CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA
RAVVEDIMENTO OPEROSO DIRITTO ANNUALE 2021 - SOLLECITO
La Camera di Commercio informa le imprese che non risultano in regola con il versamento del diritto annuale 2021 che possono provvedere a regolarizzare la posizione utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso.
Il diritto annuale è dovuto dalle imprese iscritte al Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 18 della legge 29.12.1993, n. 580 e successive modifiche, entro il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi per le imprese già iscritte, mentre le imprese iscritte nel 2020 erano tenute al versamento nel termine, perentorio, di trenta giorni dalla domanda di iscrizione. La scadenza del versamento per il 2020 era pertanto, per le imprese già iscritte, il 30 Giugno 2021 (15 settembre per i soggetti interessati agli I.S.A.).
Per ovviare a tale inadempienza, ricordiamo l’utilizzo dell'istituto del ravvedimento operoso, previsto dall'articolo 13 del D.lgs. 472/97, che consente al contribuente di sanare, entro un anno dalla scadenza del versamento, le violazioni commesse mediante il pagamento di una sanzione ridotta di 1/5 rispetto a quella ordinaria del 30%.
In tal caso il modello F24 dovrà essere compilato come sotto specificato:
Si ricorda inoltre che, ai sensi del comma 35 dell’art. 24 della Legge 449/1997, l’avvenuto versamento del diritto annuale è condizione per il rilascio delle certificazioni da parte dell’Ufficio del Registro Imprese.
Per qualsiasi informazione l’utenza può rivolgersi agli uffici del diritto annuale della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia.
Indirizzo mail: diritto.annuale@gransasso.camcom.it
Recapiti telefonici:
- sede di Teramo: tel. 0861/335263
- sede dell'Aquila: tel.: 0861/667246
Ultimo aggiornamento: 26 ottobre 2021
CAMERA DI COMMERCIO DI TERAMO
Invariato il ravvedimento operoso
Il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), con nota n. 45640 del 17.2.2020, ha comunicato di mantenere a percentuale del ravvedimento operoso al 6% (1/5 del minimo=30%)
Nota MiSE
Ravvedimento e blocco della certificazione
A partire dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, alle imprese non in regola con il diritto annuale non può essere rilasciata la certificazione camerale (articolo 24, comma 35, della legge n. 449 del 27.12.1997).
Se non è trascorso più di un anno dalla violazione (ovvero dall'ultimo giorno utile per pagare senza ritardo), l'impresa può - oltre a versare il tributo mancante per sbloccare il certificato - provvedere anche a versare gli importi a titolo di sanzione e interessi per ravvedimento, in modo da non ricevere più alcuna sanzione per quell'anno di competenza.
Ravvedimento diritto annuale 2020
La Camera di Commercio informa le imprese che non risultano in regola con il versamento del diritto annuale 2020 che possono provvedere a regolarizzare la posizione utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso.
Il diritto annuale è dovuto dalle imprese iscritte al Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 18 della legge 29.12.1993, n. 580 e successive modifiche, entro il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi per le imprese già iscritte, mentre le imprese iscritte nel 2020 sono tenute al versamento nel termine, perentorio, di trenta giorni dalla domanda di iscrizione. La scadenza del versamento per il 2020 era pertanto, per le imprese già iscritte, il 30 giugno 2020, mentre per i soggetti interessati dagli indici di affidabilità fiscale (ISA) la scadenza é stata prorogata al 20 luglio 2020.
Per ovviare a tale inadempienza, ricordiamo l’utilizzo dell'istituto del ravvedimento operoso, previsto dall'articolo 13 del D.lgs. 472/97, che consente al contribuente di sanare, entro un anno dalla scadenza del versamento, le violazioni commesse mediante il pagamento di una sanzione ridotta di 1/5 rispetto a quella ordinaria del 30%.
In tal caso il modello F24 dovrà essere compilato come sotto specificato:
Ricordiamo inoltre che, ai sensi del comma 35 dell’art. 24 della Legge 449/1997, l’avvenuto versamento del diritto annuale è condizione per il rilascio delle certificazioni da parte dell’Ufficio del Registro Imprese.
Ravvedimento su diritto annuale dovuto per nuove iscrizioni
Per vedere se l'impresa può effettuare ravvedimento bisognerà individuare la scadenza del versamento, sommando 30 giorni alla data di protocollazione della domanda di iscrizione di nuova impresa e/o unità locale. Sarà possibile effettuare il ravvedimento entro 1 anno (articolo 13 del D.Lgs. 18.12.1997 n. 472) dalla data di scadenza così calcolata. Versando contestualmente l'esatto importo dei tributi dovuti e delle somme a titolo di ravvedimento (sanzione e interessi), si eviterà la successiva irrogazione di sanzione con cartella esattoriale.
Per effettuare il ravvedimento si dovranno utilizzare i tre codici predisposti dall'Agenzia delle Entrate (3850 = tributo, 3851 = interessi, 3852 = sanzione), e quindi compilare tre righe del modello F24, Sezione IMU e altri tributi locali, con codice ente TE; l'anno di riferimento da indicare sarà in tutte le righe quello di competenza del tributo. Si ricorda che i versamenti effettuati con cod. 3851 e 3852 non sono compensabili con altri tributi (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 115/E del 23.05.2003).
Si raccomanda di utilizzare la seguente modalità di calcolo solo per i ravvedimenti sul diritto annuale dovuto alla CCIAA del Gran Sasso d'Italia. Si invita inoltre a contattare sempre l'Ufficio Diritto Annuale prima di effettuare il ravvedimento.
Una volta individuata la scadenza per il versamento, ovvero il 30º giorno dopo la protocollazione della domanda, le tre righe del modello F24 dovranno essere compilate così come segue:
- (codice tributo 3850) il diritto dovuto;
- (codice tributo 3851) gli interessi calcolati sul diritto dovuto, per il numero di giorni intercorrenti dalla scadenza fino alla data effettiva del versamento. I giorni trascorsi sono soggetti al tasso di interesse dell' 1%; il divisore è 36500;
- (codice tributo 3852) la sanzione (sempre calcolata sul diritto dovuto), del 3,75% se il versamento avviene dal 1º al 30º giorno dalla scadenza, e del 6% se avviene a partire dal 31º giorno fino a un anno. Non si applica al diritto annuale il c.d. ravvedimento "mini" o "sprint" per i primi 15 giorni.
Trascorso un anno dalla scadenza prevista per il pagamento, non è più possibile effettuare il ravvedimento e si dovrà versare il solo diritto; la sanzione sarà successivamente irrogata dalla CCIAA.
RIFERIMENTI E CONTATTIDiritto annuale
Via Francesco Savini, 53, Teramo, Teramo, 64100, Abruzzo, Italia
Struttura di appartenenza: Registro Imprese
Telefono: 0861335263 - 0861335204 - 335215
Indirizzo email: diritto.annuale@gransasso.camcom.it
Ultimo aggiornamento: 11 giugno 2021