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Sanzioni e cartelle di pagamento

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Sanzioni e cartelle di pagamento
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mancato o tardato pagamento

Tutte le imprese che hanno commesso una violazione, ovvero che:

  • hanno omesso del tutto il versamento;
  • hanno effettuato un versamento incompleto (compresa l'ipotesi del mancato versamento degli interessi corrispettivi per i pagamenti effettuati entro trenta giorni dal termine di scadenza);
  • hanno effettuato un versamento in ritardo

sono da considerarsi soggette a una sanzione amministrativa (art. 18 L. 580/1993, D.Lgs. 472/1997, decreto ministeriale 27.1.2005 n. 54, Regolamento Camerale adottato con delibera di Consiglio n. 12 del 2005, e successive modifiche). Questa viene irrogata tramite emissione di un ruolo, ovvero tramite cartelle di pagamento per il recupero dei diritti dovuti.

Se però la violazione viene regolarizzata entro un anno dalla scadenza, è possibile evitare l'irrogazione della sanzione, versando l'importo del tributo e le somme a titolo di ravvedimento.

Inoltre, dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, le imprese che non hanno ancora provveduto al pagamento, del tutto o in parte, non possono ottenere la certificazione da parte del Registro delle Imprese (art. 24, comma 35, legge 449/1997). Le imprese inadempienti riguardo al diritto annuale non possono infine avere accesso ai contributi camerali.

 

Regolarizzazione diritto annuale degli anni precedenti

Per le imprese che non avessero ancora versato il diritto annuale dell'anno 2016 o degli anni precedenti si fa presente che:

  • per tutti gli anni fino al 2016 compreso è stato emesso il ruolo; le relative cartelle di pagamento sono state notificate alle imprese comprensive dell'eventuale quota di tributo non versato, di interessi e della sanzione. Si invita pertanto a non effettuare versamenti con il modello F24 per tali annualità.
     
  • i diritti annuali dal 2017 in poi devono essere versati mediante modello F24, sezione IMU e altri tributi locali, indicando come codice Ente la sigla automobilistica (es. Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia = AQ), il codice tributo 3850, e l'anno di riferimento del tributo omesso. Se non è trascorso più di un anno dalla violazione (ovvero dall'ultimo giorno utile per pagare senza ritardo) è possibile effettuare il ravvedimento.

È sempre opportuno, per le imprese che desiderano regolarizzare, contattare l' Ufficio Diritto Annuale .

 

 

Cartelle di pagamento: calcolo di sanzione e interessi

Alle imprese che abbiano commesso una violazione relativa al diritto annuale, e che non abbiano effettuato il ravvedimento, sarà irrogata una sanzione con iscrizione a ruolo e successiva notifica di cartella di pagamento. Le violazioni possono essere :

  • versamento omesso;
  • versamento incompleto;
  • versamento in ritardo (limitatamente alle nuove iscrizioni).

Con la cartella di pagamento viene richiesto quanto dovuto per l'eventuale tributo non versato, gli interessi legali, nonché la sanzione amministrativa tributaria (ai sensi del D.M. 54/2005 e del Regolamento Camerale n. 6 del 27.7.2005 e successive modifiche e integrazioni).

In caso di versamenti omessi o effettuati oltre il termine entro il quale è possibile versare il diritto annuale maggiorato dell'interesse corrispettivo (trenta gironi oltre la scadenza ordinaria) la sanzione è pari al 30% del diritto dovuto oltre alle eventuali maggiorazioni previste dal regolamento camerale;

in caso di versamenti incompleti la sanzione è pari al 30% del diritto non pagato.
 

Per quanto riguarda il calcolo della sanzione, bisogna individuare la data di pagamento delle eventuali somme versate. Le somme versate entro la prima scadenza (corrispondente in genere al 16 giugno) non sono soggette a sanzione: ovvero, se il pagamento è incompleto, si applica la percentuale di sanzione solo sul residuo non versato. Le somme versate entro la seconda scadenza (ovvero il 16 luglio) sono invece considerate regolari solo se è stato integralmente pagato il tributo dovuto più lo 0,40%, altrimenti ai sensi del D.M. 54/2005 sono considerate "versamento tardivo" (ritardo inferiore o uguale a 30 giorni). Tutto quanto versato con oltre 30 giorni di ritardo rientra nella stessa categoria di sanzione dei versamenti omessi. Individuate le date di versamento, la sanzione si calcola con le seguenti percentuali:

  • del 10% per il diritto versato con ritardo inferiore o uguale a 30 giorni;
  • dal 30% al 100% per il diritto non versato (in tutto o in parte) oppure versato con ritardo superiore a 30 giorni.

