informazioni: http://startup.registroimprese.it.

Riferimenti normativi

LEGGE 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i.

Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. (GU n.7 del 11-1-1994 - Suppl. Ordinario n. 6 )
note: Entrata in vigore della legge: 26-1-1994

DECRETO 11 maggio 2001, n. 359

Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. (GU n.229 del 2-10-2001 )

Riferimenti e contatti

Diritto annuale
Via Francesco Savini, 53, Teramo, Teramo, 64100, Abruzzo, Italia
Struttura di appartenenza: Registro Imprese
Telefono: 0861335263 - 0861335204 - 335215

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