Compensazione diritto annuale
In caso di diritto annuale versato in eccedenza oppure non dovuto, per il contribuente, è più vantaggioso utilizzare la compensazione che chiedere il rimborso. Ciò in quanto:
- non ci sono costi (sui rimborsi ci sono le spese del bonifico );
- l'utilizzo del credito è immediato;
- consente anche di correggere errori, in casi limitati, sull'Ente destinatario delle somme (ovvero in caso di pagamento a CCIAA errata).
Per compensare il credito da diritto annuale, si utilizzerà la sezione "IMU e altri tributi locali", compilando una riga con gli stessi codici utilizzati a suo tempo per il versamento, ma indicando l'importo da compensare nell'apposita colonna "Importi a credito" ; il tutto in occasione del contemporaneo pagamento di altri tributi di importo uguale o superiore, dovuti anche nei confronti di altri Enti.
E' necessario contattare preventivamente la Camera di Commercio, anche per verificare la sussistenza di tutti i requisiti necessari e non correre il rischio di effettuare indebite compensazioni che sarebbero poi considerate come omessi versamenti e quindi sanzionate. In particolare si fa presente che:
- nel caso di pagamento a CCIAA errata (es. Pescara invece che L'Aquila o Teramo o viceversa), le Camere di Commercio potrebbero avere già provveduto d'ufficio al trasferimento delle somme: in questo caso, evidentemente, non si dovrà effettuare la compensazione;
- nel caso di presentazione di due modelli F24 identici a saldo zero (es. pagamento del diritto annuale con utilizzo di credito IVA), il diritto annuale è stato pagato due volte ma anche il credito erariale è stato utilizzato due volte. In genere, in questi casi, l'Agenzia delle Entrate predispone l'annullamento della delega doppia, previa rinuncia al credito del diritto annuale.
Non è possibile effettuare la compensazione quando:
- l'importo è stato pagato - al momento dell'iscrizione della sede o di una nuova unità locale - dal professionista (notaio, commercialista) con modalità diverse dal modello F24;
- nel caso di imprese cancellate, che non prevedano di effettuare più alcun versamento con modello F24;
- quando sono passati più di due anni dalla data di versamento (in quest'ultimo caso, non è più possibile neanche il rimborso: art. 17 comma 3 legge 488/1999).
Non è possibile compensare quanto versato per sanzione ,con il codice 3852, e quanto versato per interessi, con il codice 3851. In questi casi è necessario contattare l'Ufficio Tributi.
Rinuncia al credito da diritto annuale
Se il versamento eccedente del diritto annuale è stato effettuato con uno o più modelli a saldo zero in cui sono stati utilizzati crediti verso altri Enti, ad esempio crediti erariali, è possibile che tali crediti siano stati iscritti in compensazione sul modello F24 per un importo eccedente rispetto all'effettiva disponibilità.
Il caso più frequente è quello in cui è stato trasmesso due volte lo stesso identico modello a saldo zero. L'utilizzo del credito (ad esempio, credito IVA) in misura superiore alla disponibilità comporta per il contribuente una sanzione da parte dell'Agenzia delle Entrate. In tali casi il contribuente può chiedere all'Agenzia delle Entrate l'annullamento del modello erroneo, ma poiché questo contiene il diritto annuale, che è di competenza della Camera di Commercio, è necessario il nulla osta della Camera all'annullamento stesso.
Ovviamente, nel caso in cui per effetto di tale annullamento il diritto annuale dovesse risultare versato in misura incompleta, bisognerà procedere anche al reintegro della differenza. Si consiglia pertanto di prendere preventivamente contatti, anche telefonici, con l'Ufficio Diritto Annuale per l'esatta determinazione del tributo dovuto alla Camera di Commercio.
Rimborsi diritto annuale
La domanda di rimborso è l'unico mezzo per ottenere la restituzione di somme versate in eccesso a titolo di diritto annuale soltanto in caso di:
- soggetti cessati che non debbano effettuare più alcun versamento con F24;
- importi pagati dal professionista (notaio o commercialista) in fase di iscrizione di impresa e/o unità locale, con pratica telematica e modalità diverse da F24.
In tutti gli altri casi è senz'altro consigliabile ricorrere all'istituto della compensazione con il modello F24 (si veda la sezione precedente).
La domanda deve essere presentata all'Ufficio Diritto Annuale in carta libera, e sottoscritta con firma semplice, a pena di decadenza entro 24 mesi dalla data di pagamento (Legge 488/1999, articolo 17, comma 3). Dovrà essere utilizzato il modello disponibile presso l'Ufficio stesso oppure scaricabile dal link in fondo a questa pagina. Poiché si sono verificati in passato numerosi casi di domande contenenti errori formali nella compilazione del modello, oppure mancanti degli allegati previsti, si consiglia la presentazione a mano; nel caso di inoltro per posta, si prega di contattare preventivamente l'Ufficio stesso.
Ogni errore nella compilazione o nella presentazione degli allegati comporterà per l'Ufficio la necessità di richiedere a mezzo posta la regolarizzazione della domanda, con ulteriore allungamento dei tempi del procedimento e - nel caso di inerzia dell'impresa - anche la possibile scadenza dei termini con conseguente rifiuto del rimborso.
In particolare, nel caso di rimborso di importi versati dal professionista per pratiche di iscrizione al Registro Imprese di sedi e/o unità locali, il modello dovrà essere compilato come segue:
- il richiedente il rimborso sarà il notaio o commercialista, se persone fisiche, o il legale rappresentante dello studio associato che ha inoltrato la pratica al Registro Imprese, indicando la propria sede e il codice fiscale;
- nello spazio delle motivazioni, dovrà essere specificato che il versamento del diritto annuale è stato eseguito per conto dell'impresa "X" ai fini dell'iscrizione di impresa e/o nuova unità locale (scrivere i dati identificativi dell'impresa: denominazione, REA, codice fiscale);
- nel caso in cui si richieda il rimborso con accredito su c/c bancario, questo dovrà risultare intestato al soggetto richiedente (notaio, commercialista, studio associato).
Particolare attenzione anche per quanto riguarda gli allegati:
- versamenti a mezzo F24: modello del versamento, con timbro dell'intermediario se cartaceo oppure con ricevuta telematica;
- versamenti con contanti, Bancomat allo sportello: ricevuta del Registro Imprese;
- versamenti con cassa automatica (pratiche telematiche): ricevuta del Registro Imprese;
- pagamenti tramite ruoli: quietanza dell'Agente della Riscossione (in tal caso il rimborso verrà effettuato a mezzo dell'Agente della Riscossione competente territorialmente);
- a tutte le istanze dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità (in corso di validità) del richiedente;
- altra documentazione è necessaria per il rimborso in caso di società di persone cessate, rimborso agli eredi, ecc. (contattare l'ufficio in questi casi).
Si ricorda infine che, per l'accredito in c/c bancario, le nuove disposizioni in materia di bonifici impongono l'uso del codice IBAN di 27 caratteri ("IT" più due cifre di controllo, lettera di controllo CIN, 5 cifre ABI, 5 cifre CAB, 12 caratteri per il numero di c/c): nel modulo per la richiesta di rimborso sono riportate, , le relative istruzioni.
RIFERIMENTI E CONTATTIDiritto annuale
Via Francesco Savini, 53, Teramo, Teramo, 64100, Abruzzo, Italia
Struttura di appartenenza: Registro Imprese
Telefono: 0861335263 - 0861335204 - 335215
Indirizzo email: diritto.annuale@gransasso.camcom.it
Ultimo aggiornamento: 2 febbraio 2021