È possibile che la sanzione presente in cartella esattoriale sia più bassa di quella che risulterebbe dal precedente calcolo.

Innanzitutto, per le violazioni degli anni fino al 2002 compreso, in applicazione del principio del "favor rei" (violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del DM 54/2005 - articolo 3 comma 3 D.Lgs. 472/1997), la Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia ha stabilito di irrogare la sanzione sempre al 10%.

Poi, quando ricorrono i presupposti, viene applicato il principio delle "violazioni continuate" (si veda l'articolo 6 del Regolamento Camerale): quando un contribuente commette violazioni su più anni, senza ricevere alcuna notifica di violazione relativa al diritto annuale, ha diritto a che la sanzione complessivamente irrogata (somma delle sanzioni dei singoli anni) non sia superiore alla più alta fra esse, calcolata in base alle regole precedenti, aumentata del 200%.

Il calcolo degli interessi viene effettuato al tasso di interesse legale tempo per tempo vigente (articolo 1284 Codice Civile), con calcolo in giorni e divisore 36500, con il periodo individuato partendo dalla scadenza del versamento e:

  • fino alla data effettiva di versamento per i pagamenti in ritardo;
  • fino alla data di consegna dei ruoli all'Agente della Riscossione, per i tributi omessi in tutto o in parte.

Per informazioni più dettagliate sul contenuto della cartella esattoriale si veda la sezione qui sotto. Per i riferimenti normativi si seguano invece i seguenti link:

 

 

Cartelle DI PAGAMENTO: guida alla lettura

La cartella di pagamento viene emessa dall'Agenzia Entrate Riscossione.  Viene inviata al titolare dell'impresa individuale all'indirizzo della sua residenza anagrafica, e alle società all'indirizzo della sede legale. Per le società di persone può anche essere notificata a tutti i soci (esclusi accomandanti nelle sas), oltre al liquidatore, fermo restando che dovrà essere pagata da uno solo di questi soggetti.

Nella prima pagina in alto si trova la copia a ricalco del verbale di notifica: a partire dalla data indicata in tale verbale, il contribuente ha 60 giorni di tempo per procedere al pagamento delle somme indicate. (Per le cartelle notificate tramite posta, la data potrebbe essere indicata sulla busta).

Sempre nella prima pagina si trova l'intestazione della cartella, comprendente i dati anagrafici del contribuente (comprensivi del codice fiscale) e un'indicazione sommaria degli importi iscritti a ruolo e degli Enti destinatari delle somme indicate. Nell'intestazione è indicato anche qual è l'Agente della Riscossione (ambito provinciale) a cui è stato affidato l'incarico di esigere le somme dovute.

Dopo la riforma della riscossione coattiva (si vedano i decreti legislativi n. 37, 46 e 112 del 1999), l'Agente della Riscossione (un tempo chiamato "Concessionario") competente è quello della provincia in cui - negli archivi dell'Anagrafe Tributaria - si trova la residenza dell'imprenditore individuale ovvero la sede principale dell'impresa societaria. Inoltre viene emessa un'unica cartella per tutti i codici tributo a carico del soggetto, per cui oltre al diritto annuale possono essere presenti somme dovute ad altri Enti impositori, oppure possono coesistere importi dovuti a Camere di Commercio diverse.

Esemplificando, un imprenditore individuale iscritto alla CCIAA del Gran Sasso d'Italia  (perché in tale provincia svolge la sua attività), ma residente a Roma, e che non abbia versato il diritto annuale, riceverà una cartella dall'Agente della Riscossione per la provincia di Roma, fermo restando che i relativi importi da versare sono destinati alla Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia.

Seguono due sezioni che indicano più analiticamente le somme dovute e le relative motivazioni: il "Dettaglio degli addebiti" e i "Dati a uso degli uffici". In entrambe è riportato il numero REA dell'impresa iscritta a ruolo, di cui si prega di prendere nota prima di richiedere informazioni telefoniche alla CCIAA.

Nel "Dettaglio degli addebiti" è presente un riquadro per ogni Ente impositore (es. Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia, Ufficio Diritto Annuale) con la successiva indicazione - tre righe di descrizione - delle motivazioni della sanzione e iscrizione a ruolo.


Seguono i singoli tributi iscritti a ruolo, i cui codici si possono consultare con più dettaglio nella sezione "Dati a uso degli uffici":

  • il codice 961 si riferisce al diritto annuale in base a come era stato emesso sul bollettino (annualità fino al 2000) o calcolato come differenza tra quanto era dovuto dall'impresa e quanto è stato effettivamente versato con modello F24 (annualità dal 2001 in poi). A fianco del codice "961", è indicato l'anno di competenza a cui si riferisce.
     
  • il codice 962 si riferisce alla mora per tardato pagamento (annualità fino al 2000, pari al 2% per ogni mese di ritardo) o alla sanzione per omesso o tardivo versamento (dal 2001 in poi).
     
  • il codice 992 si riferisce agli interessi legali sulle somme non versate entro i termini di legge ed è calcolato dalla scadenza dell'annualità di riferimento alla data di effettivo versamento, oppure fino alla data di consegna dei ruoli all'Agente della Riscossione se trattasi di importi ancora non regolarizzati. Il tasso di interesse legale è pari al 3,5% (per il 2001), 3% (per gli anni 2002 e 2003), 2,5% (dal 2004 al 2007), 3% (per gli anni 2008 e 2009), 1% (per l'anno 2010), 1,5% (per l'anno 2011), 2,5% (per gli anni 2012 e 2013), 1% (dal 2014 in poi).
     
  • Se sono presenti righe con i codici tributo 5062, 5063, 5064, 5065, 5076, queste non si riferiscono al diritto annuale, bensì all'Ufficio Sanzioni (ex-UPICA) della Camera di commercio, per cui in tal caso si prega di rivolgersi a tale ufficio.

Dopo il dettaglio degli importi, la cartella riporta varie informazioni per il pagamento e le istruzioni per l'eventuale ricorso o annullamento in autotutela, per le quali si rinvia alle sezioni seguenti.

 

Cartelle esattoriali: guida al pagamento

Si fa presente che, nel caso di cartella emessa per una società e notificata a più di un soggetto (es. ai soci delle snc, agli accomandatari delle sas, ai liquidatori), deve essere effettuato un solo versamento in quanto trattasi della stessa cartella. Ciò si vede dal numero cartella che è unico tranne le tre cifre dopo la barra, che si riferiscono ai soci coobbligati es.
108 - 2006 - 99999999 99          è la cartella notificata alla società
108 - 2006 - 99999999 99 / 001 per il primo socio
108 - 2006 - 99999999 99 / 002 per il secondo, ecc.

Gli importi da versare sono diversi a seconda che il pagamento venga effettuato entro 60 giorni dalla notifica, oppure successivamente:

  • se il pagamento avviene entro 60 giorni, si devono versare i tributi a ruolo, il 4,65% di compenso di riscossione e le spese di notifica;
     
  • se il pagamento avviene dopo 60 giorni dalla notifica, si devono versare, oltre ai tributi a ruolo e alle spese di notifica, anche l'intero compenso esattoriale (nella misura dell' 8 o 9% a seconda dell'anno di emissione della cartella), gli interessi di mora e il rimborso delle spese per eventuali procedure esecutive. Non dovrà essere utilizzato il bollettino premarcato allegato alla cartella; il pagamento dovrà essere effettuato presso l'Agente della Riscossione.

Sono in corso di attivazione, da parte dell'Agenzia Entrate Riscossione, nuove modalità di pagamento delle cartelle esattoriali: presso i tabaccai che dispongono dell'apposito terminale, oppure on line con carta di credito o con generazione di numero RAV.

 

 

Cartelle esattoriali: richiesta di riesame in autotutela

In tutti i casi in cui il contribuente si veda recapitare una cartella esattoriale, comprendente anche codici tributo 961, 962 e/o 992 (diritto annuale), di cui ritiene non dovuto il pagamento, potrà richiedere informazioni all'Ufficio Diritto Annuale, dopo aver preso nota del numero REA presente nella sezione "Dettaglio degli addebiti" oppure "Dati a uso degli uffici" (escluse le cartelle emesse per violazioni sui vecchi bollettini).


Se il contribuente ritiene che la cartella sia - in tutto o in parte - palesemente illegittima o infondata (ad esempio, perché ha regolarmente effettuato il pagamento che gli viene contestato), può presentare richiesta di riesame in autotutela, al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale della medesima senza bisogno di ricorrere ad organi giurisdizionali.

La presentazione di memorie difensive in sede di autotutela, comunque, non interrompe né sospende il termine per la proposizione dell'eventuale ricorso di fronte alla Commissione Tributaria, ed è sempre possibile anche dopo che è trascorso il termine medesimo.

La domanda di riesame in autotutela dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modulo (compilabile anche online) e ad essa dovranno essere allegate le copie ben leggibili della cartella notificata, di eventuali modelli F24 di avvenuto pagamento con codice tributo 3850 (diritto annuale) e di un documento di identità del richiedente.

 

Si ricorda che non costituiscono causa di esonero dal versamento - e quindi motivi validi per richiedere l'annullamento della cartella - la liquidazione o inattività dell'impresa in forma societaria, o la cessazione dell'attività dell'impresa individuale, se non è stata tempestivamente richiesta la cancellazione dal Registro delle Imprese (si consulti la pagina "Soggetti obbligati").

 

 

Cartelle esattoriali: richiesta di rateazione

Di regola, la cartella esattoriale relativa al diritto annuale deve essere versata in unica soluzione, entro il 60° giorno dalla notifica. Nel caso di contribuenti in situazione di oggettiva e dimostrabile difficoltà finanziaria, può essere richiesta la rateizzazione dell'importo dovuto all'Agente della Riscossione.

 

 

Definizione agevolata delle cartelle esattoriali ("rottamazione cartelle 2017")
La definizione agevolata delle cartelle di pagamento prevista dall'art.6 del Decreto Legge n. 193/2016 convertito con modifiche nella Legge n. 225/2016 in vigore dal 3/12/2016 (c.d."rottamazione delle cartelle")  si applica anche ai ruoli emessi dalle Camere di Commercio consegnati all'Agente della Riscossione per la riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2016.
 
Chi intende aderire vedrà pertanto azzerate le sanzioni e gli interessi di mora (nel caso di cartelle di pagamento già scadute) sia con riferimento alle cartelle già notificate che a quelle in corso di notifica potendo così corrispondere il solo importo dei diritti (totalmente o parzialmente omessi) e dei relativi interessi già iscritti a ruolo.
 
Entro lo scorso 28 febbraio 2017 l'Agente della Riscossione ha informato tutti i contribuenti di eventuali cartelle di pagamento che non risultavano notificate alla data del 31/12/2016 per cui comunque è possibile accedere alla procedura di definizione agevolata (per la Camera di commercio di Teramo l'ultimo ruolo che può essere oggetto della definizione agevolata è quello emesso lo scorso 25/12/2016).
 
La domanda di adesione dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2017 direttamente all'Agenzia Entrate Riscossione con le modalità previste dalle disposizioni compilando l'apposito modello DA1 "Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata" disponibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it e presso tutti gli sportelli dell'Agenzia Entrate Riscossione.

Il contribuente potrà scegliere di pagare in unica soluzione (entro luglio 2017) oppure in rate fino a un massimo di cinque (sino a tre rate nel 2017 - per un importo pari al 70% del dovuto - e massimo due rate nel 2018 – per il residuo importo del 30%- ).

Nel caso di giudizi pendenti sui ruoli di cui si richiede la definizione agevolate il contribuente assume l'impegno di rinunciare agli stessi.
 
Entro il 31 maggio 2017 l'Agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la domanda di adesione alla definizione agevolata: a) l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione b) l'importo delle singole rate ed il giorno e mese di scadenza di ciascuna di esse.
 
Si ricorda che il rispetto dei pagamenti e delle scadenze indicate è assolutamente necessario per non decadere dal beneficio della definizione agevolata.
 
Per ogni informazioni sui carichi di ruolo emessi dalla Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia l'ufficio Diritto Annuale (tel. 0861.335263-335215)  resta a completa disposizione in merito, mentre per informazioni dettagliate sulla procedura di definizione agevolata ci si dovrà rivolgere direttamente all'Agente della Riscossione.
 
 
 
 
Ultimo aggiornamento: 2 febbraio 2021

Riferimenti e contatti

Diritto annuale
Via Francesco Savini, 53, Teramo, Teramo, 64100, Abruzzo, Italia
Struttura di appartenenza: Registro Imprese
Telefono: 0861335263 - 0861335204 - 335215

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